Ordinanza n. 8/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida a eseguire lavori di manutenzione e ripristino presso una sepoltura gentilizia, con prospettata decadenza dalla concessione in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la diffida comunale relativa a lavori di manutenzione presso una sepoltura gentilizia, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Una ricorrente si è dichiarata erede di un precedente concessionario, ma non ha prodotto documentazione idonea a comprovare tale qualità. Il Comune, in sede di riscontro all'istanza di autotutela, ha esplicitato che la diffida si fondava sulla ritenuta difformità delle opere realizzate rispetto al progetto del 1950, progetto non prodotto in giudizio. L'amministrazione ha inoltre chiarito che la diffida non costituisce una fase del procedimento di decadenza dalla concessione, ma un atto autonomo e prodromico, cui potrebbe eventualmente seguire l'avvio di un distinto procedimento decadenziale mediante apposita comunicazione, contenente anche il termine di conclusione del procedimento. Nel provvedimento originario, invece, era indicato che, in caso di mancato ripristino, la decadenza sarebbe stata dichiarata senza ulteriore comunicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha rilevato, da un lato, che non era documentata la legittimazione della ricorrente che si era dichiarata erede, mentre non appariva dubbia, allo stato, la legittimazione degli altri due ricorrenti. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto decisivi i chiarimenti resi dal Comune: l'amministrazione ha escluso ogni automatismo tra l'inottemperanza all'ordine di ripristino e la decadenza dalla concessione, precisando che l'eventuale procedimento decadenziale avrebbe dovuto essere avviato con una specifica comunicazione e che l'eventuale futuro provvedimento di decadenza avrebbe potuto essere autonomamente impugnato. È quindi venuto meno il pregiudizio imminente e irreparabile posto a fondamento della cautelare. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un periculum in mora concreto e attuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede un periculum in mora concreto, attuale e riferibile agli effetti dell'atto impugnato; tale presupposto viene meno quando l'amministrazione chiarisca formalmente che l'atto non produce l'automatica conseguenza pregiudizievole prospettata dal ricorrente.
- Una diffida preliminare e prodromica all'eventuale avvio di un procedimento decadenziale non determina di per sé la decadenza dalla concessione, se l'amministrazione esclude l'automatismo tra inottemperanza e decadenza e si riserva di avviare successivamente un distinto procedimento con apposita comunicazione.
- L'eventuale futuro provvedimento di decadenza, non ancora adottato, può essere contestato mediante autonoma impugnazione; la sua mera eventualità non giustifica, in assenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, la sospensione cautelare dell'atto prodromico.
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