Cassazione Civile, Sentenza n. 21880/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i motivi proposti dall'Erario e ha confermato l'esito favorevole per la contribuente accertato dalla CTR. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte contribuente, liquidate in €7.800,00 oltre €200,00 per esborsi. Il ricorso è stato dunque respinto e la richiesta di rimborso del contribuente confermata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione sulla deducibilità degli interessi passivi e conseguente rimborso IRES dopo la rinegoziazione di un mutuo originario (contratto del 28/05/2003 per €96.500.000, rinegoziato poi il 30/07/2008 per €80.000.000). Il contribuente aveva ottenuto interpello favorevole qualora: a) l'importo del nuovo mutuo non fosse superiore all'originario e b) le condizioni non fossero peggiorative. L'Ufficio negò il rimborso; la CTP confermò il diniego mentre la CTR accolse il contribuente ritenendo legittima l'istanza di rimborso (anche in ragione del principio che non si può rimanere in posizione peggiorativa in una rinegoziazione contrattuale). L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo violazione dell'art. 1, comma 36, l. n. 244/2007 e contestando la valutazione della CTR sul confronto dei tassi (sottolineando che occorre considerare l'intero periodo e l'ammontare complessivo del finanziamento).
Norme richiamate
legge n. 244/2007 (art. 1, comma 36)
Norma richiamata in materia di deducibilità degli interessi passivi; la Corte osserva che non vi e' nella norma un limite esplicito che escluda la deducibilita' per il caso di rinegoziazione a condizioni piu' onerose e interpreta la materia alla luce della coerenza funzionale del finanziamento all'operazione immobiliare.
art. 360, n. 3 c.p.c.
Fondamento processuale del motivo di impugnazione (vizii di motivazione o violazione di legge); la Corte valuta e respinge tale censura perche' infondata.
art. 7 d.l. n. 105/2021
Norma procedurale relativa alla facolta' di discussione in udienza; rilevato che le parti non hanno chiesto la discussione ai sensi di tale disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Disposizione sul contributo unificato; la Corte rileva che non si applica la causa di esonero prevista in quanto la parte soccombente e' un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- La deducibilità degli interessi passivi su mutui rinegoziati va valutata in relazione alla finalita' funzionale del finanziamento (es. acquisto o ristrutturazione immobiliare) più che esclusivamente sul confronto formale di un tasso applicato in un breve periodo.
- Non esiste, secondo l'interpretazione della Corte, un divieto legislativo espresso che bars la deduzione degli interessi in caso di rinegoziazione a condizioni apparentemente piu' onerose; occorre valutare l'insieme economico del finanziamento (ammontare complessivo e costo effettivo su tutto il periodo).
- Un interpello favorevole dell'Amministrazione puo' costituire elemento rilevante a supporto della richiesta di rimborso; tuttavia la documentazione deve dimostrare la funzionalita' e la coerenza dell'operazione rispetto all'originario indebitamento.
- In presenza di adesione parziale a processi verbali di constatazione (PVC) la parte puo' comunque avanzare istanze di rimborso su profili non interessati dall'adesione; e' quindi importante circoscrivere le questioni oggetto di adesione.
- Per difendersi in casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare: a) l'utilizzo effettivo delle somme per le finalita dichiarate; b) il confronto tra onere complessivo dei finanziamenti sul periodo rilevante (non solo tassi parziali); c) che l'importo rinegoziato non eccede il debito originario quando rilevante ai fini amministrativi.
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