Cassazione Civile, Ordinanza n. 15919/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una provincia aveva agito chiedendo che la controparte, dopo la consegna di un tratto stradale per interventi di riqualificazione e dopo l'esecuzione dei lavori appaltati a un'associazione temporanea di imprese, fosse condannata a eseguire nuovi lavori di sistemazione del manto stradale, gravemente deterioratosi dopo il collaudo. La società convenuta aveva resistito eccependo che il dissesto derivasse da carenze progettuali non imputabili e che l'azione fosse prescritta; aveva inoltre chiamato in causa le imprese appaltatrici. La Corte d'appello aveva confermato la condanna ritenendo che la società avesse assunto la responsabilità del progetto perché lo aveva approvato e fatto proprio, e che la prescrizione non fosse maturata sia per genericità dell'eccezione sia perché la domanda era riconducibile a responsabilità contrattuale con decorrenza del termine dal momento della conoscenza adeguata del vizio. In Cassazione la società ha dedotto: violazione della normativa sui lavori pubblici, sostenendo di avere approvato solo il progetto esecutivo e non il definitivo; omesso esame del fatto decisivo che il progetto proveniva da un comune ed era stato approvato in conferenza di servizi; violazione dell'art. 1218 c.c. per assenza di un rapporto contrattuale diretto con la provincia; violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per mancata prova dei presupposti dell'illecito extracontrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi introducevano questioni non adeguatamente trattate nella sentenza impugnata o non specificamente dedotte nei gradi di merito, oltre a non colpire la ratio decidendi, fondata anche sull'avvenuta approvazione e successiva mancata segnalazione di carenze progettuali. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché criticava l'inesistenza di un contratto diretto tra le parti, senza confrontarsi con la reale motivazione della sentenza d'appello, che aveva attribuito alla provincia la legittimazione ad agire per le obbligazioni dell'appalto in quanto subentrata nella titolarità della strada. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché prendeva di mira una responsabilità extracontrattuale che la sentenza impugnata non aveva posto a base della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso per cassazione sono scrutinati solo se investono correttamente la ratio decidendi e, per il vizio motivazionale, nei limiti applicabili nel regime processuale pertinente.
art. 366 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, è limitato il sindacato sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 1218 c.c.
la censura di responsabilità contrattuale è inammissibile se non si confronta con la reale ricostruzione del rapporto operata dal giudice di merito e con la legittimazione ad agire per il subentro nella titolarità del bene interessato.
art. 2043 c.c.
la censura è inammissibile quando la decisione impugnata non abbia fondato la responsabilità sull'illecito aquiliano.
art. 2697 c.c.
la doglianza sull'onere della prova è irrilevante se non si confronta con il titolo di responsabilità effettivamente posto a base della decisione.
Legge n. 109/1994, artt. 17 e 19
invocati dalla ricorrente per sostenere che l'approvazione dell'esecutivo non equivalesse ad assunzione di responsabilità sul progetto definitivo.
d.P.R. n. 554/1999, artt. 35 e segg.
invocati dalla ricorrente in tema di disciplina dell'approvazione e dell'esecuzione dei progetti nell'ambito dei lavori pubblici.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la pronuncia dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La deduzione di una questione non trattata nella decisione impugnata richiede che il ricorrente indichi specificamente in quale atto del giudizio precedente l'abbia proposta; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se ritenuto non decisivo.
- Non è ammissibile fondare la censura su un titolo di responsabilità diverso da quello effettivamente posto a base della decisione impugnata.
- La critica alla qualificazione del rapporto contrattuale deve confrontarsi con la ricostruzione complessiva del rapporto e con le conseguenze del subentro nella titolarità del bene o del rapporto stesso.
- L'eccezione di prescrizione deve essere specifica e, quando la pretesa è ricondotta a responsabilità da inadempimento, la decorrenza del termine può essere collegata alla conoscenza adeguata del vizio quando ciò sia il criterio applicabile nel caso concreto.
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