L.R. Marche 27/2019
Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 27/2019 vieta l’uso di specifici prodotti di plastica monouso e della plastica oxo-degradabile, con alcune deroghe, impone misure di riduzione per altri articoli monouso e prevede sanzioni. Stabilisce ambito soggettivo, programmi annuali, campagne informative, contributi e una disciplina transitoria per le scorte fino al 31 marzo 2020.
Riduzione dei rifiuti da prodotti in plastica e limitazione dell’uso di plastica monouso
Riduzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica
La legge disciplina, nel territorio della Regione Marche, l’utilizzo dei prodotti di plastica al fine di ridurne la produzione e il consumo, in coerenza con i principi dell’economia circolare, con la direttiva (UE) 2019/904 e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il provvedimento ha una finalità ambientale e di educazione alla sostenibilità, con misure sia di divieto sia di promozione della riduzione dei consumi.
Ambito dei divieti e dei prodotti interessati
La disciplina distingue tra due categorie di prodotti:
- i prodotti di plastica monouso indicati nell’Allegato A, il cui utilizzo è vietato;
- i prodotti di plastica oxo-degradabile, anch’essi vietati;
- i prodotti di plastica monouso indicati nell’Allegato B, per i quali non è previsto un divieto assoluto ma l’adozione di misure dirette a ridurne il consumo a livello regionale.
Il divieto sui prodotti monouso e sugli oxo-degradabili non si applica ai prodotti utilizzati per finalità medico-sanitarie.
Soggetti obbligati e contesti di applicazione
Il divieto di utilizzo dei prodotti vietati riguarda in particolare:
- la Regione;
- Province e Comuni, singoli o associati;
- società e organismi partecipati in modo maggioritario dagli enti territoriali indicati, nonché enti, aziende e agenzie sottoposti alla loro vigilanza;
- strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
- università, istituti pubblici di educazione e istruzione ed enti di formazione accreditati;
- chi svolge attività economiche in area demaniale marittima;
- chi organizza manifestazioni ed eventi con contributi regionali o con il patrocinio della Giunta regionale o dell’Assemblea legislativa regionale.
È inoltre vietato l’utilizzo dei medesimi prodotti sulle spiagge del litorale marchigiano. I soggetti pubblici elencati sono tenuti anche ad adottare misure per ridurre il consumo dei prodotti monouso rientranti nell’Allegato B. I Comuni possono sostenere e promuovere manifestazioni ed eventi che non utilizzano i prodotti vietati.
Deroghe
L’uso dei prodotti vietati è consentito solo in casi tassativi:
- emergenze igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti;
- diete personalizzate con certificazione medica, quando non confezionabili in loco;
- interruzioni del servizio di acquedotto o calamità naturali.
Prodotti del tabacco contenenti plastica
Per i rifiuti da prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica, il fumo è vietato nei tratti di arenile del litorale regionale quando non siano disponibili specifici contenitori per la raccolta dei rifiuti post-consumo, forniti dal soggetto competente o procurati a titolo personale.
Misure di attuazione e decorrenza operativa
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge i soggetti pubblici interessati devono individuare le modalità attuative delle disposizioni e comunicare le informazioni alla Giunta regionale, per quanto dovuto. Scaduto tale termine, i divieti e le deroghe diventano immediatamente applicabili, salvo la disciplina transitoria sulle scorte.
Azioni regionali di prevenzione e riduzione
La Giunta regionale promuove interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti da plastica, anche con contributi regionali, mediante:
- progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, soprattutto di università e istituti di ricerca, finalizzati a sostituire i prodotti vietati con materiali diversi dalla plastica, biodegradabili o compostabili;
- iniziative per ridurre il consumo dei prodotti monouso da parte dei soggetti obbligati;
- misure per ridurre l’uso di altri prodotti di plastica e favorirne riutilizzo o riciclo, anche tramite sistemi di cauzione-rimborso.
Campagne di comunicazione
La Regione promuove e sostiene campagne di comunicazione rivolte ai cittadini e agli altri soggetti interessati per diffondere la conoscenza dei benefici dell’applicazione della legge e la cultura della riduzione delle plastiche monouso e oxo-degradabili.
Programma regionale annuale
La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, adotta un programma annuale che sostiene gli interventi di attuazione della legge e le attività di prevenzione e comunicazione. Il programma individua:
- le azioni da finanziare;
- criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti;
- indicatori di risultato per verificare l’efficacia delle misure.
In via ordinaria il programma è adottato entro 90 giorni dalla legge di bilancio e resta valido fino all’approvazione del successivo; in prima applicazione, è previsto un termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime sanzionatorio
La violazione dei divieti è punita con sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 300 a 1.500 euro per la mancata osservanza del divieto di cui all’articolo 3, comma 1;
- da 60 a 300 euro per la mancata osservanza delle misure di riduzione del consumo e del divieto relativo ai prodotti del tabacco.
Le funzioni di accertamento, irrogazione e vigilanza sono disciplinate dalla normativa regionale generale sulle sanzioni amministrative. Il 30% dei proventi è destinato a coprire gli oneri sostenuti dai Comuni per l’attuazione della legge.
Clausola valutativa e monitoraggio
A partire dal primo anno successivo all’entrata in vigore, la Giunta regionale trasmette annualmente all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge e sul suo impatto nel territorio regionale, includendo dati su raccolta e gestione dei rifiuti, adempimenti degli enti coinvolti, interventi realizzati, finanziamenti erogati e criticità emerse.
Adeguamento alla normativa statale
La Regione deve adeguare la propria disciplina alla normativa statale di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, per le parti incompatibili. Fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento, la disciplina statale prevale sulle disposizioni regionali contrastanti.
Norme finanziarie
Per il 2020 la legge autorizza spese entro limiti massimi di 10.000 euro per la parte corrente e 100.000 euro per investimenti, coperte con risorse già iscritte nel bilancio regionale e correlate al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Dal 2021 la copertura avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio.
Disposizioni transitorie
Le scorte dei prodotti vietati disponibili alla data di entrata in vigore possono essere utilizzate fino al 31 marzo 2020, per consentirne lo smaltimento. I contributi previsti dal programma regionale devono comunque rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
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