Regolamento (UE) 2017/752
Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione, del 28 aprile 2017, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti, modificando il regolamento (UE) n. 10/2011 alla luce di nuovi pareri EFSA e di correzioni tecniche. Introduce nuove sostanze/additivi autorizzati con restrizioni d’uso, elimina taluni rinvii alla verifica sulla base del contenuto residuo, e fissa un limite specifico per il nichel. Inoltre chiarisce le regole sui simulanti per le prove di migrazione globale e il contenuto della dichiarazione di conformità.
Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (UE) n. 10/2011, con effetti per gli operatori della filiera che producono, immettono sul mercato o attestano la conformità di tali materiali. Incide in particolare sull'elenco delle sostanze autorizzate, sui limiti di migrazione e sulle informazioni della dichiarazione di conformità. Prevede misure transitorie per i materiali e oggetti già conformi alla versione precedente del regolamento, che possono essere immessi sul mercato fino al 19 maggio 2018 e restare sul mercato fino a esaurimento scorte; il punto 2 dell'allegato si applica dal 19 maggio 2019.
Modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici a contatto con gli alimenti
Il regolamento interviene sul quadro armonizzato UE per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, aggiornando gli elenchi delle sostanze autorizzate e correggendo alcuni profili redazionali e applicativi. La revisione è motivata dai nuovi pareri scientifici dell’EFSA e dall’esigenza di chiarire aspetti che potevano generare incertezza nella verifica di conformità.
Contesto e finalità dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1935/2004 come base giuridica e sottolinea che il regolamento (UE) n. 10/2011 fissa norme specifiche per i materiali plastici a contatto con alimenti. I considerando evidenziano due esigenze principali: da un lato recepire nuove valutazioni scientifiche su varie sostanze utilizzabili nei materiali a contatto con gli alimenti; dall’altro rimuovere ambiguità e refusi presenti nel testo vigente.
Aggiornamento dell’allegato I: nuove sostanze autorizzate e restrizioni d’uso
L’allegato I viene integrato con diverse nuove sostanze, ciascuna accompagnata da precise condizioni di impiego:
- FCM 1007: dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]fosfonato, utilizzabile solo fino allo 0,2 % p/p nel processo di polimerizzazione per la fabbricazione di PET.
- FCM 1016: copolimero in nanoforma, autorizzato come additivo fino al 10 % p/p in PVC non plastificato o fino al 15 % p/p in PLA non plastificato; il materiale finale deve essere usato a temperatura ambiente o inferiore.
- FCM 1030: argilla di montmorillonite modificata da dimetil-dialchil(C16-C18)-ammonio cloride, utilizzabile fino al 12 % p/p in poliolefine per alimenti secchi con simulante E, a temperatura ambiente o inferiore; la somma della migrazione specifica di 1-cloroesadecano e 1-cloroottadecano non può superare 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.
- FCM 1055: α-tocoferolo acetato, autorizzato solo come antiossidante nelle poliolefine; viene inoltre inserita una nota per richiamare il rispetto delle restrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 sui prodotti di idrolisi.
- FCM 1060: gusci di semi di girasole tritati, utilizzabili solo con alimenti ai quali è assegnato il simulante E, a temperatura ambiente o inferiore; i gusci devono provenire da semi idonei al consumo umano e la plastica non può essere trattata oltre 240 °C.
- FCM 1062: miscela composta per il 97 % da TEOS e per il 3 % da HMDS, autorizzata solo per la fabbricazione di PET riciclato fino allo 0,12 % p/p.
Eliminazione del riferimento al contenuto residuo per alcune sostanze
Per le sostanze FCM 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 e 779 viene eliminato il richiamo alla nota (1) della tabella 3 dell’allegato I. In tal modo la conformità non potrà più essere verificata sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con l’alimento (QMA) per tali sostanze, essendo disponibili metodi analitici di migrazione specifica e limiti espressamente determinati.
Nuovo limite di migrazione per il nichel
Nell’allegato II viene inserito un limite specifico per il nichel pari a 0,02 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. La misura deriva dal parere EFSA sulla presenza di nichel negli alimenti e nell’acqua potabile, che indica una dose giornaliera tollerabile di 2,8 μg/kg di peso corporeo e segnala un’esposizione cronica media superiore alla soglia, soprattutto per la popolazione giovane.
