Cassazione Penale, Sentenza n. 26383/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il rigetto della istanza di declaratoria di inefficacia per decorrenza dei termini massimi di fase della custodia cautelare. Sostiene che, al momento del primo arresto (7 maggio 2022) e del successivo decreto di giudizio immediato (27 luglio 2022) emesso dal GIP di Rieti, fossero già presenti negli atti elementi idonei a far desumere la sussistenza del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990), per cui la decorrenza della custodia relativa a tale reato avrebbe dovuto essere retrodatata ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La difesa ha richiamato l'esistenza di servizi di videosorveglianza, elementi di collegamento tra i fatti e la posizione del ricorrente nella compagine associativa, nonché iscrizioni e notazioni investigative anteriori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le due ordinanze custodiali appartengono a procedimenti distinti davanti a diverse autorità e che il reato associativo è stato accertato solo successivamente grazie a ulteriori acquisizioni probatorie (in particolare l'informativa del 17/03/2023 con videoriprese e intercettazioni) che hanno consentito di delineare struttura e partecipazioni associative. Pertanto non è stato ravvisato il requisito della "desumibilità dagli atti" al momento della prima ordinanza, necessario per la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
La Corte interpreta il comma 3 nel senso che la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare richiede che il reato oggetto della seconda misura sia "desumibile dagli atti" già in possesso all'epoca della prima ordinanza, ossia sussistano elementi probatori specifici e sufficienti che avrebbero permesso al PM di richiedere la misura cautelare sin da allora.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il delitto associativo in materia di stupefacenti; nel caso è il reato contestato con la seconda ordinanza cautelare e la Corte valuta quando i relativi elementi probatori si sono consolidati.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che il reato oggetto della successiva misura sia concretamente "desumibile dagli atti" già in possesso al momento della prima ordinanza: non è sufficiente la mera appartenenza al medesimo contesto criminoso.
- La valutazione della desumibilità è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione.
- Quando le misure cautelari emergono in procedimenti distinti e davanti a giudici diversi, va valutata la portata delle acquisizioni investigative specifiche di ciascun procedimento: prove successive (informative, videoriprese, intercettazioni) possono giustificare una nuova misura senza retrodatazione.
- Per ottenere la retrodatazione, il pubblico ministero deve poter dimostrare, con un compendio probatorio preesistente, la conosciuta gravità e concludenza degli indizi al momento della prima ordinanza, idonei a motivare una richiesta cautelare immediata.
- La semplice conoscibilità storica dei fatti o il riferimento allo stesso ambito delinquenziale non equivalgono alla desumibilità dagli atti; occorrono elementi probatori specifici e valutabili prognosticamente già all'epoca.
- In sede difensiva, per sostenere la retrodatazione è utile evidenziare puntualmente quali atti e quali elementi probatori concreti fossero già formati e come avrebbero consentito al PM di assumere una decisione cautelare sin dal primo provvedimento.
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