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Legge

L.R. Valle d'Aosta 14/2002

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 14/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio 2002 della Valle d’Aosta, aggiorna residui e cassa, dispone la prima variazione al bilancio 2002/2004, modifica varie norme regionali e introduce misure finanziarie per enti locali, sanità, partecipazioni societarie e impianti a fune. Diverse disposizioni hanno effetto solo per il 2002 o per la stagione invernale 2001/2002; la sospensione dei mutui funiviari opera sulle rate dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Assestamento e variazione del bilancio regionale 2002 con misure di finanza locale, sanità, enti locali e settore funiviario

Assestamento del bilancio regionale 2002 e variazione finanziaria

La legge della Valle d’Aosta interviene in modo organico sul bilancio di previsione 2002 e sul triennio 2002/2004. Aggiorna residui, fondo iniziale di cassa, entrate e spese, oltre a rideterminare numerose autorizzazioni finanziarie e a introdurre misure settoriali specifiche.

Aggiornamento dei residui e della cassa

Per il 2002 il conto dei residui attivi è rideterminato in euro 844.267.823,22, a fronte di variazioni complessive nette positive pari a euro 115.229.823,22. I residui passivi sono rideterminati in euro 783.883.588,91, con variazione netta positiva di euro 39.845.588,91. Il fondo iniziale di cassa 2002 è fissato in euro 16.679.418,14.

Finanza locale, patto di stabilità e proroghe

La legge incrementa di euro 8.661.430 le risorse destinate agli interventi in materia di finanza locale per il 2002, ripartendole tra programmi di investimento e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione. È inoltre aumentata di euro 5.559.588 l’autorizzazione per il piano di riqualificazione di Saint-Vincent.

Viene inoltre previsto un patto di stabilità per il triennio 2002/2004 tra Regione e Consiglio permanente degli enti locali, finalizzato a migliorare i saldi di bilancio degli enti locali e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, deve stabilire criteri, modalità e indicatori di verifica.

Per il rendiconto 2001 degli enti locali, il termine di deliberazione è prorogato al 31 ottobre 2002.

Programmi triennali, investimenti e fondi comunitari

La disciplina finanziaria contenuta nella legge rimodula le autorizzazioni per l’aggiornamento di programmi triennali già approvati, per il programma definitivo 2002/2004 e per il programma preliminare 2003/2005. Sono inoltre rideterminate le spese regionali per interventi collegati a obiettivi comunitari, compresi Interreg III A, III B e III C e altri programmi di investimento cofinanziati.

Sanità e strutture sanitarie

Per il 2002 è aumentata la spesa sanitaria corrente e sono ritoccati i trasferimenti all’Azienda USL. Sono inoltre rideterminate le autorizzazioni per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie e per opere urgenti di ripristino e manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere.

Disposizioni su partecipazioni societarie e patrimonio

La Regione è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. per euro 25.820. È inoltre autorizzato il trasferimento di euro 1.032.914 alla gestione speciale Finaosta S.p.A. per l’aumento del capitale sociale della Vallée d’Aoste Structure S.r.l.

Settore abitativo e altre modifiche legislative

La legge contiene numerose modifiche a leggi regionali pregresse in materia di personale, finanza locale, abitazione, carburanti agevolati, servizi sanitari e altre materie. Alcune disposizioni sono state poi abrogate o sostituite nel tempo, ma il testo consolidato qui riportato ne conserva gli effetti originari ove ancora rilevanti.

Settore funiviario: sospensione dei mutui

Per fronteggiare la crisi degli impianti a fune causata dagli eventi climatici e meteorologici della stagione invernale 2001/2002, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere per due anni la restituzione della quota capitale dei mutui concessi su diverse leggi regionali del settore. La sospensione decorre dalle rate in scadenza dal 1° gennaio 2002 e cessa per quelle con scadenza successiva al 31 dicembre 2003; durante la sospensione restano dovuti gli interessi.

Aspetti finanziari e pareggio di bilancio

Le variazioni di bilancio sono coperte dalle maggiori entrate previste dalla stessa legge. Dopo gli assestamenti, il bilancio 2002 pareggia in euro 2.114.371.410,42 per la competenza e in euro 2.383.493.939,94 per la cassa.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Molte misure hanno efficacia limitata all’esercizio 2002, al triennio 2002/2004 o alla stagione invernale 2001/2002; la sospensione dei mutui funiviari opera fino al 31 dicembre 2003 per le scadenze interessate.

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