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Legge

L.R. Basilicata 28/2001

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili

Normativa regionaleL.R. Basilicata 28/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Basilicata, gli interventi regionali per favorire il diritto al lavoro delle persone disabili ai sensi della legge n. 68/1999: programmazione, collocamento mirato, convenzioni, incentivi, adeguamento dei posti di lavoro e fondo regionale. Contiene anche regole organizzative e procedurali per Province, Centri per l'impiego e autorizzazioni. È un testo del 2001, coordinato nel 2002, ancora formalmente vigente ma in gran parte superato dalla normativa successiva.

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili in Basilicata

Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili in Basilicata

La legge regionale disciplina gli interventi della Regione Basilicata per favorire il diritto al lavoro delle persone disabili, in attuazione della legge n. 68/1999 e in raccordo con la programmazione regionale per le politiche del lavoro. Il provvedimento si concentra su inserimento lavorativo, collocamento mirato, convenzioni, incentivi e organizzazione dei servizi competenti.

Finalità e principi generali

La Regione dichiara di favorire il diritto al lavoro delle persone disabili coinvolgendo associazioni, famiglie, parti sociali, istituzioni, sistema scolastico e formativo e cooperative sociali. L’azione regionale si articola nel disciplinare le competenze regionali in materia di collocamento dei disabili, nel promuovere l’inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma e autoimprenditoriale e nel sostenere una cultura dell’integrazione orientata sia all’accesso sia alla stabilizzazione nel posto di lavoro.

L’intervento regionale si colloca nell’ambito degli indirizzi della normativa regionale sulle politiche del lavoro e si avvale dei servizi provinciali e locali coinvolti nei percorsi di inserimento e occupazione.

Destinatari e ambito di applicazione

Le disposizioni dei titoli I, II e III si applicano alle persone disabili individuate dalla legge n. 68/1999, fermo restando quanto previsto in materia di esclusioni o discipline particolari per le categorie di cui all’art. 18, comma 2, della medesima legge.

Strumenti per l’inserimento lavorativo

Per realizzare le finalità della legge, la Regione prevede un insieme integrato di strumenti:

  • formazione, tirocinio, orientamento al lavoro e riqualificazione, anche mediante recupero scolastico, in raccordo con le valutazioni della commissione prevista dalla legge n. 104/1992;
  • sistema integrato di servizi socio-riabilitativi, formativi ed educativi per il lavoro, comprensivo di accompagnamento tutoriale sul posto di lavoro;
  • incentivi e convenzioni per favorire l’inserimento lavorativo;
  • servizi di supporto ai datori di lavoro per gli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999.

La realizzazione degli interventi deve rispettare alcuni criteri: partecipazione delle famiglie, integrazione tra i servizi competenti, orientamento al potenziamento delle attitudini professionali, personalizzazione delle attività formative e cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con particolare valorizzazione delle cooperative sociali.

Programmazione degli interventi e ruoli istituzionali

La Regione prevede interventi di politica attiva del lavoro per le persone disabili nel rispetto degli indirizzi regionali sulle politiche del lavoro e sulla base dei programmi predisposti dalle Commissioni provinciali tripartite per le politiche del lavoro.

Il Comitato tecnico previsto dalla legge n. 68/1999 è istituito dalla Commissione provinciale competente mediante apposito regolamento. Esso è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, da componenti della Commissione stessa e da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale, secondo criteri definiti dalle Province. Il Comitato esercita i compiti previsti dalla legge statale nel rispetto degli indirizzi regionali e delle modalità di raccordo con le Province.

Organizzazione dei servizi e funzioni operative

L’Ufficio Lavoro del Dipartimento regionale competente gestisce il Fondo per l’occupazione dei disabili, esercita coordinamento, controllo e indirizzo sugli uffici provinciali competenti e svolge monitoraggio e valutazione degli interventi e dei risultati. A tale fine può essere istituito un Osservatorio regionale per la disabilità con apposita deliberazione della Commissione permanente per l’impiego.

La Regione individua nei Servizi del Lavoro delle Province gli uffici competenti ai sensi della legge n. 68/1999, che operano avvalendosi dei Centri per l’impiego. Tali servizi:

  • formulano e pubblicano annualmente le graduatorie per gli avviamenti al lavoro, valide sia per il pubblico sia per il privato;
  • gestiscono gli avviamenti verificando la compatibilità tra disabilità e competenze professionali richieste;
  • rilasciano la certificazione liberatoria richiesta ai datori di lavoro.

I Centri per l’impiego curano iscrizioni, reiscrizioni, aggiornamenti, certificazioni e statistiche relative alle liste speciali dei soggetti protetti. Avverso i loro provvedimenti è ammesso ricorso alla Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

Compensazione territoriale, sospensioni ed esoneri

La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, detta gli indirizzi cui le Province devono attenersi per la compensazione tra diverse unità produttive nell’ambito regionale.

