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Legge

L.R. Basilicata 33/2016

“DISPOSIZIONI VARIE ED IN MATERIA DI SCADENZE DI TERMINI”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 33/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 33/2016 dispone proroghe e modifiche puntuali su urbanistica, graduatorie concorsuali, edilizia residenziale pubblica, sanità, acquisti centralizzati, parchi, funeraria/cimiteriale, contributi straordinari e contratti di collaborazione. Molte misure hanno validità temporale limitata al 2017-2019 o al 30 giugno/31 luglio 2017; alcune riguardano scadenze già concluse e risultano oggi non più operative.

Disposizioni varie e proroghe di termini in materia regionale basilicata

Disposizioni varie e proroghe di termini nella Regione Basilicata

La legge regionale interviene in modo eterogeneo su più settori amministrativi, introducendo proroghe, modifiche puntuali a leggi regionali previgenti e alcune misure finanziarie straordinarie. Molte disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo e sono collegate a scadenze già concluse.

Validità temporale di misure regionali e sanatorie edilizie

La disciplina regionale sulle misure urgenti e straordinarie per il rilancio dell’economia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è stata resa valida fino al 31 dicembre 2018. Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per il rilascio del titolo in sanatoria previsto dalla legge regionale n. 18/2004.

Graduatorie concorsuali e selezioni verticali

Per effetto della legge, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2016, è stata prorogata al 31 dicembre 2018. Alla stessa data è stata prorogata anche la validità delle graduatorie relative alle selezioni verticali disciplinate dalla legge regionale n. 31/2010, utilizzabili dalla Regione a favore degli idonei collocati utilmente.

La proroga si applica anche agli enti dipendenti della Regione e alle società a partecipazione regionale totale o di controllo, restando ferme le rispettive facoltà assunzionali secondo la normativa statale e regionale. La norma è dichiarata priva di oneri per il bilancio regionale.

Edilizia residenziale pubblica

La legge modifica il comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale n. 24/2007, aggiornando diverse scadenze temporali interne alla disciplina sui canoni e sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le nuove date sostituiscono i precedenti termini del 30 dicembre 2014, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2016 con i corrispondenti termini del 30 dicembre 2017, 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2018.

Misure organizzative in sanità e lavorazione dei laboratori di analisi

Nella fase iniziale di riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio, restano valide le istanze di aggregazione presentate dalle strutture interessate entro il 31 dicembre 2016.

In materia di prestazioni aggiuntive per l’emergenza-urgenza, il limite ordinario di spesa può essere derogato dalle Aziende Sanitarie Regionali per acquistare prestazioni aggiuntive, ma solo previa approvazione della Giunta regionale di specifici progetti con indicazione di esigenze, professionalità e risorse annue impiegate. Il superamento del limite non può comunque oltrepassare il tetto complessivo di spesa del personale previsto dalla legge.

Per il solo personale sanitario dell’emergenza-urgenza, e nelle more della nuova disciplina contrattuale nazionale, sono previste regole transitorie sul calcolo dell’orario di lavoro fino al 31 luglio 2017: periodo di riferimento di 12 mesi per il limite settimanale di 48 ore, esclusione dell’attività libero-professionale dal computo, possibilità di riposi giornalieri inferiori a 11 ore in casi eccezionali e non prevedibili, e regime dei turni di reperibilità passiva come non orario di lavoro ma utile ai fini dei riposi.

Centralizzazione degli acquisti

Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti tenuti a ricorrere alla Stazione Unica Appaltante regionale possono, in assenza dei relativi bandi della SUA-RB o per motivate ragioni di urgenza, effettuare procedure autonome di acquisto per contratti di durata e misura strettamente necessarie. La facoltà era esercitabile fino al 31 dicembre 2017 e richiedeva un’istanza motivata di autorizzazione alla SUA-RB, chiamata a valutare urgenza, tempi e durata della deroga.

Parchi regionali

Le norme sui parchi regionali modificano la disciplina della nomina del Presidente dell’Ente Parco nelle leggi regionali n. 47/1997 e n. 2/1998. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale sulla base di un elenco di nominativi trasmessi dalla Comunità del Parco, tra soggetti con competenza ed esperienza nella tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico e ambientale, con conoscenza del territorio. Il Presidente rappresenta legalmente l’Ente, coordina le attività e convoca e presiede il Consiglio direttivo.

Settore funerario e cimiteriale

La legge integra la disciplina regionale in materia funeraria e cimiteriale prevedendo che, tra i contenuti della regolamentazione attuativa, rientrino anche i requisiti formativi per gli addetti e i requisiti minimi dei relativi corsi, erogabili da soggetti pubblici o privati accreditati. Inoltre, il termine originario “entro centottanta giorni” viene esteso a entro diciotto mesi.

Contributo straordinario al Comune di Lavello

È concesso al Comune di Lavello un contributo straordinario di 40.000 euro per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nel 2016 per messa in sicurezza, tutela della pubblica incolumità e sistemazione dei nuclei familiari a seguito dell’esplosione del 6 luglio. La copertura è assicurata con risorse della Missione 18, Programma 01, dell’esercizio 2016.

Proroga di contratti di assistenza tecnica e consulenza su programmi europei

Sono prorogati fino al 30 giugno 2017 i contratti di assistenza tecnica relativi alla chiusura dei programmi operativi regionali 2007-2013 e alle attività di consulenza sui programmi 2014-2020 finanziati da fondi europei e FSC, purché in essere alla data di entrata in vigore della legge.

La proroga riguarda sia i contratti per il PO FESR e PO FSE 2007-2013, sia quelli per il PSR 2007-2013, comprese le attività connesse al completamento di operazioni originariamente selezionate sul PSR 2007-2013 e poi finanziate sul PSR 2014-2020. Sono indicati specifici limiti di spesa massima e relative coperture sui bilanci 2016/2018. È prevista la risoluzione anticipata se i servizi vengono esternalizzati o se, dopo l’entrata in vigore della legge, sono disposte assunzioni per figure professionali equivalenti.

Sviluppo industriale, valorizzazione territoriale e rete ecologica

Per garantire continuità e completamento di programmi in materia di sviluppo industriale, valorizzazione artistico-culturale, valorizzazione ambientale e del territorio, rete ecologica e infrastruttura verde regionale, i contratti di collaborazione già stipulati per tali finalità e in essere alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati fino al 30 giugno 2017. La legge individua anche le corrispondenti coperture finanziarie sul bilancio pluriennale 2016/2018.

Osservatorio prezzi, farmacovigilanza e fascicolo sanitario elettronico

Sono prorogati fino al 30 giugno 2017 diversi contratti di collaborazione finalizzati a: funzionamento dell’Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore sanitario; rete regionale degli acquisti del SSR; valutazione di piani e progetti di adeguamento infrastrutturale; riordino della formazione continua. La spesa è coperta con risorse della Missione 13, Programma 01.

È inoltre prorogato fino al 30 giugno 2017 il contratto relativo al programma regionale di farmacovigilanza attiva e al Centro regionale di Farmacovigilanza, con copertura sulla Missione 13, Programma 07. Infine, per completare il fascicolo sanitario elettronico, sono prorogati al 30 giugno 2017 i contratti di collaborazione dell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo con funzioni di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del SSR.

Lavoratori delle soppresse Comunità montane

I contratti di lavoro subordinato dei lavoratori delle soppresse Comunità montane sono prorogati, nei limiti temporali consentiti dalla normativa statale e salvo un eventuale maggior termine successivo, fino al 30 giugno 2017. La spesa è posta a carico della Missione 18, Programma 01.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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