Circolare numero 50 del 26-02-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13 novembre 2014 con ES.A.AR.CO. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’INPS. Vengono disciplinati soggetti interessati, modalità di rilascio e revoca delle deleghe, gestione delle contestazioni, percentuali di contribuzione, tempistiche di versamento all’Associazione, costi del servizio a carico della stessa e profili di responsabilità. Sono inoltre indicati la durata della convenzione, le condizioni di rinnovo o recesso e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-ES.A.AR.CO. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-ES.A.AR.CO. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 13 novembre 2014 tra INPS e Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto. Il testo precisa condizioni di adesione, modalità operative, gestione delle deleghe, importi percentuali, profili di responsabilità e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Modalità di autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di una delega redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo della Confederazione è 7201.
Gestione delle deleghe nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e rapporti tra deleghe successive
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, procede nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca e ne dà comunicazione all’Associazione revocata.
Qualora un’Associazione presenti una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega a favore di altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.
ES.A.AR.CO. ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3,50% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Modalità di versamento all’Associazione e servizi online
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute effettuate sui pagamenti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto mette a disposizione, nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione sono trasmesse anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio, responsabilità e spese di contenzioso
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e viene espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Associazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei giudizi relativi a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale della Confederazione è indicata in via delle Arti n. 101, Fiumicino (RM).
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla Confederazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25409, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35409, per l’accreditamento alla Confederazione dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11409, per la rilevazione del debito verso la Confederazione.
I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in dare del conto GPA11409, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25409, GPA35409 e GPA11409.
Punti principali
Ambito della convenzione e prestazioni interessate
La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.), secondo lo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. Possono aderire i beneficiari di mobilità, ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. In caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro comunica all’INPS i dati delle deleghe e conserva la documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.
Gestione di contestazioni, revoche e conflitti tra deleghe
Se è contestato l’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’Associazione sindacale; se ricevuta dall’INPS, l’Istituto la acquisisce e ne informa l’Associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente, con allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione restituisce al lavoratore quanto trattenuto.
Misure percentuali dei contributi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. ES.A.AR.CO. ha comunicato le seguenti aliquote: 3,50% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamento all’Associazione e servizi informatici
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione elenchi dei nominativi trattenuti, dati anagrafici e importi, nonché gli elenchi dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione gestisce anche l’invio delle fatture per il costo del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costi del servizio, responsabilità e tutela dell’INPS
L’Associazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione, dalla quale l’Associazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per fatti connessi all’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto di trattenuta. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente rimborsa la ritenuta al lavoratore; nei contenziosi tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Indicazioni di sede e istruzioni contabili
La sede legale di ES.A.AR.CO. è indicata in via delle Arti n. 101, Fiumicino (RM). Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25409 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35409 per l’accreditamento alla Confederazione e GPA11409 per la rilevazione del debito verso la Confederazione. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11409, con eventuale saldo da riportare all’esercizio successivo. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25409, GPA35409 e GPA11409.
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