Deliberazione n. 570 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 17 luglio 2026 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X, a seguito della segnalazione del genitore di un minore. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante un minore sulle piattaforme digitali
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante un minore
Il provvedimento del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti dei gestori di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riferibile a un minore. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata dal genitore del minore e si colloca nell’ambito della disciplina sul cosiddetto "revenge porn".
Base normativa e competenza del Garante
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, viene richiamato l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.
La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e riguardanti la persona segnalante, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato. Il medesimo articolo stabilisce che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, è stata presentata dal genitore del minore e ha evidenziato la riconducibilità della situazione a una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta di intervento riguardava le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X.
Sono state coinvolte, secondo quanto riportato nel provvedimento, Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google LLC, Google Italy s.r.l., Google Ireland e X Internet Unlimited Company.
Misure urgenti adottate il 17 luglio 2026
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente può adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica del Garante.
In applicazione di tale procedura, con le determinazioni nn. 390-394 del 17 luglio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due principali misure:
- ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, quale elemento tecnico finalizzato all’individuazione e al contrasto della diffusione del contenuto;
- prescrizione di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente al Garante le misure adottate per garantire tale protezione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 17 luglio 2026.
Ratifica dei provvedimenti urgenti
Dopo avere esaminato la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 390/2026-394/2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma le misure urgenti disposte il 17 luglio 2026 nei confronti delle società che gestiscono le piattaforme interessate.
Durata e finalità della conservazione
La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro è stata limitata a dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento da parte dei gestori. Tale conservazione non è prevista per finalità di ulteriore diffusione o di ordinaria gestione dei contenuti, ma esclusivamente per finalità probatorie.
Il provvedimento richiede inoltre l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di informare tempestivamente l’Autorità sulle misure concretamente utilizzate.
Sanzioni
Il provvedimento riportato non dispone sanzioni amministrative pecuniarie e non indica importi o criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR. Il suo contenuto è costituito dalla ratifica di misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione relativa a un minore
Il genitore ha segnalato che il proprio figlio minore si trovava in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X.
Competenza e intervento d’urgenza
L’art. 144-bis del Codice attribuisce al Garante il potere di intervenire quando registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso. Il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 390-394 del 17 luglio 2026.
Misure imposte alle piattaforme
Alle società destinatarie è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria
È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione delle misure adottate al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 23 luglio 2026 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente.
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