L.R. Lombardia 9/2005
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia organizzazione, formazione, incarico, doveri, controlli e finanziamento delle guardie ecologiche volontarie, comprese le guardie onorarie. Prevede cooperazione con enti e corpi di vigilanza, una commissione d’esame, contributi regionali e clausola valutativa. Il testo consolidato contiene riferimenti a bilanci 2020-2022 e 2027 per alcune spese, quindi quelle previsioni risultano ormai superate.
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica in Lombardia
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica in Lombardia
La legge regionale definisce l’assetto del servizio volontario di vigilanza ecologica nel territorio della Lombardia, valorizzando il volontariato ambientale e integrandolo nelle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente, della biodiversità e del territorio. La disciplina riguarda guardie ecologiche volontarie e guardie ecologiche onorarie, con regole su organizzazione, formazione, incarico, controlli, cooperazione istituzionale e finanziamenti.
Finalità e ambito del servizio
Il servizio è istituito per promuovere la coscienza civica di rispetto per la natura, la biodiversità e il territorio e per favorire una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, secondo i principi di precauzione e prevenzione richiamati dalla normativa ambientale statale. La Regione riconosce il ruolo del volontariato ambientale e ne favorisce l’integrazione nel quadro delle pubbliche funzioni.
Le funzioni delle guardie ecologiche volontarie comprendono:
- informazione sulle disposizioni in materia di tutela ambientale;
- divulgazione di buone pratiche e condotte sostenibili;
- vigilanza su fattori e componenti ambientali per prevenire, segnalare o accertare illeciti amministrativi in materia ambientale;
- collaborazione nella raccolta dati e nel monitoraggio ambientale;
- supporto in caso di emergenze o disastri ecologici;
- attività di educazione ambientale e interazione con i cittadini.
Per la tutela della biodiversità, le guardie collaborano anche a interventi di conservazione degli habitat, alla sensibilizzazione sui siti e sulle specie a rischio, al contenimento delle specie esotiche invasive e, previa formazione specifica, al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
Requisiti per diventare guardia ecologica volontaria
L’aspirante guardia deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, godere dei diritti civili e politici, non avere condanne penali definitive e possedere requisiti fisici, tecnici e morali idonei al servizio. Deve inoltre:
- essere maggiorenne e avere al massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
- frequentare i corsi di formazione e svolgere l’addestramento pratico;
- superare l’esame teorico-pratico;
- ottenere la nomina a guardia giurata.
Organizzazione del servizio e ruoli istituzionali
Il servizio è organizzato con criteri unitari su tutto il territorio regionale ed è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate; non costituisce rapporto di lavoro.
La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, definisce e aggiorna gli ambiti normativi di competenza, emana direttive per l’organizzazione e la formazione, promuove corsi di aggiornamento e specialistici, verifica l’idoneità delle aspiranti guardie mediante esame, cura pubblicazioni e materiale divulgativo, rilascia distintivi e definisce le caratteristiche di tesserini, abbigliamento e dotazioni, predispone modulistica uniforme, garantisce la copertura assicurativa e assegna contributi secondo i programmi presentati dagli enti organizzatori.
Province e Città metropolitana di Milano esercitano funzioni di coordinamento sul territorio di competenza e organizzano il servizio nei casi previsti. Possono inoltre promuovere raccordi e collaborazioni tra enti.
L’organizzazione delle guardie è affidata a:
- enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali;
- comunità montane e comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, per il territorio non già coperto dalla lettera precedente;
- comuni associati, preferibilmente in aree omogenee, per il territorio residuo;
- province e Città metropolitana di Milano, per il rimanente territorio.
Sono ammessi accordi e convenzioni tra enti organizzatori, anche con università e istituti di ricerca, per migliorare la qualità del servizio e perseguire specifiche progettualità.
Formazione, esami e nomina
Gli enti organizzatori curano i corsi di formazione e gli aggiornamenti periodici, anche specialistici, delle guardie in servizio. Devono inoltre definire i requisiti fisici delle guardie e applicare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al volontariato.
L’esame finale si svolge davanti a una commissione regionale nominata dal direttore della competente direzione generale. La commissione è composta da dirigenti e funzionari regionali, esperti in discipline ecologiche, ambientali e giuridiche, funzionari di pubblica sicurezza e funzionari dell’Arma dei Carabinieri competenti in materia forestale, ambientale e agroalimentare. Resta in carica cinque anni.
