Cassazione Civile, Sentenza n. 13936/2021 del 20/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pedone danneggiato)
La controversia
La danneggiata, investita mentre era pedone da un ciclomotore, aveva convenuto il conducente e la compagnia designata dal FGVS chiedendo Euro 190.066,50, oltre ulteriori spese mediche e interessi. L’INAIL, che aveva erogato prestazioni per Euro 154.833,05, di cui Euro 36.237,91 per danno biologico, esercitò la surrogazione nei confronti della compagnia; in appello attestò prestazioni complessive aggiornate a Euro 195.837,76. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 17 luglio 2014, attribuì un concorso paritario di responsabilità, determinò il risarcimento in Euro 51.972,55 e ritenne che l’indennizzo INAIL avesse integralmente soddisfatto la danneggiata, condannando la compagnia a pagare tale somma all’INAIL. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2 maggio 2018, attribuì il 70% della responsabilità al motociclista e il 30% alla pedone, condannò la compagnia a pagare Euro 52.971,86 alla danneggiata e Euro 87.041,28 all’INAIL in surroga, includendo quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. La danneggiata propose ricorso principale con due motivi: il primo denunciava l’omesso esame di elementi testimoniali e della relazione dei carabinieri sulla dinamica e sulla responsabilità; il secondo lamentava l’omesso esame di elementi relativi al danno, contestando l’esclusione della personalizzazione e la quantificazione del danno non patrimoniale, che assumeva dovesse ammontare a Euro 142.586,27. La compagnia propose ricorso incidentale con due motivi: contestò la liquidazione del danno differenziale e i limiti della surrogazione, nonché il calcolo degli importi alla danneggiata in relazione al concorso di colpa e alla detrazione delle prestazioni INAIL, chiedendo anche la restituzione dell’eventuale eccedenza. L’INAIL, con ricorso incidentale, contestò che la Corte d’appello avesse ridotto del 30% il credito di surroga e chiese il pagamento di Euro 124.344,69. Le questioni centrali in Cassazione riguardavano quindi l’ammissibilità delle censure di merito della danneggiata e il corretto coordinamento tra danno risarcibile, indennizzo INAIL, danno differenziale e surrogazione.
La decisione
Il ricorso principale della danneggiata è stato dichiarato inammissibile: le contestazioni sulla valutazione delle testimonianze, della relazione dei carabinieri e degli elementi relativi alla personalizzazione del danno chiedevano una nuova ricostruzione del merito, estranea al giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello aveva escluso in modo inequivoco la personalizzazione nel caso concreto. La statuizione sulla ripartizione della responsabilità, con il 70% a carico del motociclista e il 30% della pedone, è rimasta ferma. Quanto al secondo motivo incidentale della compagnia, la Corte lo ha accolto per quanto di ragione, decidendo nel merito che non sussisteva un danno differenziale: il 70% del danno civilistico complessivo, anche assumendo la quantificazione tabellare d’appello di Euro 110.867, era inferiore all’indennizzo INAIL di Euro 124.344,69 già corrisposto e attestato; pertanto Generali non doveva altro alla danneggiata. La Corte ha accolto per quanto di ragione anche il primo motivo incidentale della compagnia e il ricorso incidentale dell’INAIL in relazione alla surrogazione, cassando la decisione sul rapporto tra Generali e INAIL e rinviando alla Corte d’appello di Milano, in diversa sezione, anche per le spese. Non ha liquidato in Cassazione l’importo richiesto dall’INAIL, rimettendo al giudice di rinvio la determinazione del credito di surroga nei corretti limiti. La danneggiata è stata condannata a rifondere a Generali le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1916 c.c.
La corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare il quantum su cui l’Inail esercitava il suo diritto di surroga, quale successore a titolo particolare del diritto risarcitorio della D. (come ben chiarisce da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 18 ottobre 2019, per cui, appunto, la surrogazione dell’assicuratore sociale nel diritto risarcitorio del danneggiato da sinistro stradale nei confronti del terzo responsabile, costituendo successione a titolo particolare del diritto risarcitorio, ha il duplice limite da un lato dell’ammontare del danno il cui risarcimento è appunto oggetto del diritto, e dall’altro dall’ammontare dell’indennizzo versato al danneggiato dall’assicuratore sociale; e tra gli arresti recenti in tema cfr. pure Cass. sez. 6-3, ord. 25 gennaio 2018 n. 1834).
La surrogazione dell’assicuratore sociale è limitata sia dall’ammontare del diritto risarcitorio del danneggiato, determinato in rapporto al danno imputabile al responsabile, sia dall’ammontare dell’indennizzo effettivamente versato dall’assicuratore sociale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La surrogazione dell’assicuratore sociale nel diritto risarcitorio dell’infortunato non può eccedere né il credito risarcitorio spettante al danneggiato nei confronti del responsabile, né l’indennizzo effettivamente erogato dall’assicuratore sociale.
- Quando la responsabilità del danneggiato è concorrente, il concorso riduce il danno civilistico dovuto dal responsabile. Per verificare l’esistenza di un danno differenziale, occorre confrontare l’indennizzo sociale con il credito risarcitorio così ridotto; se l’indennizzo è pari o superiore a tale credito, non residua un danno differenziale in favore dell’infortunato.
- Il concorso di colpa del danneggiato attiene al rapporto tra danneggiato e responsabile civile e incide sulla misura del credito risarcitorio trasferibile per surrogazione; non giustifica una decurtazione autonoma e automatica del credito di surroga, che va determinato entro il limite del danno risarcibile accertato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro; censure che, pur formulate come omesso esame, sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
- La personalizzazione del danno non patrimoniale non è automatica: il suo riconoscimento dipende dall’accertamento delle peculiarità del caso concreto e può essere escluso con motivazione adeguata.
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