Messaggio numero 133 del 2-8-2001
Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aventi scadenza nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento dispone che i versamenti unitari con scadenza nel mese di agosto 2001, effettuati tramite mod. F24, possono essere eseguiti entro il 24 agosto senza maggiorazioni. La proroga si estende anche ai contributi previdenziali e assistenziali e, per i datori di lavoro in sistema DM10, comporta lo slittamento al 24 agosto del termine per la presentazione della denuncia DM10/2.
Differimento al 24 agosto 2001 dei versamenti F24 e della denuncia DM10/2
Differimento al 24 agosto 2001 dei versamenti F24 e della denuncia DM10/2
Il documento dispone un differimento di termini limitato al mese di agosto 2001. In particolare, viene consentito il versamento entro il 24 agosto 2001, senza alcuna maggiorazione, delle somme con scadenza nel mese di agosto rientranti nell'ambito dell'art. 17 e dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Ambito di applicazione del differimento
Il rinvio riguarda tutti i versamenti unitari da effettuare con il mod. F24. La previsione non è limitata ai soli tributi, ma comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti da specifiche categorie di soggetti.
In particolare, il differimento interessa:
- i datori di lavoro;
- i committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- i venditori a domicilio;
- i titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Effetti sui datori di lavoro con sistema DM10
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il documento precisa che lo slittamento del termine di versamento dei contributi comporta, in applicazione dell'art. 30 della legge n. 843/1978, anche la proroga al 24 agosto 2001 del termine per la presentazione della denuncia mod. DM10/2.
Riferimenti normativi e data
Il testo richiama espressamente:
- l'art. 17 e l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- l'art. 30 della legge n. 843/1978;
- il D.P.C.M. 24 luglio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001.
La disposizione opera per i versamenti aventi scadenza nel mese di agosto 2001, consentendone l'esecuzione entro il 24 agosto 2001 senza maggiorazione.
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