Le richieste di compensazione vanno presentate alla Provincia della sede legale del datore di lavoro. Se la compensazione riguarda unità produttive ubicate in province diverse, l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione, previo parere delle Province interessate.

Il procedimento sospende gli avviamenti obbligatori verso l’unità produttiva interessata e deve concludersi e essere comunicato entro 60 giorni dall’istanza; in mancanza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta si intende accolta. L’autorizzazione può essere revocata se vengono meno i requisiti verificati. Per unità operative fuori dal territorio regionale, salvo diverse disposizioni regolamentari, la domanda va al Ministero del lavoro, che decide acquisendo elementi conoscitivi e valutativi dalle Regioni interessate.

Le richieste di esonero parziale e di sospensione degli obblighi occupazionali si presentano agli uffici provinciali competenti, che rilasciano le autorizzazioni secondo i regolamenti attuativi e previo parere degli organi competenti. Anche in questo caso è ammesso riesame davanti all’organo che ha emanato l’atto e ricorso alla Commissione provinciale tripartita entro 15 giorni.

Collocamento mirato: strumenti e modalità

Il collocamento mirato è finalizzato all’inserimento lavorativo dei disabili e si attua mediante:

  • analisi delle capacità professionali dei soggetti;
  • analisi dell’organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;
  • analisi dei posti di lavoro;
  • formazione e tirocini ai sensi della normativa regionale richiamata;
  • tutoraggio e supporto all’inserimento professionale;
  • incentivi regionali;
  • agevolazioni per le assunzioni e per gli adeguamenti dei posti di lavoro previste dalla legge n. 68/1999;
  • accordi di programma territoriali tra tutti i soggetti coinvolti;
  • utilizzo del telelavoro.

La programmazione regionale e provinciale deve essere personalizzata e orientata all’integrazione tra servizi per l’impiego, uso coordinato degli strumenti del collocamento mirato e integrazione tra formazione, supporto e politiche attive.

I piani pluriennali e annuali possono prevedere borse lavoro e P.I.P., con criteri di concessione definiti nei piani stessi; tali strumenti possono essere previsti anche in via sperimentale nel piano annuale. La Regione può inoltre prevedere modalità attuative semplificate per favorire l’integrazione con le realtà territoriali provinciali.

La Regione disciplina anche l’autorizzazione di soggetti privati accreditati allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale per l’inserimento mirato. Sono previste iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli uffici provinciali competenti e per eventuali soggetti privati convenzionati.

Convenzioni e incentivi all’assunzione

La Regione promuove le convenzioni previste dalla legge n. 68/1999 fornendo supporto alla progettazione e realizzazione, secondo quanto stabilito nel piano annuale delle politiche del lavoro.

I Servizi provinciali del lavoro sono gli uffici competenti per stipulare convenzioni con imprese, gruppi di imprese, cooperative sociali e altri soggetti interessati. Le convenzioni devono specificare:

  • durata;
  • qualifica;
  • requisiti professionali e attitudinali del lavoratore;
  • eventuali corsi di qualificazione necessari all’inserimento.

Le proposte di convenzione vanno presentate al servizio competente entro il 30 giugno di ogni anno e, prima della stipula, sono valutate dalla Commissione provinciale tripartita.

Per favorire la trasformazione delle convenzioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione concede incentivi alle imprese che assumono persone disabili. L’entità degli incentivi, oltre alle agevolazioni fiscali previste dalla legge statale, è definita nei piani annuali in relazione alle disponibilità finanziarie.

Adeguamento dei posti di lavoro

La Regione prevede, nell’ambito dei piani annuali per le politiche del lavoro, la destinazione di una quota del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili al finanziamento delle opere di trasformazione e adeguamento del posto di lavoro previste dalla legge n. 68/1999.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

È istituito il Fondo regionale della Basilicata per l’occupazione dei disabili. Al Fondo confluiscono:

  • finanziamenti regionali;
  • assegnazioni statali dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
  • somme derivanti da sanzioni amministrative, contributi dei datori di lavoro, contributi di fondazioni, enti privati e altri soggetti interessati;
  • eventuali ulteriori fondi nazionali o comunitari pertinenti agli interventi della legge.

Gestione del Fondo

È istituita una Commissione per la gestione del Fondo, che esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta ed è composta da:

  • Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • tre rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Partecipano ai lavori, a titolo consultivo, un rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro, il direttore di Basilicata Lavoro o suo delegato e un rappresentante di ciascuna Provincia. La segreteria è svolta dall’Ufficio lavoro del Dipartimento regionale competente. Un regolamento, adottato dalla Commissione e approvato dalla Giunta, disciplina attività e funzionamento.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Gli oneri per l’anno 2001 sono coperti con le risorse del Fondo già iscritte nei capitoli di bilancio; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono determinati dalle leggi di bilancio. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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