Dopo il superamento dell’esame e il possesso dei requisiti di legge, i responsabili del servizio presentano istanza al Prefetto per il decreto di approvazione della nomina a guardia giurata. Solo dopo tale nomina l’ente organizzatore conferisce l’incarico di guardia ecologica volontaria, definendo ambito territoriale e competenze di accertamento. L’abilitazione operativa decorre con il decreto d’incarico e il giuramento previsto dalla normativa di pubblica sicurezza.
La guardia di primo incarico deve effettuare le prime 84 ore di servizio in affiancamento a una guardia con almeno due anni continuativi di servizio; in mancanza, l’affiancamento è assicurato con altre guardie volontarie o con personale idoneo dell’ente.
Compiti degli enti organizzatori e del responsabile del servizio
Gli enti organizzatori:
- organizzano formazione e aggiornamento;
- conferiscono gli incarichi e rilasciano tesserini e distintivi;
- nominano il responsabile del servizio e, se opportuno, coordinatori di supporto organizzativo;
- approvano annualmente programma, relazione e rendiconto delle attività;
- curano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dati e per le emergenze ecologiche;
- trasmettono alla Regione il regolamento di servizio, se adottato, e su richiesta dei comuni inviano report sintetici delle attività svolte nel relativo territorio.
Il responsabile del servizio:
- convoca periodicamente le guardie e ne aggiorna la formazione giuridico-operativa;
- predispone settimanalmente gli ordini di servizio, indicando aree, modalità e durata, entro il limite di 8 ore giornaliere;
- cura dotazioni, abbigliamento e segni distintivi;
- vigila sull’uso e sulla manutenzione dei beni del servizio;
- riceve e inoltra i verbali alle autorità competenti;
- richiede il rinnovo della nomina a guardia giurata e cura i tesserini;
- trasmette entro fine febbraio il rendiconto annuale dei fondi e la relazione sull’attività svolta;
- predispone programmi di rilevamento ambientale per guardie con specifica competenza certificata, anche su tutto il territorio regionale previo accordo con gli enti competenti;
- assicura l’interscambio costante di informazioni con eventuali coordinatori.
I siti della rete Natura 2000, i biotopi e i complessi di biotopi di particolare rilevanza devono essere visitati almeno ogni semestre; per ciascuna visita si compila un formulario e l’ente organizzatore redige un rapporto annuale sullo stato di conservazione da inviare alla Giunta regionale e alla provincia competente.
Doveri delle guardie ecologiche volontarie
Le guardie devono prestare almeno 168 ore annue di servizio, salvo deroghe motivate e temporanee. Devono operare secondo gli ordini di servizio, con prudenza, diligenza e perizia, compilare correttamente formulari, rapporti e verbali, qualificarsi con tesserino e distintivo, rispettare le prescrizioni su abbigliamento e dotazioni, partecipare agli aggiornamenti e alle riunioni di servizio e custodire con diligenza mezzi e attrezzature.
I lavoratori dipendenti hanno diritto, nel rispetto della normativa vigente, a forme di flessibilità oraria o turnazioni compatibili con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.
Sospensione, revoca e cessazione dell’incarico
L’incarico può essere sospeso da 15 a 60 giorni o revocato dall’ente organizzatore in caso di irregolarità imputabili alla guardia, tenendo conto della gravità e dell’eventuale reiterazione. La revoca è disposta anche quando vengono meno uno o più requisiti soggettivi richiesti.
Il procedimento prevede:
- contestazione motivata entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto;
- controdeduzioni entro 15 giorni;
- conclusione entro 120 giorni;
- sospensione cautelare dalla data di avvio del procedimento di revoca fino alla conclusione;
- comunicazione immediata dei provvedimenti al prefetto competente.
Le guardie possono restare in servizio, in base alle condizioni fisiche e alle mansioni, non oltre gli 85 anni; al compimento di tale età decadono comunque dall’incarico.
Se impossibilitate a svolgere le 168 ore annue per motivi personali documentati o forza maggiore, possono chiedere una sospensione volontaria fino a 12 mesi; oltre tale termine l’ente può valutare la revoca.
In caso di sospensione, revoca o cessazione, devono restituire tesserino, distintivo e mezzi o attrezzature personali eventualmente assegnati.
Cooperazione con altri servizi e autorità
Le guardie ecologiche volontarie cooperano, pur mantenendo autonomia, con:
- servizi di polizia locale e personale degli enti gestori dei parchi;
- servizi di polizia idraulica;
- ARPA Lombardia;
- Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri;
- componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, anche nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi.
La cooperazione riguarda attività di prevenzione e accertamento di illeciti amministrativi, monitoraggio e controllo ambientale, documentazione, comunicazione e informazione. Per il demanio idrico e i corpi idrici sono richiamate anche specifiche norme statali e regionali. Per il Parco nazionale dello Stelvio la cooperazione è prevista previa intesa con la direzione del Parco.
Le attività di cooperazione si svolgono sulla base di accordi tra enti organizzatori ed enti o comandi interessati; possono essere promossi accordi quadro a livello provinciale o metropolitano. È inoltre possibile individuare preventivamente un referente per il coordinamento delle operazioni di pronto intervento e soccorso in emergenze o disastri ecologici.
Per favorire uniformità e rapidità d’intervento, la Giunta regionale definisce una modulistica unica per l’accertamento degli illeciti amministrativi e promuove il raccordo telematico con i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.
Guardie ecologiche onorarie
Le guardie ecologiche volontarie con almeno dieci anni di servizio continuativo possono rinunciare all’attività ordinaria e chiedere la nomina a guardia ecologica onoraria.
Le guardie onorarie collaborano presso l’ente organizzatore limitando l’attività a:
- informazione sulla normativa ambientale;
- raccolta dati e monitoraggio ambientale;
- divulgazione di pratiche di sostenibilità ambientale.
Restano coordinate dal responsabile del servizio. La collaborazione cessa al compimento degli 85 anni, salvo quanto previsto per l’età di permanenza in servizio delle guardie ecologiche; non possono essere riconosciuti come onorari coloro che abbiano subito più di una sospensione disciplinare o la revoca dell’incarico.
Consulta regionale e giornata delle guardie ecologiche volontarie
È istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica, come sede di confronto tra Regione ed enti organizzatori. È convocata e presieduta dall’assessore regionale competente o suo delegato, si riunisce almeno una volta l’anno e può operare tramite gruppi di lavoro. Possono partecipare anche i coordinatori delle guardie, se esistenti.
È inoltre istituita la giornata delle guardie ecologiche volontarie, con l’obiettivo di promuovere il servizio e rafforzare la collaborazione tra i volontari. Ogni anno la Regione organizza una manifestazione con uno o più enti organizzatori e la Giunta regionale stabilisce la data e gli aspetti organizzativi.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della disciplina con cadenza biennale sulla base di una relazione della Giunta regionale. La relazione deve descrivere, tra l’altro:
- distribuzione e caratteristiche delle guardie sul territorio;
- formazione svolta e attività a tutela dell’ambiente e della biodiversità;
- questioni emerse nella Consulta regionale;
- modalità organizzative e dotazioni degli enti;
- destinazione e utilizzo delle risorse stanziate, inclusa la spesa assicurativa e quella per interventi finanziati dalla Regione.
Gli enti organizzatori forniscono i dati necessari e la Giunta rende accessibili le informazioni elaborate per la valutazione.
Finanziamenti e disciplina finanziaria
Il servizio è finanziato con contributi regionali entro i limiti delle spese autorizzate nei singoli esercizi. Gli enti organizzatori presentano entro fine febbraio l’elenco delle spese correnti necessarie, il rendiconto dell’anno precedente e, dal 2027, con cadenza triennale, anche l’elenco delle spese in conto capitale e il rendiconto del triennio precedente.
Il dirigente regionale approva il riparto dei contributi nei 60 giorni successivi. La Regione può riservare una quota di risorse per propri interventi, in particolare per:
- corsi di aggiornamento e specialistici;
- pubblicazioni e materiale divulgativo;
- acquisto dei distintivi.
Il testo consolidato contiene anche una disciplina finanziaria riferita al triennio 2020-2022 per assicurazioni, manifestazione annuale, commissione d’esame, contributi correnti e contributi in conto capitale; tali stanziamenti risultano temporalmente superati, mentre resta la disciplina generale dei finanziamenti per gli esercizi successivi.
Abrogazioni e vigore
La legge ha abrogato la precedente normativa regionale del 1980 e le successive modifiche del 1983, 1992, 1999 e una disposizione del 1999. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 28 feb 2005R.R. Lombardia 1/2005
- Regolamento · 28 feb 2005R.R. Lombardia 2/2005
- Regolamento · 28 feb 2005R.R. Lombardia 3/2005
- Regolamento · 28 feb 2005R.R. Lombardia 4/2005
- Regolamento · 28 feb 2005R.R. Lombardia 5/2005
- Legge · 28 feb 2005L.R. Lombardia 10/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →