Circolare INAIL n. 25 del 29 aprile 1985
Determinazione, per l anno 1985, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale. Rideterminazione di alcuni minimi retributivi relativi all anno 1984.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL aggiorna per il 1985 i limiti minimi di retribuzione giornaliera validi ai fini contributivi, in applicazione dell’indicizzazione prevista dalla legge n. 537/1981 e del raccordo al trattamento minimo pensionistico ex legge n. 638/1983. Rivede inoltre alcune retribuzioni convenzionali, i minimi per specifiche categorie (settore industriale, agricolo, domestico, istruzione non statale, pesca, lavori di frangitura delle olive, ecc.) e indica gli importi dei premi assicurativi collegati. Sono richiamati anche i casi in cui occorrono rimborsi o conguagli per il 1984 e gli effetti sulle prestazioni economiche INAIL.
Determinazione dei minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1985 e adeguamenti connessi
Determinazione dei minimi retributivi per il 1985 e adeguamenti connessi
La circolare INAIL n. 25 del 29 aprile 1985 aggiorna i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini delle contribuzioni previdenziali e assistenziali per l’anno 1985, ridetermina alcuni minimi relativi al 1984 e adegua varie retribuzioni convenzionali. Il provvedimento recepisce l’indicizzazione prevista dalla legge n. 537/1981, tiene conto del trattamento minimo pensionistico richiamato dalla legge n. 638/1983 e disciplina gli effetti su specifiche categorie di lavoratori e sui relativi premi assicurativi.
Quadro normativo di riferimento e criterio di aggiornamento
La circolare richiama il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, secondo cui i limiti minimi di retribuzione giornaliera aumentano annualmente nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per l’anno 1985 la variazione dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT è pari al 12,2% (D.M. 20 novembre 1984), con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, i minimi non possono risultare inferiori a L. 25.928, corrispondenti al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1985, pari a L. 345.700.
Categorie soggette a minimi specifici
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei relativi organismi associativi soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, nonché per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il minimo giornaliero si aggiorna con le stesse modalità e, per il 1985, è determinato in L. 17.970.
Per i lavoratori addetti ai settori indicati nei commi 16 e 37 dell’articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ove non siano stati stipulati contratti a tempo parziale e l’orario non superi le quattro ore giornaliere, il limite minimo va calcolato applicando al trattamento minimo pensionistico il parametro del 4% anziché quello del 7,50%. Ne derivano i valori di L. 12.808 per il 1984 e di L. 13.828 per il 1985. La circolare chiarisce che tali importi costituiscono i cosiddetti "minimi dei minimi" e che devono essere sostituiti dai minimi superiori eventualmente risultanti dall’applicazione della legge n. 537/1981.
Se i medesimi lavoratori sono occupati con orario superiore alle quattro ore, i minimi giornalieri sono invece L. 24.015 per il 1984 e L. 25.928 per il 1985.
Istruzione prescolare e istruzione scolare non statale
Per i lavoratori occupati nel settore dell’istruzione prescolare non statale, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a L. 16.010 per il 1984 e a L. 17.970 per il 1985.
La circolare estende poi l’applicazione dei commi 16, 17 e 20 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984 agli insegnanti del settore dell’istruzione scolare e prescolare non statale soggetti al sistema contributivo dei premi speciali unitari di cui al D.M. 5 ottobre 1979. In tali casi, i minimi giornalieri sono L. 16.010 per il 1984 e L. 17.970 per il 1985 per:
- insegnanti delle scuole prescolari occupati con qualsiasi orario;
- insegnanti delle scuole scolare occupati per non più di quattro ore giornaliere.
Le retribuzioni annue conseguenti sono indicate in L. 4.803.000 per il 1984 e in L. 5.391.000 per il 1985, con i relativi premi di L. 12.605 e L. 14.145.
Per gli insegnanti occupati per oltre quattro ore giornaliere nel settore dell’istruzione scolare, il minimo giornaliero è di L. 24.015 per il 1984 e di L. 25.928 per il 1985; le retribuzioni annue corrispondenti sono L. 7.204.500 per il 1984 e L. 7.778.400 per il 1985, con premi rispettivamente di L. 18.905 e L. 20.410.
