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Legge

L.R. Basilicata 5/2024

SALVAGUARDIA DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI DELLA BASILICATA MEDIANTE REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 5/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata pesca sportiva, dilettantistica, professionale, scientifica e acquacoltura nelle acque pubbliche interne, con licenze, tasse, divieti, controlli e sanzioni. Prevede strumenti di pianificazione ittico-ambientale, zone di protezione, affidamenti alle associazioni e misure per il contenimento delle specie aliene. Vigente dal 15º giorno successivo alla pubblicazione, con procedimenti già avviati regolati dalla normativa previgente.

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Basilicata

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Basilicata

La legge regionale definisce il quadro organico per la conservazione, la salvaguardia e il riequilibrio degli ecosistemi acquatici nelle acque pubbliche interne della Basilicata. Regola le attività di pesca e acquacoltura, i relativi titoli abilitativi, la programmazione ittica, i controlli e il regime sanzionatorio.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Basilicata tutela la fauna ittica e disciplina l’esercizio della pesca nelle acque interne regionali e le attività connesse, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di risorsa idrica. La disciplina si applica alle acque pubbliche interne di interesse per la pesca, comprese le acque dolci e salmastre regionali, con esclusione delle aree protette nazionali e regionali soggette alla legge n. 394/1991 e ai relativi regolamenti e piani attuativi.

Rientrano tra le attività disciplinate:

  • pesca sportiva e dilettantistica;
  • pesca professionale;
  • pesca scientifica;
  • acquacoltura;
  • pesca autorizzata per il contenimento delle specie aliene invasive.

Funzioni regionali e poteri di regolazione

La Regione esercita funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione in materia di pesca e acquacoltura nelle acque interne, nonché di conservazione della fauna ittica e dell’ambiente.

In particolare provvede a:

  • programmare, pianificare e promuovere la tutela e l’incremento del patrimonio ittico;
  • promuovere ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione;
  • rilasciare le autorizzazioni per pesca sportiva e dilettantistica, pesca professionale, pesca scientifica e attività agonistiche;
  • affidare alle associazioni ittiche riconosciute interventi coordinati di gestione ittica su specifici tratti di fiume o laghi;
  • coordinare eventuali corsi di formazione organizzati dalle associazioni riconosciute.

La Giunta regionale può inoltre variare i periodi di pesca per specie e disporre chiusure temporanee, anche per singole specie, se l’ARPA Basilicata o i servizi sanitari accertano condizioni che turbano l’equilibrio biologico del patrimonio ittico.

Strumenti di programmazione e gestione

La disciplina si fonda su quattro strumenti principali:

  • Piano Ittico Regionale;
  • Carta Ittica Regionale e zone ittiche omogenee;
  • Programma Ittico Regionale annuale/biennale;
  • piani, programmi e regolamenti di gestione ittica delle aree protette e dei siti Natura 2000.

Piano Ittico Regionale

Il Piano Ittico Regionale, approvato dal Consiglio regionale, è lo strumento centrale di programmazione. Serve a promuovere e disciplinare la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie di interesse ambientale e piscatorio nelle acque pubbliche interne, in applicazione della Carta Ittica.

Il Piano contiene indirizzi su:

  • salvaguardia delle acque e degli habitat naturali;
  • tutela e ripristino delle specie ittiche, con attenzione alle specie esotiche invasive;
  • progetti per la tutela della fauna ittica e per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
  • individuazione delle zone per gestione ittica e acquacoltura;
  • iniziative di ricerca, promozione, informazione e formazione.

Con l’approvazione del Piano, la Regione regola anche:

  • attrezzi consentiti, compresa la pesca da belly boat/kick boat e da natante;
  • orari di pesca;
  • periodi di pesca per specie;
  • limiti giornalieri di prelievo per pescatore;
  • dimensioni minime delle specie prelevabili;
  • specie pescabili;
  • zone di protezione della fauna ittica;
  • ulteriori divieti o prescrizioni aggiuntive rispetto a quelli generali.

Il Piano ha durata decennale, è revisionabile per adeguamento alle politiche nazionali, comunitarie e regionali ed è finanziato con gli introiti delle tasse di concessione regionale e con altre risorse regionali, nazionali ed europee.

Carta Ittica Regionale

La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, costituisce la base del Piano Ittico. Descrive le caratteristiche fisico-biologiche e le vocazioni dei corsi d’acqua e definisce i criteri per la scelta delle specie da ripopolamento e per il riequilibrio ambientale.

La Regione deve redigere una nuova Carta Ittica entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Programma Ittico Regionale

Sulla base del Piano Ittico, la Regione adotta con atto di Giunta il Programma Ittico biennale, volto ad assicurare le migliori condizioni per la tutela della fauna ittica.

Il Programma indica, tra l’altro:

  • specie da tutelare, da pescare e da ripopolare;
  • eventuali bacini di stoccaggio per specie particolarmente invasive;
  • zone di gestione ittica;
  • zone di protezione della fauna ittica;
  • aree da destinare a gestione economica;
  • aree in cui è possibile la pesca da belly boat/kick boat e da natante;
  • modalità di collaborazione con le associazioni piscatorie;
  • tempi e zone delle gare di pesca sportiva;
  • quantificazione delle risorse finanziarie necessarie.

Commissione Ittica Regionale

È istituita la Commissione Ittica Regionale, nominata dalla Giunta, composta da dirigenti regionali competenti, da rappresentanti delle organizzazioni piscatorie riconosciute e da un segretario interno.

La Commissione:

  • esprime proposte di modifica o integrazione della legislazione piscatoria regionale;
  • rende pareri consultivi su zone di protezione, gestione degli ambienti acquatici, ripopolamenti e gestione di zone ittiche su richiesta delle associazioni;
  • formula proposte su tutela degli ambienti acquatici, aggiornamento del Piano Ittico e programmi di ricerca e sperimentazione.

Si riunisce almeno una volta l’anno o su richiesta di almeno tre componenti, resta in carica per la legislatura regionale e ai componenti esterni spetta un gettone di presenza di 30 euro.

Associazioni di pescatori riconosciute

La Regione consente lo svolgimento di alcune attività anche alle associazioni nazionali e regionali riconosciute che:

  • abbiano finalità statutarie coerenti con pesca sportiva/dilettantistica e tutela della fauna ittica;
  • abbiano almeno 150 pescatori iscritti con licenza valida.

Per le associazioni riconosciute a livello nazionale, per operare in ambito regionale sono richiesti inoltre:

  • almeno 150 iscritti residenti in Basilicata;
  • almeno una sede operativa nel territorio regionale.

Zone di protezione della fauna ittica

La Regione, sentita la Commissione Ittica, istituisce:

  • zone di ripopolamento e frega;
  • zone di protezione integrale;
  • zone di protezione delle specie ittiche.

Le zone di ripopolamento e frega servono a favorire la riproduzione naturale, l’ambientamento e la crescita delle specie immesse per il ripopolamento e, ove previsto, la cattura per il ripopolamento di altri tratti o corsi d’acqua.

Le zone di protezione integrale e di protezione delle specie ittiche sono istituite in corsi d’acqua o parti di essi di particolare rilievo naturalistico, nonché nei rivi secondari con condizioni ittiogeniche favorevoli o con specie autoctone di pregio o rarità, per salvaguardarne la presenza e l’incremento naturale.

Le modalità di gestione sono demandate al Piano Ittico.

Immissioni di specie ittiche e interventi in alveo

Le immissioni di specie ittiche sono effettuate dalla Regione, eventualmente con il supporto delle associazioni riconosciute, e le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria.

Gli enti che intendono eseguire interventi di sistemazione negli alvei dei corsi d’acqua regionali devono comunicare preventivamente all’ufficio competente il tipo di lavori e l’inizio degli stessi, così da consentire i provvedimenti di tutela della fauna ittica.

Titoli abilitativi alla pesca e licenze

L’esercizio della pesca è consentito in base a specifiche licenze:

  • tipo A: per residenti in Basilicata, consente la pesca professionale; dura 6 anni ed è soggetta a tassa annuale;
  • tipo B: per residenti in Basilicata e iscritti AIRE, consente la pesca dilettantistica; dura 1 anno dalla data del versamento;
  • tipo C: per residenti in Basilicata e iscritti AIRE, consente la pesca dilettantistica per 15 giorni dalla data del versamento;
  • tipo D: per cittadini stranieri non residenti in Basilicata, consente la pesca dilettantistica per 3 mesi dalla data del versamento;
  • tipo E: per residenti, non residenti e stranieri, consente la pesca sportiva nell’ambito di manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali; vale un giorno.

La licenza è valida su tutto il territorio nazionale secondo la normativa vigente.

Tassa di concessione regionale

La Regione istituisce la tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne.

La tassa:

  • abilita l’esercizio della pesca professionale per 12 mesi consecutivi dalla data del versamento;
  • non è dovuta se non si esercita l’attività piscatoria;
  • va pagata tramite PagoPA con causale “tassa concessione attività piscatoria (tipo A, B, C, D o E)”.

Gli importi sono:

  • 80 euro per licenza A;
  • 35 euro per licenza B;
  • 15 euro per licenza C;
  • 30 euro per licenza D;
  • 5 euro per licenza E.

I proventi affluiscono in un apposito capitolo di bilancio e sono destinati alle finalità previste dalla legge.

Pesca sportiva e dilettantistica

Per pesca sportiva e dilettantistica si intende ogni attività di cattura o prelievo di specie ittiche a fini non economici.

L’esercizio è consentito a chi sia in regola con gli adempimenti richiesti. La licenza è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione, completa di dati anagrafici, codice fiscale e causale, da esibire insieme a documento d’identità in caso di controllo.

L’età minima è di 14 anni. Per i minori tra 14 e 18 anni occorrono:

  • ricevuta di pagamento della tassa;
  • assenso di un genitore;
  • presenza di un accompagnatore maggiorenne munito di ricevuta di pagamento.

La licenza non è richiesta per:

  • chi ha superato 65 anni;
  • personale impegnato in ricerche pubbliche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per ripopolamento, nell’esercizio delle funzioni;
  • personale degli impianti di allevamento del pesce a fini economici;
  • minori di 14 anni che accompagnino un soggetto munito di attestazione di pagamento e documento valido, nel rispetto dei limiti di pescato e degli attrezzi consentiti;
  • pesca sportiva e dilettantistica a pagamento disciplinata dalla legge.

Attività agonistica

Le competizioni di pesca sportiva sono qualificate come attività agonistica. La Regione rilascia autorizzazioni alle associazioni piscatorie per il tempo strettamente necessario, purché non vi siano condizioni ostative alla tutela della fauna ittica.

Regole principali:

  • le competizioni devono svolgersi, di norma, con mantenimento del pesce in vita e reimmissione nel campo di gara;
  • per le competizioni a salmonidi, non possono essere autorizzate nelle acque individuate a salmonidi dalla Carta Ittica nel periodo di chiusura della specie;
  • nei soli tratti previsti dall’articolo 18, per le competizioni a salmonidi è consentita l’immissione di trote certificate sterili.

Affidamento in concessione alle associazioni piscatorie e pesca a pagamento

Su richiesta delle associazioni piscatorie riconosciute, la Regione può affidare in concessione tratti di fiumi o laghi per un periodo non inferiore a 5 anni. La richiesta deve essere corredata da un progetto con finalità e modalità di svolgimento delle attività. Per acquisire le autorizzazioni necessarie, l’ufficio competente indice conferenza di servizi.

La pesca a pagamento è consentita:

  • nelle acque private;
  • negli allevamenti ittici privati regolarmente eserciti;
  • negli allevamenti ittici in zone di interesse economico regolarmente eserciti.

In tali impianti la pesca è consentita senza licenza, ma in caso di controllo va documentata la provenienza della fauna ittica ed è vietato il trasporto di fauna viva fuori dagli impianti.

Pesca professionale

La pesca professionale è definita come attività economica organizzata, esercitata in forma esclusiva o prevalente, finalizzata alla commercializzazione di pesci e altri organismi acquatici.

È consentita solo nei corpi idrici individuati dal Piano Ittico Regionale e a condizione di un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.

La disciplina prevede:

  • un elenco regionale delle imprese di pesca delle acque interne;
  • il rilascio di un tesserino con validità di 6 anni;
  • la possibilità di esercizio da parte degli imprenditori ittici di cui al d.lgs. n. 4/2012;
  • una disciplina attuativa della Giunta sulle modalità di iscrizione all’elenco e di rilascio del tesserino.

Per l’autorizzazione, l’impresa deve essere iscritta nell’elenco regionale e possedere la licenza di tipo A. La licenza è costituita dal tesserino e dalla ricevuta di versamento.

Il pescatore professionale può esercitare anche la pesca sportiva e dilettantistica, senza ulteriore licenza, ma con gli attrezzi propri di tale attività e senza poter commercializzare il pescato in quel contesto.

I pescatori professionali comunicano annualmente alla Regione i dati dei prelievi entro gennaio dell’anno successivo. Nei corpi idrici dove è ammessa la pesca professionale è consentita anche quella sportiva, salvo diversa disposizione. I soggetti esercenti devono essere inquadrati, ai fini previdenziali e assistenziali, nelle categorie previste dalla normativa di settore.

È inoltre possibile autorizzare il pescatore professionale a operare anche su corsi d’acqua diversi da quelli del Piano Ittico, sulla base della Carta Ittica, per il contenimento di specie acquatiche o aliene invasive.

Pesca scientifica

La pesca scientifica è il prelievo di fauna ittica per studi, censimenti o monitoraggi.

L’autorizzazione è rilasciata a professionisti specializzati e a istituti o enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori itti-faunistici e ambientali. La domanda deve essere corredata da un piano di ricerca con finalità, durata, luoghi, attrezzi, operatori, mezzi nautici e ogni altra modalità di svolgimento.

Le autorizzazioni:

  • durano al massimo quanto il progetto o l’attività da eseguire;
  • se le date non sono definibili, non possono superare un anno;
  • sono rinnovabili prima della scadenza su istanza;
  • devono indicare corsi d’acqua, mezzi, modalità e quantità/specie prelevabili.

