Cassazione Civile, Ordinanza n. 08932/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata eccessiva di un processo iniziato nel 1995 davanti al TAR Lazio e protrattosi per oltre sedici anni. Dopo un primo decreto che aveva liquidato un indennizzo parziale, due successivi giudizi di cassazione e rinvio hanno riguardato sia il corretto calcolo del periodo irragionevole sia l'ammontare dell'indennizzo e la liquidazione delle spese. Con l'ultimo decreto della Corte d'appello di Perugia, l'indennizzo era stato ridotto a euro 3.200,00 e le spese erano state liquidate solo per alcune fasi, con compensazione per i giudizi di legittimità. La ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 336 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio fosse vincolato dal principio di diritto già affermato dalla Cassazione a riconoscere integralmente il periodo di ritardo già accertato e a procedere al ricalcolo complessivo; 2) violazione degli artt. 324, 336 c.p.c. e 2909 c.c., perché l'indennizzo di euro 3.500,00 già statuito nel precedente decreto e non impugnato dall'Amministrazione non poteva essere ridotto; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per omissione della liquidazione delle spese relative alle fasi anteriori; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese dei giudizi di legittimità senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la Corte d'appello nel procedere a un complessivo ricalcolo dell'indennizzo e nel rideterminare il periodo complessivo di durata del processo presupposto, anche detraendo il periodo di cancellazione dal ruolo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il decreto di rinvio che aveva fissato l'indennizzo in euro 3.500,00, non impugnato dal Ministero, era coperto da giudicato e non poteva essere ridotto in peius dalla Corte territoriale. Ha accolto anche il terzo e il quarto motivo, rilevando che il decreto impugnato aveva omesso di liquidare le spese dell'originario procedimento e del primo giudizio di riassunzione e aveva disposto la compensazione delle spese dei giudizi di legittimità senza motivazione idonea ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., condannando il Ministero a corrispondere euro 3.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese di tutti i gradi e fasi indicati nel dispositivo, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001
è il fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
il giudicato e gli effetti della cassazione vincolano il giudice del rinvio nei limiti stabiliti dalla precedente pronuncia
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito
la parte non impugnata di una decisione passa in giudicato e non può essere rimessa in discussione
il giudicato sostanziale impedisce una ulteriore riduzione dell'importo già definitivamente stabilito e non impugnato
le spese vanno poste a carico della parte soccombente anche con riferimento alle fasi e ai gradi effettivamente sostenuti
la compensazione delle spese richiede adeguata motivazione secondo i presupposti di legge
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e può procedere soltanto nei limiti della cassazione intervenuta, senza rimettere in discussione i capi coperti da giudicato.
- Se un capo della decisione precedente è stato impugnato solo da una parte e non dall'altra, il giudice del rinvio non può ridurre in peius la posizione della parte ricorrente, operando una reformatio in peius vietata dal sistema del giudicato e dei limiti dell'impugnazione.
- Quando la cassazione riguarda solo il quantum di una condanna e la parte dell'an resta ferma, il giudice di rinvio deve rideterminare complessivamente quanto dovuto, ma senza incidere su quanto già definitivamente consolidato.
- Nel liquidare le spese, il giudice deve considerare tutte le fasi e i gradi del processo effettivamente svolti; l'omissione di una fase decisiva integra violazione dell'art. 91 c.p.c.
- La compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da motivazione conforme ai presupposti normativi; una formula generica o apparente non è sufficiente.
Come è indicizzato
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