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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/755

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del mesosulfuron, sostanza attiva dei prodotti fitosanitari, a seguito della procedura di riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ritiene soddisfatti i criteri di approvazione per almeno alcuni impieghi rappresentativi e fissa nuove condizioni, tra cui misure di mitigazione del rischio e la presentazione di informazioni di conferma. Contestualmente, aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco della parte A alla parte B con una nuova voce e un nuovo periodo di approvazione fino al 30 giugno 2032.

Rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesosulfuron e aggiorna l’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva mesosulfuron, inclusa la variante mesosulfuron-metile, nell’ambito dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la nuova disciplina decorre dal 1° luglio 2017, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Rilevano in particolare gli impieghi rappresentativi valutati e gli obblighi di conferma e mitigazione del rischio previsti per il rinnovo.

Rinnovo dell’approvazione del mesosulfuron

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesosulfuron nell’ambito del sistema UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento segue la procedura di rinnovo prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prende atto delle conclusioni scientifiche dell’EFSA, che ha valutato la sostanza nella variante mesosulfuron-metile.

La Commissione rileva che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Ne consegue il rinnovo dell’approvazione, con nuova durata fino al 30 giugno 2032.

Contesto procedurale e basi normative

La sostanza mesosulfuron era già stata iscritta come sostanza attiva dalla direttiva 2003/119/CE nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. In base al regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze così iscritte si considerano approvate e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Poiché l’approvazione era in scadenza il 31 gennaio 2018 ed era stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016, la Commissione adotta ora una decisione definitiva di rinnovo prima di tale termine prorogato.

Il regolamento è adottato in base all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e richiama altresì l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 6 del medesimo regolamento per l’introduzione di condizioni e restrizioni aggiuntive.

Condizioni di approvazione e focus della valutazione

La Commissione precisa che la valutazione del rinnovo si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma che tali impieghi non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti mesosulfuron potranno essere autorizzati. Per questo motivo viene espressamente indicato che non deve essere mantenuta la restrizione al solo impiego come erbicida.

In sede di valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione degli organismi acquatici;
  • alla protezione delle piante terrestri non bersaglio;
  • alla protezione delle acque sotterranee.

Le condizioni d’impiego devono includere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste

L’allegato I prevede un obbligo specifico a carico del richiedente: devono essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile.

Il termine per tale adempimento è pari a due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in due passaggi:

  • nella parte A, la voce 75 relativa al mesosulfuron è soppressa;
  • nella parte B, è inserita una nuova voce 111 relativa a mesosulfuron (sostanza madre) e mesosulfuron-metile (variante).

La nuova voce riporta i dati identificativi della sostanza, tra cui:

  • numero CAS 208465-21-8 (mesosulfuron-metile);
  • numero CIPAC 663 (mesosulfuron);
  • numero CIPAC 663.201 (mesosulfuron-metile);
  • purezza minima pari a ≥ 930 g/kg, espressa come mesosulfuron-metile.

La data di approvazione è fissata al 1° luglio 2017 e la scadenza al 30 giugno 2032.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del mesosulfuron

L’approvazione della sostanza attiva mesosulfuron è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con efficacia dal 1° luglio 2017 e scadenza al 30 giugno 2032, secondo quanto indicato nell’allegato I.

Condizioni specifiche e valutazione del rischio

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle piante terrestri non bersaglio e delle acque sotterranee; le condizioni d’impiego devono includere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

Informazioni di conferma

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del documento di orientamento pertinente.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 75 relativa al mesosulfuron e nella parte B è inserita la nuova voce 111 con il mesotrato? no, con il mesosulfuron/mesosulfuron-metile, recante identità della sostanza, purezza minima ≥ 930 g/kg espressa come mesosulfuron-metile, data di approvazione 1° luglio 2017 e scadenza 30 giugno 2032.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagrochimicasicurezza alimentaresalute e ambiente

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