I titolari devono comunicare il calendario delle attività e presentare alla scadenza una relazione tecnico-scientifica.

Acquacoltura in acque pubbliche

L’acquacoltura è definita come attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o coltura di organismi acquatici in acque dolci, salmastre o marine.

La Regione:

  • individua nel Piano Ittico le zone di interesse economico per la produzione delle specie ittiche;
  • autorizza il prelievo o la derivazione dell’acqua per l’allevamento ittico;
  • rilascia la concessione per l’allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali.

La commercializzazione del pesce allevato è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti di origine animale.

Contenimento delle specie aliene invasive

Nei siti in cui sia accertata la presenza di specie aliene, l’ufficio regionale competente autorizza il prelievo delle specie invasive:

  • ai pescatori con licenza di tipo A;
  • ai pescatori con licenza di tipo B, previa specifica formazione sulla specie oggetto di prelievo.

La Regione e le associazioni piscatorie curano la formazione dei titolari di licenza B.

Divieti generali e aree interdette

L’esercizio della pesca è vietato:

  • nelle zone di ripopolamento e frega;
  • nelle zone di protezione integrale;
  • nelle zone di protezione delle specie ittiche;
  • nelle zone sottoposte a ricerca scientifica;
  • nelle zone destinate a fini economici senza consenso del concessionario;
  • nelle acque private senza consenso del proprietario.

Nelle zone di ripopolamento e protezione, opportunamente tabellate, la cattura è ammessa solo per il ripopolamento delle acque pubbliche regionali.

Sono inoltre vietate, tra le altre, la pesca:

  • con le mani, subacquea o nelle acque ghiacciate;
  • con esplosivi, sostanze tossiche o anestetiche;
  • con corrente elettrica o fonti luminose;
  • nei periodi di divieto o negli orari non consentiti;
  • di esemplari sotto misura o di specie non pescabili;
  • prosciugando o deviando i corsi d’acqua;
  • con opere stabili che ingombrino i corsi d’acqua;
  • con attrezzi o esche non consentiti;
  • con reti che occupino più della metà del corso d’acqua, salvo gli impianti di allevamento;
  • senza licenza valida.

È inoltre vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo o presso i corsi d’acqua, immettere rifiuti nelle acque pubbliche, scaricare materiali inquinanti e introdurre specie ittiche alloctone.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata a Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, servizi veterinari ASL con qualifica di vigile sanitario o equivalente, Guardie Ecologiche Volontarie, Polizia Locale, Guardie Ittiche Volontarie e a chiunque abbia qualifica di polizia giudiziaria.

I soggetti vigilanti possono chiedere a chi pesca o è in attitudine di pesca:

  • ricevuta di versamento della tassa;
  • documento di riconoscimento;
  • fauna ittica detenuta;
  • attrezzi ed esche usati.

Nei casi previsti possono sequestrare mezzi, attrezzi e fauna ittica.

Il regime sanzionatorio prevede, tra l’altro:

  • sequestro per 6 mesi delle attrezzature usate per pesca senza licenza o in periodi vietati;
  • confisca definitiva di mezzi elettrici/luminosi o atti a stordire o uccidere la fauna ittica, e del pesce catturato;
  • sanzioni pecuniarie da 50 a 5.000 euro, variabili per tipologia di violazione, con importi specifici per sotto misura, mezzi vietati, reti oltre limite, specie non pescabili, pesca in periodi o orari vietati, mancanza di autorizzazione o licenza, abbandono/scarico di rifiuti e altre violazioni.

Le infrazioni che integrino reato sono denunciate all’autorità giudiziaria. Per quanto non disciplinato, si applica la legge n. 689/1981; la struttura regionale competente in materia di pesca riceve gli scritti difensivi e adotta l’ordinanza-ingiunzione.

Risorse finanziarie

La legge è finanziata con i proventi della tassa di concessione regionale e con specifici programmi europei per pesca e acquacoltura.

La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse disponibili nel modo seguente:

  • 50% per ripopolamenti ittici;
  • 20% alle associazioni piscatorie operanti nel territorio regionale, in base agli iscritti, per vigilanza ittica, formazione, promozione ed educazione ambientale;
  • 20% per attività di vigilanza, da ripartire proporzionalmente tra le associazioni riconosciute che includono volontari con decreto di Guardia Ittica Volontaria;
  • 10% per redazione del Piano Ittico, ricerca, studi e gestione.

Norme finali, abrogazioni e regime transitorio

La legge abroga la precedente legge regionale 9 luglio 2009, n. 20 in materia di tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata. Modifica inoltre la disciplina regionale delle tasse sulle concessioni regionali.

I procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore restano disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro definizione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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