Circolare numero 49 del 26-02-2015
Aliquote contributive per il FPLD. Contributi INAIL. Agevolazioni per zone tariffarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il 2015, le aliquote contributive dovute al FPLD per la generalità delle aziende agricole e per quelle con processi produttivi di tipo industriale, oltre ai contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti. Sono inoltre confermate le agevolazioni contributive per le zone tariffarie agricole, senza novità rispetto al regime già in essere, e viene precisato che tali agevolazioni non si applicano al contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 versato insieme alla contribuzione per l’ASpI. La circolare richiama infine i minimali e massimali di legge ai fini del versamento della contribuzione.
Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo anno 2015
Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo nel 2015
La circolare aggiorna il quadro contributivo per l’anno 2015 del settore agricolo, distinguendo tra la generalità delle aziende agricole, le imprese con processi produttivi di tipo industriale, i contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti e le agevolazioni territoriali. Il documento conferma l’assenza di novità rispetto ad alcuni profili già consolidati e richiama le regole applicabili ai fini del versamento.
FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per i datori di lavoro agricolo che occupano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, il meccanismo di adeguamento contributivo previsto dal D.lgs. n. 146/1997 continua a operare mediante l’aumento annuale di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui va aggiunto l’incremento di 0,30 punti percentuali stabilito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Per la quota a carico del lavoratore, l’adeguamento risulta già completato. Per l’anno 2015, l’aliquota contributiva complessiva del settore è fissata al 28,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. La circolare richiama inoltre, per il versamento della contribuzione, l’applicazione delle disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.
FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Per le aziende singole o associate che svolgono trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota contributiva al FPLD ha già raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32% previsto dalla legge n. 335/1995, al quale si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali introdotto dalla legge n. 296/2006.
Di conseguenza, anche per il 2015 l’aliquota resta fissata al 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti
La circolare precisa che non vi sono variazioni nelle aliquote INAIL dal 1° gennaio 2015. Richiamando l’art. 28, terzo comma, del D.lgs. n. 38/2000, conferma che le misure, in vigore dal 1° gennaio 2001, restano pari a:
- 10,1250 per l’Assistenza Infortuni sul Lavoro;
- 3,1185 per l’Addizionale Infortuni sul Lavoro.
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo
Per il 2015 non sono previste novità in materia di agevolazioni territoriali nel settore agricolo. La circolare richiama l’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, in base al quale sono rese strutturali le misure già vigenti fino a luglio 2010.
Le percentuali indicate sono le seguenti:
- territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): nessuna agevolazione, quindi dovuto al 100%;
- territori montani: agevolazione del 75%, con dovuto al 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione del 68%, con dovuto al 32%.
Limiti e esclusioni applicative
La circolare specifica che l’agevolazione territoriale non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, che i datori di lavoro versano unitamente alla contribuzione destinata alla copertura dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Restano inoltre fermi i riferimenti ai minimali e massimali di legge per il versamento della contribuzione.
Punti principali
FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per i datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, le aliquote contributive al FPLD devono essere incrementate annualmente di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui si aggiunge l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dalla legge n. 296/2006. Per il lavoratore l’adeguamento è esaurito. Per il 2015 l’aliquota complessiva è fissata al 28,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
FPLD per aziende agricole con processi produttivi industriali
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota contributiva ha raggiunto il limite del 32% previsto dalla legge n. 335/1995, cui si è sommato l’incremento di 0,30 punti percentuali della legge n. 296/2006. Per il 2015 l’aliquota resta quindi pari al 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti
Dal 1° gennaio 2015 non risultano variazioni delle aliquote INAIL. In base all’art. 28, terzo comma, del D.lgs. n. 38/2000, le misure restano fissate, dal 1° gennaio 2001, in 10,1250 per l’Assistenza Infortuni sul Lavoro e in 3,1185 per l’Addizionale Infortuni sul Lavoro.
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo
Per il 2015 non vi sono novità sulle agevolazioni territoriali del settore agricolo. In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, restano a regime le misure già applicate fino a luglio 2010. Le agevolazioni sono pari al 75% per i territori montani, al 68% per i territori svantaggiati e non spettano ai territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord).
Limiti di applicazione delle agevolazioni
La circolare precisa che l’agevolazione per zone tariffarie non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro insieme alla contribuzione per l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Inoltre, ai fini del versamento della contribuzione, restano fermi i riferimenti ai minimali e massimali di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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