Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 17823 del 05-08-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica che, in base al D.P.C.M. 24 luglio 2009, i versamenti con scadenza nel mese di agosto 2009 fino al 20 agosto possono essere effettuati senza maggiorazione entro tale data. Il differimento riguarda tutti i versamenti unitari con modello F24, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali. Restano fermi il termine di trasmissione della denuncia contributiva DM10 all’ultimo giorno del mese e, per le aziende autorizzate al differimento per ferie collettive, la decorrenza dei giorni di differimento dal 16 agosto e degli interessi dal 20 agosto.

Differimento dei versamenti F24 e contributivi per agosto 2009

Differimento dei versamenti F24 e contributivi per agosto 2009

Il documento dà atto dell’intervento disposto con D.P.C.M. 24 luglio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009 n. 176. L’atto riguarda il differimento dei versamenti con scadenza nel mese di agosto 2009 e precisa le modalità applicative per i contribuenti e per i datori di lavoro interessati.

Ambito del differimento

È stabilito che il versamento delle somme previste dagli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2009 entro il giorno 20, può essere effettuato senza alcuna maggiorazione entro la medesima data.

Il differimento riguarda:

  • tutti i versamenti unitari da eseguire con modello F24;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
  • i contributi dovuti dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
  • i versamenti dovuti dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Adempimenti contributivi dei datori di lavoro con sistema DM10

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine per la trasmissione della denuncia contributiva resta confermato all’ultimo giorno del mese. Il documento precisa quindi che il differimento riguarda il versamento, ma non modifica questo termine di invio della denuncia.

Ferie collettive e decorrenza del differimento

Con riferimento alle aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, il documento specifica che:

  • i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono invece dal termine differito, cioè dal 20 agosto.

Sintesi operativa

In sostanza, il documento chiarisce che per le scadenze di agosto 2009 il pagamento può essere eseguito entro il 20 agosto senza sanzioni o maggiorazioni, con applicazione estesa ai principali versamenti F24 e ai contributi previdenziali e assistenziali. Restano tuttavia fermi gli obblighi di denuncia contributiva DM10 e le regole specifiche per le aziende già autorizzate al differimento per ferie collettive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.