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Messaggio

Messaggio numero 18124 del 07-08-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce le modalità di calcolo e liquidazione della doppia annualità spettante ai superstiti di vittime di atti di terrorismo o stragi di tale matrice, con riferimento alla legge n. 206 del 2004 e alla circolare n. 122 del 2007. Viene richiesto alle strutture di procedere con urgenza alla liquidazione definitiva, scomputando eventuali acconti, e di trasmettere l’elenco dei beneficiari con i relativi dati e importi.

Liquidazione definitiva della doppia annualità della pensione ai superstiti per vittime di terrorismo

Doppia annualità per i superstiti di vittime di terrorismo

Il documento fornisce istruzioni operative per la liquidazione definitiva della doppia annualità spettante ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nei casi previsti dalla legge n. 206 del 2004. Viene richiamato quanto già chiarito dalla circolare n. 122 del 2007 e si specificano i criteri di calcolo, con esempi applicativi e indicazioni per la trasmissione dei dati relativi ai beneficiari.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La doppia annualità spetta, in caso di decesso di soggetti rimasti vittima di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice con invalidità non inferiore al 25 per cento, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità. In base alla circolare n. 122 del 2007 e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, il beneficio è riconosciuto anche ai soggetti aventi diritto alla pensione indiretta.

Il documento precisa che le Strutture devono procedere alla liquidazione definitiva della prestazione per i casi in cui:

  • sia stata presentata domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge;
  • sia già stata effettuata la ricostituzione della pensione ai superstiti;
  • eventuali acconti già erogati a tale titolo debbano essere scomputati.

Criterio generale di calcolo

La doppia annualità è pari a 26 volte l’importo della pensione di reversibilità o indiretta. Ai fini del calcolo deve essere considerato l’importo della pensione ai superstiti rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge n. 206 del 2004.

Il documento distingue due ipotesi:

  • se la vittima dell’atto terroristico rientra nell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, della legge n. 206 del 2004, la pensione ai superstiti è pari a quella della pensione diretta;
  • negli altri casi, la pensione ai superstiti si determina applicando le aliquote di reversibilità previste per la generalità dei pensionati.

Pensioni con decorrenza antecedente al 26 agosto 2004

Per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza anteriore al 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, il beneficio deve essere calcolato assumendo come riferimento l’importo della pensione alla predetta data.

In tali casi occorre:

  • determinare l’importo della pensione ai superstiti al 26 agosto 2004;
  • ripartire la doppia annualità tra i contitolari ancora in essere secondo le ordinarie percentuali di ripartizione;
  • se alcuni soggetti hanno già percepito la pensione ai superstiti ma hanno perso la titolarità prima del 26 agosto 2004, attribuire loro la doppia annualità prendendo a riferimento l’importo della pensione che sarebbe stata in pagamento al momento della perdita del diritto;
  • stornare gli importi nominali già erogati ai soggetti che hanno perso la titolarità prima del 26 agosto 2004 dall’importo complessivo posto a base di calcolo, fino alla cessazione degli ulteriori contitolari o comunque al 26 agosto 2004.

Esempio 1: vittima deceduta nell’evento terroristico con aliquota di reversibilità al 100%

Nel primo esempio, relativo a una vittima deceduta al momento dell’evento terroristico, si applica l’aliquota di reversibilità del 100 per cento indipendentemente dal numero dei contitolari, con pensione ai superstiti pari all’ultima retribuzione del dante causa.

Assumendo una pensione iniziale di 1.000 euro e la presenza di coniuge e tre figli, la ripartizione iniziale è:

  • 600 euro al coniuge, con aliquota del 60 per cento;
  • 133,33 euro a ciascun figlio, con aliquota del 40 per cento divisa per tre.

Il documento sviluppa poi il calcolo della doppia annualità per ciascun contitolare che perde il diritto prima del 26 agosto 2004:

  • primo figlio: perdita del diritto nell’ottobre 1987, pensione perequata pari a 1.139,76 euro; quota al momento della perdita pari a 151,93 euro; doppia annualità pari a 3.950,18 euro;
  • secondo figlio: perdita del diritto nel gennaio 1990, pensione perequata pari a 1.624,32 euro; quota calcolata sull’importo al netto della quota già riconosciuta al primo figlio; doppia annualità pari a 7.656,48 euro;
  • terzo figlio: perdita del diritto nell’ottobre 1993, pensione perequata pari a 2.071,48 euro; quota calcolata al netto delle quote già riconosciute ai primi due figli; doppia annualità pari a 10.563,02 euro.

Per il coniuge ancora titolare al settembre 2004, con pensione perequata pari a 2.811,86 euro, la doppia annualità è calcolata detraendo le quote già erogate ai figli, con importo finale pari a 50.938,68 euro.

Esempio 2: vittima con invalidità inferiore all’80 per cento e senza applicazione dell’articolo 4, comma 2-bis

Nel secondo esempio si considera il caso in cui la vittima abbia riportato al momento dell’evento un grado di invalidità inferiore all’80 per cento e non rientri nell’articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 206 del 2004. In tale ipotesi la pensione ai superstiti va calcolata con le ordinarie aliquote di reversibilità.

Con una pensione del dante causa pari a 1.000 euro e superstiti con coniuge e un figlio, la ripartizione iniziale è:

  • 600 euro al coniuge, con aliquota del 60 per cento;
  • 200 euro al figlio, con aliquota del 20 per cento.

Il figlio, cessando il diritto nel febbraio 1990 con pensione perequata pari a 1.299,56 euro, matura una doppia annualità pari a 8.447,14 euro.

Per il coniuge, al settembre 2004 la pensione perequata è pari a 2.249,49 euro; detratto quanto già erogato al figlio, la doppia annualità risulta pari a 50.039,60 euro.

Indicazioni operative per le Strutture

Il documento dispone che le Strutture competenti liquidino con la massima urgenza la doppia annualità in via definitiva, scomputando gli eventuali acconti già corrisposti.

Inoltre, i Direttori destinatari devono comunicare alla casella di posta elettronica della Dott.ssa Virginia Rosetti i nominativi di tutti i soggetti per i quali sia stata effettuata la liquidazione definitiva.

Nel file Excel allegato devono essere indicati per ciascun beneficiario:

  • nominativo;
  • data di nascita;
  • codice fiscale;
  • importi corrisposti a ciascun beneficiario.

Richiamo all’allegato

Il documento segnala che l’allegato n. 1 contiene ulteriori esempi di calcolo della doppia annualità, in particolare per le ipotesi in cui, alla decorrenza della prestazione, vi siano più contitolari e alcuni di essi cessino prima del 26 agosto 2004.

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