Accordo 35185 del 01/12/2025
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 27 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento n.30 " Prescrizioni uniformi relative alla omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl MIT comunica alle amministrazioni territoriali e agli operatori interessati che il supplemento 27 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 30 entrerà in vigore l’11 gennaio 2026. La nota richiama il testo dell’emendamento, disponibile sul sito UNECE, e precisa che trattandosi di un supplemento non è necessario aggiornare la serie di emendamenti indicata nel numero di omologazione. Viene inoltre aggiornato l’elenco dei Paesi aderenti al Regolamento n. 30.
Comunicazione di entrata in vigore del supplemento 27 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 30 sugli pneumatici per veicoli a motore e rimorchi
Comunicazione MIT sull’entrata in vigore del supplemento 27 al Regolamento UNECE n. 30
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, informa le Direzioni generali territoriali, gli uffici competenti e gli operatori del settore dell’imminente entrata in vigore del supplemento 27 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 30, relativo all’omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi. La nota richiama il quadro internazionale di omologazione e fornisce un aggiornamento sugli Stati aderenti al regolamento.
Base normativa e contesto internazionale
La comunicazione si colloca nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20/03/1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore. Il riferimento specifico è al Regolamento n. 30 UNECE, che disciplina le prescrizioni uniformi per gli pneumatici.
Oggetto specifico della nota
Il MIT segnala che il giorno 11/01/2026 entrerà in vigore il supplemento 27 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento n. 30. La comunicazione è resa a seguito del prot. n. 3494 del 09/12/2024 e ha la funzione di aggiornare amministrazioni e operatori sugli effetti applicativi della modifica tecnica.
Contenuto tecnico dell’emendamento
Il testo dell’emendamento è identificato con il codice ECE/TRANS/WP29/2025/68 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "riunioni e documenti – meetings and documents", sessione di giugno 2025. La nota non riporta il merito tecnico delle modifiche, limitandosi a indicarne l’esistenza e la data di efficacia.
Effetti sul numero di omologazione
È espressamente chiarito che, trattandosi di un supplemento, non vi è obbligo di aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Questo elemento è rilevante per fabbricanti, omologatori e soggetti che gestiscono pratiche di approvazione e conformità dei prodotti.
Paesi adottanti il Regolamento n. 30
A titolo di aggiornamento, il MIT elenca i Paesi aderenti al Regolamento n. 30, tra cui: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Giappone, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Destinatari della comunicazione
La nota è indirizzata alle Direzioni generali territoriali, alle strutture periferiche della motorizzazione, alle Regioni e Province autonome interessate, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, ad associazioni e organizzazioni di settore dei comparti automotive, pneumatici e gas per autotrazione.
Punti principali
Oggetto e contenuto della comunicazione
La Direzione generale per la motorizzazione informa dell’entrata in vigore, l’11/01/2026, del supplemento 27 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 30 UNECE, relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi.
Fonte dell’emendamento e effetti sull’omologazione
Il testo dell’emendamento (ECE/TRANS/WP29/2025/68) è reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata a riunioni e documenti, sessione di giugno 2025. La nota chiarisce che, essendo un supplemento, non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Aggiornamento sui Paesi adottanti
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 30, includendo i diversi Stati con codice di omologazione E, tra cui Italia (E3), Unione Europea (E42) e San Marino (E57), oltre ad altri Paesi elencati nella nota.
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