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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15907/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con aumento della rendita, emesso a seguito di procedura DOCFA di aggiornamento del 2016 relativa a una centrale idroelettrica. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l'appello della società e annullato l'atto, ritenendo che la rendita fosse stata determinata mantenendo fermi i valori già approvati nel 2011 e valorizzando una perizia prodotta dalla contribuente, oltre ad affermare la necessità di una stima diretta e di un sopralluogo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; il secondo, assorbito ma ritenuto comunque fondato dalla Corte, contestava la decisione nel merito sotto il profilo della valutazione catastale e della stima. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la CTR non avesse considerato la contestazione dei dati della perizia DOCFA, né gli oneri di finanziamento, progettazione e incidenza dell'area richiamati nell'avviso e nelle difese dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente, con conseguente assorbimento logico del secondo motivo, comunque ritenuto fondato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito, in via di principio, la legittimazione della Direzione territoriale dell'Agenzia delle entrate a proporre ricorso per cassazione, purché patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, valorizzando il carattere unitario dell'Agenzia e la natura impugnatoria del processo tributario.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o apparenza integra nullità della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente può essere denunciato come nullità della sentenza

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione nel processo civile ordinario

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone un obbligo costituzionale di motivazione, violato quando la motivazione sia mancante o meramente apparente

  • artt. 10 e 11 d.lgs. 546/1992

    richiamati per la legittimazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nel processo tributario di merito

  • art. 57 d.lgs. 300/1999

    indicato come base del trasferimento dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale all'Agenzia delle entrate

  • art. 72 d.lgs. 300/1999

    consente all'Agenzia di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei singoli procedimenti

  • artt. 2203 e 2204 c.c.

    evocati per analogia rispetto al modello organizzativo degli uffici periferici come rappresentanti dell'Agenzia

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    citato nel richiamo alla precedente disciplina della legittimazione nel giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o generiche senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito, così da impedire il controllo sulla decisione.
  • Nel processo tributario il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più deducibili in cassazione mere censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che il vizio emerga dal testo della sentenza come mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà.
  • In materia di classamento catastale degli immobili a destinazione speciale, la stima diretta non presuppone necessariamente il sopralluogo, potendo l'Ufficio fondarsi sugli elementi estimativi disponibili relativi al cespite classificato.
  • La Direzione territoriale dell'Agenzia delle entrate può proporre ricorso per cassazione se patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, poiché l'attività difensiva resta imputabile all'Agenzia quale soggetto unitario e non al singolo ufficio periferico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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