Regolamento (UE) 2017/753
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva cialofop butile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del cialofop butile quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la procedura di riesame e la valutazione positiva dell’EFSA. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nell’elenco delle sostanze approvate con nuove condizioni specifiche. L’approvazione è rinnovata dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2032. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, alle specifiche tecniche e alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva cialofop butile e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva cialofop butile utilizzata nei prodotti fitosanitari, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli Stati membri nella fase di valutazione e autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza, nonché gli operatori del settore fitosanitario che la immettono sul mercato o ne richiedono l’autorizzazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1º luglio 2017; rinnova l’approvazione fino al 30 giugno 2032. Non contiene esclusioni generali ulteriori rispetto alle condizioni specifiche indicate nell’allegato.
Rinnovo dell’approvazione del cialofop butile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva cialofop butile nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura discende dalla procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento (UE) n. 1141/2010 e dalla valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno uno o più impieghi rappresentativi.
Contesto normativo e iter di valutazione
La sostanza era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2002/64/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Poiché l’approvazione era prossima alla scadenza del 30 giugno 2017, è stata presentata domanda di rinnovo nei termini previsti dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010; il fascicolo è stato completato, valutato dallo Stato membro relatore e sottoposto all’EFSA, che ha trasmesso le proprie conclusioni alla Commissione il 9 dicembre 2014. La Commissione ha quindi elaborato il progetto di relazione di riesame e, sulla base dell’esito positivo, ha ritenuto opportuno rinnovare l’approvazione.
Durata del rinnovo e identificazione della sostanza
L’allegato I del regolamento precisa i dati identificativi della sostanza: cialofop butile, CAS n. 122008-85-9, CIPAC n. 596, denominazione IUPAC butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato, purezza pari a 950 g/kg. L’approvazione decorre dal 1º luglio 2017 e scade il 30 giugno 2032.
Condizioni specifiche e aspetti di rischio
Il rinnovo non lascia invariata in modo assoluto la disciplina applicabile: per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale devono prestare particolare attenzione a:
- protezione degli operatori;
- specifiche tecniche;
- protezione delle piante terrestri non bersaglio.
Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il considerando sottolinea inoltre che la valutazione del rischio si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli usi per i quali i prodotti contenenti cialofop butile possono essere autorizzati.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare:
- nella parte A, la voce 34 relativa al cialofop butile è soppressa;
- nella parte B è inserita la voce 113, recante i dati della sostanza e le condizioni di approvazione rinnovata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º luglio 2017. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del cialofop butile
L’approvazione della sostanza attiva cialofop butile è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni fissate nell’allegato I. La decisione si fonda sulla conclusione che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Durata dell’approvazione e dati identificativi
Nell’allegato I sono indicati i dati essenziali della sostanza: cialofop butile, CAS n. 122008-85-9, CIPAC n. 596, denominazione IUPAC butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato, purezza 950 g/kg. La data di approvazione è fissata al 1º luglio 2017 e la scadenza al 30 giugno 2032.
Condizioni specifiche e attenzioni nella valutazione
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, alle specifiche tecniche e alla protezione delle piante terrestri non bersaglio. Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 34 relativa al cialofop butile è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 113 con i dati della sostanza e le condizioni di approvazione rinnovata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º luglio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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