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Sentenza

Sentenza del 17/03/2015 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIMBORSI - Diritto al rimborso - Decorrenza termine iniziale - Data pagamento - Data effettuazione ritenuta - Esaurimento rapporto tributario - Contrasto normativa interna normativa europea - Irrilevanza - Presentazione istanza rimborso - Tardività presentazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il 30 ottobre 2009 il rimborso di somme pagate in eccesso nel 2004, sostenendo che la normativa interna fosse in contrasto con il diritto europeo in materia di discriminazione tra uomini e donne. Il contrasto interpretativo si è risolto definitivamente il 16 gennaio 2008. La questione riguardava quindi la decorrenza del termine di quarantotto mesi per presentare l'istanza: dalla data del pagamento o dalla successiva definizione del contrasto tra normativa interna ed europea.

La decisione

La domanda di rimborso è stata ritenuta tardiva. Il termine di quarantotto mesi decorre dalla data del pagamento o dell'effettuazione della ritenuta e non dalla data successiva in cui sia stato accertato il contrasto tra la normativa interna e quella europea. Poiché il rapporto tributario si era già esaurito prima della risoluzione del contrasto giurisprudenziale, tale successivo contrasto è irrilevante ai fini della decorrenza del termine. L'istanza presentata il 30 ottobre 2009, relativa a somme pagate nel 2004, non poteva quindi essere accolta.

Norme richiamate

  • Termine di quarantotto mesi per la richiesta di rimborso tributario

    quarantotto mesi dalla data del pagamento

    Il termine per chiedere il rimborso decorre dal pagamento o dall'effettuazione della ritenuta, anche quando solo successivamente emerga un contrasto tra la normativa interna e il diritto europeo.

  • Principio di prevalenza del diritto europeo

    contrasto tra diritto interno e diritto europeo circa la discriminazione tra uomini e donne

    L'accertamento successivo dell'incompatibilità della normativa interna con il diritto europeo non riapre il termine per il rimborso quando il rapporto tributario si è già definitivamente esaurito.

Massime di principio

  • Per i rimborsi tributari soggetti a un termine decorrente dal pagamento, la scadenza si calcola normalmente dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla successiva conoscenza dell'illegittimità della pretesa.
  • Una successiva sentenza o pronuncia che chiarisca il contrasto tra normativa nazionale e diritto europeo non rende automaticamente tempestiva una domanda già oltre il termine di rimborso.
  • Quando il rapporto tributario è già esaurito, il contribuente deve verificare tempestivamente la possibilità di chiedere il rimborso entro il termine previsto, senza attendere la definitiva soluzione del contenzioso interpretativo.
  • La rilevanza di una pronuncia successiva può dipendere dalla specifica disciplina applicabile e dall'eventuale esistenza di regole che facciano decorrere il termine dalla conoscenza dell'indebito; in assenza di tali regole, prevale la decorrenza dalla data del pagamento.

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