L.R. Molise 28/2000
Prime disposizioni in materia di incompatibilità e di indennità degli assessori non consiglieri regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Molise la nomina di assessori regionali non consiglieri, richiedendo i requisiti per candidarsi al Consiglio regionale e l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Prevede per tali assessori, dalla nomina e per tutta la durata dell’incarico, un’indennità pari a quella dei consiglieri regionali e l’estensione di rimborsi e trattamenti previsti per consiglieri e assessori consiglieri. Le coperture finanziarie sono previste per il 2000 e per gli esercizi successivi.
Incompatibilità e indennità degli assessori regionali non consiglieri nel Molise
Incompatibilità e indennità degli assessori regionali non consiglieri nel Molise
La legge regionale disciplina, per la Regione Molise, la possibilità di nominare assessori regionali anche tra soggetti che non sono consiglieri regionali, definendone i requisiti di accesso e il relativo trattamento economico e normativo.
Soggetti nominabili e requisiti
Possono essere nominati assessori regionali, pur non essendo consiglieri regionali, i cittadini che:
- possiedono i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale;
- non si trovano in situazioni di ineleggibilità;
- non si trovano in situazioni di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
La disciplina quindi estende agli assessori non consiglieri il medesimo filtro di eleggibilità e incompatibilità applicabile ai consiglieri regionali.
Trattamento economico e normativo
Agli assessori regionali nominati ai sensi della legge spetta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, un’indennità pari all’indennità di carica riconosciuta ai consiglieri regionali.
A tali soggetti sono inoltre estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l’attività di assessore, i seguenti istituti, nei limiti della compatibilità:
- rimborsi spese;
- trattamenti indennitari;
- trattamenti di missione;
- disposizioni sul collocamento in aspettativa;
- normativa in genere prevista per i consiglieri regionali e per gli assessori consiglieri.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti:
- per l’esercizio finanziario 2000, mediante istituzione di appositi capitoli di spesa con successiva legge di variazione del bilancio;
- per gli esercizi finanziari 2001 e successivi, con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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