La circolare precisa infine che, per gli insegnanti cui si applica tale normativa, i minimi di L. 16.010 e L. 17.970 valgono anche per gli insegnanti delle scuole scolare occupati per non più di quattro ore giornaliere.
Settore industriale
Nel settore industriale la circolare fissa la retribuzione minima giornaliera a L. 25.928 per:
- lavoratori dipendenti in generale;
- titolari di aziende artigiane;
- soci di società tra artigiani lavoratori;
- familiari coadiuvanti il titolare dell’azienda artigiana.
La retribuzione minima annua è quindi pari a L. 7.778.400, calcolata su 300 giornate. Sulla base di tale importo sono riportati i premi relativi alle diverse classi di rischio, da L. 30.000 per la classe I fino a L. 732.025 per la classe X.
La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per l’aggiornamento automatico delle posizioni assicurative al 10 gennaio 1985, con adeguamento dei premi in occasione del "supplemento premio anticipato" o della "regolazione premio" per il 1985. Sono escluse dall’adeguamento automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già oggetto di regolazione, e in sede di digitazione deve essere assunto il valore "7778".
Facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori e categorie analoghe
Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione è fissata in L. 25.928. La circolare indica le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, distinte per categoria e settore.
Per le stesse figure soggette al D.P.R. n. 602/1970, la circolare distingue il 1984 e il 1985:
- per il 1984 la retribuzione è L. 16.010 e sono indicati i premi capitari trimestrali;
- per il 1985 la retribuzione è L. 17.970 e sono indicati i nuovi premi capitari trimestrali.
Le Sedi devono inoltre rimborsare agli organismi interessati la differenza di premio versata in eccesso perché calcolata sul limite di L. 24.015 indicato nella circolare n. 36/1984.
Pescatori e frangitura delle olive
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione è fissata in L. 16.010 per il 1984 e in L. 17.970 per il 1985; il premio a persona è pari a L. 16.330 per il 1984 e a L. 18.330 per il 1985, con conseguente rimborso degli importi versati in più sulla base del limite di L. 24.015 richiamato dalla circolare n. 36/1984.
Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, la retribuzione è L. 25.928 e, a decorrere dalla campagna olearia 1985/1986, i premi minimi sono stabiliti in funzione del tipo di frantoio e della durata dei lavori:
- frantoi di tipo A: L. 83.800 per lavori non superiori a 30 giorni; L. 261.800 per l’intera campagna olearia;
- frantoi di tipo B: L. 116.400 per lavori non superiori a 30 giorni; L. 316.000 per l’intera campagna olearia.
Gli importi dovranno essere ricalcolati quando sarà emanato il decreto ministeriale di rivalutazione del massimale e del minimale della retribuzione annua ai fini della riliquidazione delle rendite, previsto dall’articolo 116 del Testo Unico.
Lavoratori soci di società ed enti cooperativi e lavoratori a domicilio
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e dei relativi organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la circolare indica per il 1984 una retribuzione di L. 16.010, con conseguente rimborso delle differenze di premio versate in eccesso sulla base del limite di L. 24.015, e per il 1985 una retribuzione di L. 17.970.
Per i lavoratori a domicilio la retribuzione è fissata in L. 25.928.
Addetti ai servizi domestici e familiari
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni previste dall’articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano soggette alla disciplina dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 e sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni di cui all’articolo 19 della legge n. 153/1969, maggiorate dal 1° gennaio 1985, in virtù dell’articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, di un importo pari al 50% delle misure vigenti a tale data.
La tabella allegato A alla circolare riporta i valori della retribuzione convenzionale giornaliera in funzione delle ore di lavoro prestate giornalmente e della classe di retribuzione oraria.
Settore agricolo e conseguenze risarcitorie
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione è fissata in L. 28.830, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’articolo 1 della legge n. 537/1981.
Sul piano delle prestazioni economiche, la circolare specifica che:
- le indennità per inabilità temporanea assoluta devono essere adeguate alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1985 e per i casi in cui, a tale data, il trattamento sia ancora in corso;
- per le categorie soggette al D.P.R. n. 602/1970, i cui minimi retributivi 1984 sono stati modificati, occorre procedere dal 1° gennaio 1984 al relativo conguaglio secondo i criteri indicati;
- l’evidenza dei casi sarà fornita dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione con apposito tabulato.