Prove di migrazione globale: simulanti alimentari
Il punto 4 dell’allegato III è sostituito per rendere più chiara l’assegnazione dei simulanti alimentari da usare nelle prove di migrazione globale. La nuova tabella distingue le diverse categorie di alimenti e stabilisce, a seconda dei casi, l’uso di acqua distillata o equivalente/simulante A, simulante B, simulante C, simulante D1 e simulante D2.
Dichiarazione di conformità: precisazioni sul rapporto superficie/volume
L’allegato IV, punto 8, lettera iii), è riformulato per chiarire quale rapporto tra superficie a contatto con l’alimento e volume debba essere indicato nella dichiarazione di conformità. Il documento deve riportare il massimo rapporto per il quale la conformità è stata verificata ai sensi degli articoli 17 e 18, oppure informazioni equivalenti, così da evitare incertezze per l’operatore ricevente.
Regime transitorio ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È tuttavia previsto un regime transitorio: i materiali e gli oggetti conformi alla versione precedente del regolamento (UE) n. 10/2011 possono essere immessi sul mercato fino al 19 maggio 2018 e successivamente restare sul mercato fino a esaurimento scorte. Fa eccezione il punto 2 dell’allegato, che entra in vigore il 19 maggio 2019.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze autorizzate
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 sono inserite nuove voci: FCM 1007 (dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]fosfonato), utilizzabile solo fino allo 0,2 % p/p nel processo di polimerizzazione del PET; FCM 1016 (copolimero in nanoforma), utilizzabile come additivo fino al 10 % p/p in PVC non plastificato o fino al 15 % p/p in PLA non plastificato, con utilizzo del materiale finale a temperatura ambiente o inferiore; FCM 1030 (argilla di montmorillonite modificata), utilizzabile fino al 12 % p/p in poliolefine per alimenti secchi con simulante E, a temperatura ambiente o inferiore, con limite di migrazione specifica per 1-cloroesadecano e 1-cloroottadecano non superiore a 0,05 mg/kg; FCM 1055 (α-tocoferolo acetato), utilizzabile solo come antiossidante nelle poliolefine; FCM 1060 (gusci di semi di girasole tritati), utilizzabili solo a temperatura ambiente o inferiore con simulante E, purché ottenuti da semi idonei al consumo umano e senza trattamento della plastica oltre 240 °C; FCM 1062 (miscela TEOS/HMDS), utilizzabile solo per la fabbricazione di PET riciclato fino allo 0,12 % p/p.
Soppressione della verifica sulla base del contenuto residuo per alcune sostanze
Per le sostanze FCM 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 e 779 è soppresso il rinvio alla nota (1) della tabella 3 dell’allegato I, con conseguente eliminazione della possibilità di conformità verificata sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con l’alimento (QMA), in presenza di metodi di prova di migrazione adeguati e limiti di migrazione specifica definiti.
Nuovo limite di migrazione per il nichel
Nell’allegato II, dopo il manganese, è inserito un limite di migrazione per il nichel pari a 0,02 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. La modifica recepisce il parere EFSA che indica una dose giornaliera tollerabile di 2,8 μg/kg di peso corporeo e giustifica l’adozione di un fattore di attribuzione del 10 %.
Chiarimento dei simulanti per le prove di migrazione globale
Il punto 4 dell’allegato III è sostituito per precisare quali simulanti alimentari devono essere usati nelle prove di migrazione globale in funzione delle categorie di prodotti alimentari interessati. Viene introdotta una tabella che distingue, tra l’altro, tra tutti i prodotti alimentari, prodotti non acidi, prodotti acquosi/alcolici, lattiero-caseari e combinazioni di tali categorie, con impiego dei simulanti A, B, C, D1 e D2 secondo i casi.
Chiarimento sulla dichiarazione di conformità
Nell’allegato IV, punto 8, lettera iii), è precisato che la dichiarazione di conformità deve indicare il massimo rapporto tra superficie a contatto con l’alimento e volume per il quale è stata verificata la conformità ai sensi degli articoli 17 e 18, oppure informazioni equivalenti. La modifica mira a rendere chiaro al destinatario del materiale il perimetro effettivo della conformità dichiarata.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I materiali e gli oggetti conformi alla versione precedente del regolamento (UE) n. 10/2011 possono essere immessi sul mercato fino al 19 maggio 2018 e restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Il punto 2 dell’allegato entra in vigore il 19 maggio 2019.
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