Risposta n. 221 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTassazione delle attribuzioni da una fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiario residente in Italia (art. 44, c.1, lett. g-sexies e art. 45, c.4-quater Tuir)
Il quesito
L'istante, beneficiaria di due fondazioni del Liechtenstein, ha ricevuto nel 2021 l'attribuzione finale dalla Fondazione Alfa e chiede come determinare la parte imponibile (reddito) e la parte patrimoniale delle somme ricevute ai fini degli articoli 44 g-sexies e 45 c.4-quater del Tuir, in particolare: 1) quale criterio utilizzare per ricostruire i redditi della fondazione per il periodo 2004-2007 in assenza di documentazione bancaria; 2) se le distribuzioni informali effettuate nel 2009-2015 a Nonno e Madre debbano considerarsi reddito.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone di determinare i redditi 2004-2007 applicando ex art.6 D.L. 167/1990 il tasso ufficiale di riferimento al valore del patrimonio della fondazione o, in alternativa, induttivamente come differenza tra valore normale al 31.12.2007 e apporti fino a quella data (al netto di trasferimenti). Per le distribuzioni 2009-2015 ritiene che valgano come reddito fino alla concorrenza dei redditi realizzati dalla fondazione, ovvero propone un criterio proporzionale redditi/attivo per ripartire le distribuzioni.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabili le disposizioni sul trust e sugli "istituti aventi analogo contenuto"; trova applicabile la presunzione di cui all'art.45 c.4-quater: se non è possibile distinguere reddito e patrimonio l'intero ammontare è considerato reddito. Il trustee deve fornire documentazione contabile analitica che separi dotazione iniziale e redditi prodotti. Nel caso concreto, l'attribuzione finale costituisce sicuramente reddito per l'ammontare dei redditi realizzati e non distribuiti nel periodo 2016-2021; il residuo potrà essere qualificato come patrimonio solo se l'istante dimostra con adeguata documentazione che le distribuzioni 2009-2015 siano state tassate come reddito in capo ai precedenti beneficiari. Metodi presuntivi o proporzionali non sono bastevoli a superare la presunzione senza documentazione.
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