Per la rendita per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri restano per gran parte delle categorie inferiori al minimale del settore industriale del periodo 10 luglio 1984 - 30 giugno 1985, al quale occorre quindi fare riferimento per la liquidazione. Le nuove misure dovranno invece essere assunte per gli eventi dal 1° gennaio 1985 nei confronti degli addetti ai servizi domestici e familiari, limitatamente alle classi salariali più elevate, nonché dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la cui retribuzione annua sia superiore al limite richiamato.
Tabella allegato A
L’allegato A alla circolare contiene la tabella delle retribuzioni convenzionali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, articolata per fasce di ore di lavoro giornaliere e classi di retribuzione oraria. La tabella è parte integrante delle istruzioni per l’applicazione dei minimi e per il calcolo dei premi e delle contribuzioni dovute.
Punti principali
Aggiornamento dei minimi retributivi per il 1985
Per il 1985 i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono rivalutati del 12,2% sulla base della variazione ISTAT del costo della vita (D.M. 20 novembre 1984), con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Dove il risultato è inferiore, si applica il minimale di L. 25.928, pari al 7,50% del trattamento minimo pensionistico mensile in vigore al 1° gennaio 1985 (L. 345.700).
Categorie con regole particolari
Per i lavoratori soci di società e organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970 e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, il minimale 1985 è fissato in L. 17.970. Per i lavoratori dei settori indicati nei commi 16 e 37 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, se occupati per non più di quattro ore giornaliere e senza contratti part-time, il minimale si calcola sul 4% del trattamento minimo pensionistico: L. 12.808 per il 1984 e L. 13.828 per il 1985, salvo che il minimale generale più elevato debba prevalere.
Istruzione non statale e salari convenzionali
Per il settore dell’istruzione prescolare non statale il minimale è L. 16.010 per il 1984 e L. 17.970 per il 1985. Per gli insegnanti delle scuole scolare e prescolare non statali assoggettati ai premi speciali unitari del D.M. 5 ottobre 1979, i medesimi importi valgono per gli insegnanti di scuola prescolare con qualsiasi orario e per quelli di scuola scolare fino a quattro ore giornaliere; oltre quattro ore giornaliere, il minimo è L. 24.015 per il 1984 e L. 25.928 per il 1985, con le conseguenti retribuzioni annue e premi indicati in circolare.
Settore industriale: minimi e premi
Nel settore industriale la retribuzione minima giornaliera è fissata in L. 25.928 per i lavoratori dipendenti, per i titolari di aziende artigiane, soci e familiari coadiuvanti, nonché per i lavoratori a domicilio e per altre categorie indicate. La circolare riporta i premi assicurativi corrispondenti alle varie classi di rischio, le istruzioni tecniche per l’aggiornamento automatico delle posizioni e l’uso del valore di digitazione "7778".
Categorie particolari: facchini, pescatori, frantoi e soci cooperative
Sono stabiliti premi specifici per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi analoghi, sia soggetti sia non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con differenziazione tra anni 1984 e 1985 e tra lavoro entro o oltre quattro ore. Sono inoltre fissati i minimi per i pescatori della piccola pesca e per le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive, con decorrenza dalla campagna olearia 1985/1986.
Servizi domestici e familiari
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari la circolare rinvia alla tabella allegato A, precisando che le retribuzioni sono rivalutate secondo le variazioni pensionistiche e maggiorate dal 1° gennaio 1985 del 50% delle misure vigenti a tale data, ai sensi della legge n. 887/1984.
Settore agricolo e prestazioni economiche
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione è fissata in L. 28.830. La circolare chiarisce gli effetti sulle indennità per inabilità temporanea assoluta e sulle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, prevedendo adeguamenti dal 1° gennaio 1985 e, per alcune categorie, conguagli dal 1° gennaio 1984. Dove i nuovi limiti restano inferiori, continua a valere il minimale del settore industriale del periodo 10 luglio 1984 - 30 giugno 1985.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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