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Sentenza

Sentenza del 18/04/2019 n. 2459 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Intimazione di pagamento - Cartelle di pagamento sottese - Definizione agevolata - Adesione e pagamento - Intimazione - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento, poiché notificata nonostante l'adesione alla definizione agevolata e il successivo pagamento rateale del debito. L'atto è stato quindi annullato o comunque privato di efficacia in relazione alle cartelle sottese già definite ed estinte.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento relativa a cartelle già comprese in una domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016. Successivamente, il debito oggetto della definizione è stato estinto mediante il pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione. Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione, non sussisteva più un debito esigibile fondato sulle cartelle interessate dalla definizione e dai pagamenti effettuati.

Norme richiamate

  • Art. 6 del Decreto-legge n. 193/2016

    La definizione agevolata consente al contribuente di estinguere i carichi affidati alla riscossione secondo le condizioni previste dalla norma. L'adesione e il regolare pagamento delle rate impediscono la prosecuzione di iniziative esecutive o cautelari fondate sui medesimi carichi, e rendono illegittima un'intimazione riferita a debiti già definiti ed estinti.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento deve riferirsi a un debito attuale, esigibile e non già estinto.
  • Se le cartelle sono state incluse in una definizione agevolata, l'agente della riscossione deve tenere conto dell'adesione e dei pagamenti effettuati prima di notificare ulteriori atti.
  • Il pagamento integrale delle somme dovute nell'ambito della rateizzazione estingue il debito e impedisce la legittima prosecuzione della riscossione per le stesse cartelle.
  • In caso di intimazione notificata nonostante definizione agevolata e pagamenti, il contribuente può contestare l'atto documentando la domanda di adesione, il piano di rateizzazione e le ricevute dei versamenti.
  • La sola adesione alla definizione agevolata può sospendere o limitare le azioni di riscossione secondo la disciplina applicabile; l'estinzione del debito mediante pagamento rafforza definitivamente l'illegittimità di atti successivi riferiti alle medesime somme.

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