R.R. Marche 10/2004
Attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 12: "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nelle Marche, le modalità di attuazione della L.R. 12/2003 sulla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali: gestione del Repertorio da parte di ASSAM, procedure di iscrizione e cancellazione, criteri di conservazione e valorizzazione, rete di conservazione e sicurezza, ruolo degli agricoltori custodi e utilizzo delle sementi. Non contiene limiti temporali specifici, salvo l’aggiornamento annuale dell’elenco degli agricoltori custodi.
Gestione del Repertorio regionale del patrimonio genetico marchigiano
Gestione del Repertorio regionale del patrimonio genetico marchigiano
Il regolamento attua la L.R. Marche 3 giugno 2003, n. 12, disciplinando in concreto la gestione del Repertorio regionale del patrimonio genetico e le attività di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali presenti nel territorio marchigiano.
Soggetto gestore e procedura di iscrizione/cancellazione
L’ASSAM è individuata come soggetto gestore del Repertorio regionale, articolato in una sezione animale e una vegetale. Le domande di iscrizione vanno presentate all’ASSAM secondo il formulario allegato, con la documentazione prescritta. L’Agenzia svolge l’istruttoria e trasmette le domande complete alla Commissione tecnico-scientifica competente per il parere previsto dalla legge regionale. Ottenuto il parere favorevole, l’ASSAM procede gratuitamente all’iscrizione della varietà o razza e ne dà comunicazione al richiedente. La cancellazione dal Repertorio richiede anch’essa il previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.
Criteri di tenuta e contenuti del Repertorio
L’ASSAM tiene il Repertorio nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale. Possono esservi iscritte, d’ufficio o su richiesta dei soggetti legittimati, tutte le razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar di interesse per la conservazione, coltivazione, allevamento e utilizzazione in ambito agrario e forestale. In particolare, sono iscritte d’ufficio nella sezione animale le razze e popolazioni autoctone di specie bovina, equina, ovina, caprina e suina per le quali sia stato riconosciuto dal Ministero competente il libro genealogico o il registro anagrafico. L’ASSAM cura anche l’identificazione del materiale genetico repertoriato e individua le strutture disponibili per la conservazione. I dati del Repertorio sono pubblici e l’ASSAM ne stabilisce le modalità di accesso, rendendoli disponibili anche sul proprio sito web.
Tipologie di intervento sulle risorse genetiche
Per le diverse categorie di risorse genetiche previste dalla legge, l’ASSAM svolge attività di monitoraggio del germoplasma regionale già conservato nei centri specializzati, ricerca e monitoraggio delle risorse genetiche presenti nel territorio regionale ma non ancora repertoriate, analisi morfo-fisiologica e agronomica del materiale repertoriato, eventuale analisi molecolare, definizione della strategia di conservazione per ciascuna specie e della metodologia di moltiplicazione delle sementi, nonché valorizzazione del materiale genetico repertoriato e valutato per lo sviluppo di produzioni di qualità.
Rete di conservazione e sicurezza e agricoltori custodi
L’ASSAM gestisce e coordina la rete di conservazione e sicurezza istituita dalla legge regionale. I soggetti aderenti devono assicurare la conservazione in situ e ex situ del materiale genetico di interesse regionale. L’ASSAM predispone e aggiorna annualmente l’elenco degli agricoltori custodi, selezionati secondo le indicazioni e i criteri stabiliti dalle Commissioni tecnico-scientifiche. Ogni agricoltore custode può coltivare nella stessa unità aziendale non più di una varietà per ciascuna specie, salvo il caso di varietà non soggette a impollinazione incrociata.
Benefici, restituzione dei campioni e uso delle sementi
Gli agricoltori custodi che avviano la coltivazione secondo le strategie di moltiplicazione della semente definite per le singole varietà e specie, con l’assistenza tecnica dell’ASSAM, hanno diritto ai benefici previsti dalla legge regionale. L’agricoltore custode deve riconsegnare all’ASSAM una quota del campione riprodotto nelle quantità stabilite dalla Commissione tecnico-scientifica; dopo la verifica del rispetto delle disposizioni fitosanitarie, l’ASSAM rende il campione disponibile per operatori e istituti di ricerca, sia per la coltivazione sia per eventuali programmi di miglioramento genetico. Per usare le sementi delle varietà conservate nel Repertorio, operatori agricoli e istituti di ricerca devono presentare domanda all’ASSAM indicando finalità, luogo di coltivazione, impegno a non destinare a fini commerciali la quota di campione ricevuta e autorizzazione a verifiche e sopralluoghi. Le sementi sono fornite secondo la disciplina europea richiamata e con addebito dei soli costi di risanamento fitosanitario.
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