Regolamento (UE) 2017/756
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/756 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da applicare a taluni ortofrutticoli, in conformità alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle modalità applicative del settore ortofrutticolo. Tali valori servono per determinare il prezzo di entrata dei prodotti importati dai paesi terzi. L'atto richiama il carattere giornaliero del calcolo e dispone l'applicazione immediata dalla data di pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, identificati da specifici codici NC e, per ciascun prodotto, da determinati codici paese/territorio terzo. I valori forfettari sono quelli da utilizzare ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di settore. Il regolamento ha efficacia immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/756 fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. L’atto si inserisce nel quadro della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità applicative del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che i valori forfettari all’importazione sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato, identificati tramite codici NC e, per ciascun prodotto, mediante specifici codici paese/territorio di origine. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono destinati a essere impiegati nel calcolo del prezzo di entrata per le importazioni interessate.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell’allegato. La tabella allegata riporta, per ciascun codice NC, i valori corrispondenti alle diverse origini, tra cui, a titolo esemplificativo, EG, MA, TR, IL, ZA, AR, BR, CL, NZ, US e CN, oltre al codice "ZZ" per le "altre origini".
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulla determinazione doganale del prezzo di entrata dei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del valore forfettario
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il valore forfettario all'importazione è utilizzato per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati.
Criterio di fissazione dei valori
I considerando precisano che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il calcolo avviene ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Valori applicabili per i prodotti elencati nell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che contiene i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e paesi terzi di origine. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, determinati pomodori, peperoni, uva da tavola, agrumi e mele/pere, con valori differenziati per origine (ad esempio EG, MA, TR, ZZ, e altri paesi indicati in tabella).
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Codifica delle origini
L'allegato utilizza la nomenclatura dei paesi/territori di cui al regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" è specificato come corrispondente a "altre origini".
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 apr 2017Regolamento (UE) 2017/752
- Regolamento · 28 apr 2017Regolamento (UE) 2017/753
- Regolamento · 28 apr 2017Regolamento (UE) 2017/754
- Regolamento · 28 apr 2017Regolamento (UE) 2017/755
- Regolamento · 28 apr 2017Regolamento (UE) 2017/757
- Regolamento · 27 apr 2017Regolamento (UE) 2017/740
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →