Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 4/2017

“NORME IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 4/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata il sistema regionale di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro, definendo finalità, rete regionale, ruoli della Regione e dell’Agenzia L.A.B., requisiti e procedure di accreditamento, monitoraggio e programmazione. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del 1 febbraio 2017.

Accreditamento dei servizi per il lavoro in Basilicata

Accreditamento ai servizi per il lavoro in Basilicata

La legge istituisce e disciplina il sistema regionale di accreditamento dei servizi per il lavoro nella Regione Basilicata, in raccordo con la disciplina statale sulle politiche attive del lavoro. Il provvedimento definisce finalità, rete dei soggetti coinvolti, ruolo dei servizi pubblici, requisiti e procedure di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, nonché i collegamenti con la programmazione regionale.

Finalità della disciplina regionale

La Regione esercita le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro e di organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro, secondo i principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione. L’azione regionale è orientata a:

  • garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati;
  • promuovere qualità, regolarità, sicurezza e stabilità del lavoro;
  • favorire la continuità occupazionale e la coesione sociale;
  • accrescere le competenze professionali e l’occupabilità;
  • sostenere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, dei cittadini di Stati non UE e, in generale, delle persone in condizione di svantaggio;
  • rendere operativo il principio di attivazione dei soggetti nel mercato del lavoro e il sistema di condizionalità e dei livelli essenziali delle prestazioni.

Sistema regionale di accreditamento e rete dei servizi

L’accreditamento riconosce a operatori pubblici o privati l’idoneità a partecipare al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro ed erogare servizi sul territorio anche con risorse pubbliche. Il sistema mantiene in capo alle strutture regionali un ruolo centrale di coordinamento e regia.

La Rete regionale dei servizi per il lavoro è composta dalla Regione e dall’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (L.A.B.), che opera anche tramite i Centri per l’Impiego. La Regione resta il soggetto di riferimento per la programmazione e il coordinamento degli interventi, mentre i soggetti accreditati collaborano all’attuazione delle politiche e integrano i servizi dei Centri per l’Impiego.

La Rete opera in logica cooperativa e può raccordarsi anche con:

  • Agenzie per il Lavoro e altri soggetti autorizzati all’intermediazione;
  • fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • fondi bilaterali;
  • rappresentanze sindacali e imprenditoriali;
  • Camere di commercio, università, scuole secondarie di secondo grado, ASL e Comuni.

Servizi pubblici per il lavoro e interventi per gli utenti

La Regione si avvale dell’Agenzia L.A.B. per costruire percorsi di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, anche in forma integrata. Tali percorsi sono rivolti ai disoccupati e ai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o a rischio di disoccupazione, e comprendono le attività previste dalla disciplina statale sui servizi per il lavoro.

La Regione può svolgere tali attività direttamente oppure, con alcune esclusioni, tramite soggetti pubblici e privati accreditati sulla base di costi standard definiti dall’ANPAL, garantendo comunque la facoltà di scelta dell’utente. Sono previste misure di attivazione anche per i beneficiari di ammortizzatori sociali residenti in Basilicata. Le norme si applicano, in quanto compatibili, anche al collocamento delle persone con disabilità.

Regime di accreditamento dei soggetti privati

La Regione definisce il proprio regime di accreditamento nel rispetto dei principi di proporzionalità, semplificazione e non aggravio procedimentale, assicurandone la coerenza con il sistema di autorizzazione per somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

I requisiti minimi di solidità economica, organizzativa e di esperienza professionale sono demandati a un provvedimento della Giunta regionale. I soggetti accreditati operano in collaborazione con i servizi pubblici per l’impiego nella gestione dei servizi per il lavoro.

Procedura di accreditamento, requisiti e revoca

La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, determina:

  • le tipologie di servizi per il lavoro per cui è necessario l’accreditamento;
  • i requisiti minimi giuridico-finanziari, strutturali e professionali;
  • la procedura di accreditamento;
  • le ipotesi e le procedure di sospensione e revoca;
  • l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati;
  • i criteri di misurazione di qualità, efficacia, efficienza e affidabilità dei servizi.

Per ottenere l’accreditamento è obbligatoria l’integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il mancato rispetto di tale requisito comporta la revoca immediata dell’accreditamento.

Monitoraggio, sistema informativo e adeguamenti

Il sistema regionale di accreditamento assicura l’interconnessione con il sistema informativo delle politiche del lavoro e serve anche per le attività di monitoraggio e valutazione. La disciplina regionale deve essere adeguata, con provvedimento della Giunta, alle determinazioni del Ministero del lavoro e dell’ANPAL sui criteri di accreditamento e sui soggetti abilitati, anche con riferimento all’assegno di ricollocazione.

Programmazione regionale e coordinamento

Tutti i soggetti della Rete regionale uniformano la propria attività agli indirizzi regionali, al Piano triennale in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva e al Piano annuale degli interventi predisposto dall’Agenzia L.A.B. La programmazione regionale in materia di politiche del lavoro è quindi integrata con la pianificazione pluriennale e con gli atti annuali dell’Agenzia.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.