Circolare numero 51 del 26-02-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'effetto, dal 1° gennaio 2015, del comma 112 della legge di stabilità 2015: per i lavoratori in servizio a tale data non si tiene conto, ai fini del diritto e della misura della pensione, dei provvedimenti INAIL di annullamento delle certificazioni utili ai benefici amianto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato con sentenza definitiva. Vengono precisati i destinatari, il mantenimento della normativa generale di riferimento e il limite di decorrenza delle pensioni non anteriore al 1° febbraio 2015.
Salvaguardia ai fini pensionistici delle certificazioni INAIL di esposizione all'amianto annullate
Salvaguardia pensionistica delle certificazioni INAIL di esposizione all'amianto
La circolare illustra l'applicazione del comma 112 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), entrato in vigore il 1° gennaio 2015. La disposizione interviene sui lavoratori in servizio alla data indicata che abbiano beneficiato di certificazioni INAIL per l'esposizione all'amianto, stabilendo che gli eventuali provvedimenti di annullamento di tali certificazioni non devono essere considerati ai fini pensionistici, salvo il caso di dolo.
Ambito soggettivo
La misura si applica ai lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali l'INAIL abbia annullato la certificazione rilasciata per ottenere i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Effetti sui diritti pensionistici
In applicazione della norma, i provvedimenti di annullamento adottati dall'INAIL restano privi di effetto nella determinazione:
- del diritto alla pensione;
- della misura del trattamento pensionistico.
Ne consegue che, per i soggetti interessati, la certificazione originariamente rilasciata dall'Istituto continua a produrre effetti ai fini pensionistici, nonostante il successivo annullamento.
Esclusione per dolo
La salvaguardia non opera nei casi in cui la certificazione sia stata ottenuta con dolo dell'interessato. Tale dolo deve risultare da accertamento giudiziale con sentenza definitiva.
Quadro normativo residuo
Resta invariata la disciplina generale sul riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto prevista dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, insieme agli adempimenti previsti a carico dell'INAIL.
Decorrenza delle prestazioni
La circolare precisa inoltre che le pensioni da liquidare ai soggetti rientranti nel punto 2 non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2015.
Onere finanziario richiamato
La norma richiama anche la stima degli oneri a carico della finanza pubblica, valutati in:
- 6 milioni di euro per il 2015;
- 16,5 milioni di euro per il 2016;
- 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
- 20,1 milioni di euro per il 2019;
- 16 milioni di euro per il 2020;
- 10,7 milioni di euro per il 2021;
- 6,2 milioni di euro per il 2022;
- 3,5 milioni di euro per il 2023;
- 3 milioni di euro per il 2024.
La circolare, in sostanza, tutela in via pensionistica i lavoratori interessati dagli annullamenti INAIL, nei limiti e con le esclusioni espressamente previsti dalla legge di stabilità 2015.
Punti principali
Norma introdotta dalla legge di stabilità 2015
L'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che, dal 1° gennaio 2015, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori in servizio, non si tenga conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni INAIL rilasciate per i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Soggetti destinatari
La disciplina riguarda i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stata annullata la certificazione INAIL rilasciata per il riconoscimento dei benefici pensionistici connessi all'esposizione all'amianto.
Effetti sulla validità delle certificazioni INAIL
Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, i provvedimenti di annullamento adottati dall'INAIL sono privi di effetto nei confronti dei soggetti destinatari. Rimangono quindi efficaci, per il trattamento pensionistico, le certificazioni originariamente rilasciate dall'Istituto.
Limite per il caso di dolo
La salvaguardia non opera se la certificazione è stata ottenuta con dolo dell'interessato, purché il dolo sia stato accertato giudizialmente con sentenza definitiva.
Quadro normativo di riferimento
Resta ferma la disciplina generale prevista per il riconoscimento del beneficio pensionistico da esposizione all'amianto ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti previsti a carico dell'INAIL.
Decorrenza della pensione
Le pensioni da liquidare in favore dei soggetti interessati non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2015.
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