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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28711/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto stipulato nel 1996 per la realizzazione di opere, poi modificato nel 1998 con atto integrativo che riduceva le lavorazioni e ricalibrava il rapporto. L'appaltatrice deduceva ritardi e inadempimenti imputabili alla committente; la committente, a sua volta, contestava l'inadempimento dell'appaltatrice e aveva escusso una garanzia fideiussoria, oltre ad applicare una penale per ritardata ultimazione. In primo grado erano state riunite tre cause: domanda dell'appaltatrice di risoluzione del contratto e risarcimento danni, opposizione a decreto ingiuntivo della committente, e domanda dell'appaltatrice per far dichiarare inefficace una diffida di risoluzione. La Corte d'appello, valorizzando il contenuto transattivo dell'atto integrativo del 1998, ha ritenuto irrilevanti gli inadempimenti anteriori e ha imputato l'inadempimento integralmente all'appaltatrice, dichiarando la risoluzione per sua colpa, rigettando le domande risarcitorie dell'appaltatrice e riconoscendo solo restituzioni limitate. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio, omesso esame di fatto decisivo ed errore di diritto per avere la Corte d'appello circoscritto l'analisi ai soli fatti successivi all'atto integrativo e interpretato erroneamente la clausola di rinuncia; 2) violazione dell'art. 1458 c.c. per avere negato la restituzione di somme trattenute/escusse a titolo di penale o garanzia nonostante la risoluzione; 3) violazione dell'art. 183 c.p.c. per avere qualificato come tardiva la domanda di restituzione collegata all'escussione della garanzia; 4) ulteriore violazione dell'art. 1458 c.c. con riguardo alla penale da ritardo trattenuta dalla committente; 5) violazione dell'art. 183 c.p.c. per la domanda di ulteriori somme maturate in corso di causa; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese poste a carico anche del consorzio. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando in sintesi che le censure miravano a una diversa interpretazione dei fatti e del contratto, non consentita in sede di legittimità, e che varie doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione d'appello che aveva ritenuto l'atto integrativo del 1998 di natura transattiva e, perciò, aveva limitato l'esame agli inadempimenti successivi; ha reputato non violato il contraddittorio perché non erano stati introdotti fatti nuovi ma solo una diversa valutazione giuridica. Ha dichiarato inammissibili le censure sull'interpretazione del contratto e della clausola di rinuncia, ricordando che l'interpretazione negoziale spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali dedotta specificamente. Quanto alle somme trattenute o escusse a titolo di penale/garanzia, ha osservato che la Corte d'appello aveva valutato la questione nel merito, ritenendo che quelle somme avessero già compensato il danno e che comunque la domanda non si confrontasse con la ratio decidendi. Ha inoltre ritenuto generiche o non specificamente argomentate le doglianze sulla tempestività delle domande ex art. 183 c.p.c. e sulla condanna alle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato come base della domanda di risoluzione di diritto per diffida ad adempiere proposta in primo grado, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato quale fondamento della domanda subordinata di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della gravità dell'inadempimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa lettura del contratto e dei fatti.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti restitutori della risoluzione; la Corte ha escluso che potesse fondare, nel caso concreto, la restituzione delle somme trattenute/escusse, ritenendo che il danno fosse già stato compensato da penali e garanzie.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per la tempestività delle domande nuove o modificate in memoria; la Corte ha rilevato che almeno una delle domande era qualificabile come emendatio libelli, ma ha comunque respinto le censure perché non si confrontavano con la ratio della decisione di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese; la censura è stata respinta poiché la Corte territoriale aveva motivato la statuizione sulla base della persistente controversia anche nei confronti del consorzio.

  • art. 1383 c.c.

    Richiamato per affermare che il divieto di cumulo riguarda la prestazione principale e la penale per inadempimento, ma non impedisce in assoluto il cumulo con la penale per ritardo, salva la necessità di evitare ingiusto sacrificio del debitore.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato insieme ai canoni ermeneutici contrattuali per ribadire che la loro violazione deve essere specificamente indicata e argomentata, non essendo sufficiente contrapporre una diversa interpretazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo implicitamente nel contesto del principio secondo cui il giudice di merito valuta le prove e la Cassazione non può riesaminare il merito; non vi è una specifica statuizione applicativa nel caso concreto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per escludere che il motivo di ricorso potesse risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o dell'interpretazione contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è denunciabile come violazione del contraddittorio una diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati e discussi tra le parti; il contraddittorio riguarda i fatti nuovi, non le diverse valutazioni giuridiche.
  • La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa interpretazione del contratto: l'apprezzamento del materiale istruttorio e l'interpretazione negoziale appartengono al giudice di merito.
  • Per dedurre la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è necessario indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale passaggio il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa della clausola.
  • La clausola transattiva o di rinuncia contenuta in un atto integrativo può rendere irrilevanti, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento successivo, i comportamenti anteriori, se così risulta dalla volontà negoziale ricostruita dal giudice di merito.
  • La restituzione delle somme trattenute o escusse in esecuzione di garanzie contrattuali va valutata in concreto rispetto alla funzione della garanzia e alla compensazione già realizzata: la risoluzione del contratto non comporta automaticamente la ripetizione di ogni importo se esso ha già assorbito il danno riconosciuto.
  • In tema di penale, il divieto di cumulo non opera in termini assoluti tra prestazione principale e penale per inadempimento; resta possibile il cumulo con la penale per ritardo, purché nella liquidazione del danno non si determini un ingiusto sacrificio del debitore.
  • Una domanda introdotta in corso di causa può essere qualificata come emendatio libelli e non come mutatio libelli quando si collega al medesimo rapporto sostanziale e non altera il nucleo essenziale della causa petendi, ma la sua ammissibilità va comunque verificata con riguardo a specificità e tempestività.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio della statuizione, soprattutto quando il giudice di merito abbia ritenuto che la parte abbia comunque mantenuto una controversia anche nei confronti del soggetto contro cui lamenta la condanna.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàPrescrizioneGiudicato

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