L.R. Marche 19/2004
Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 recante interventi a favore dei marchigiani all'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 4 ottobre 2004, n. 19 aggiorna la l.r. 39/1997 sugli interventi a favore dei marchigiani all’estero, intervenendo su vari articoli della disciplina. Prevede inoltre norme transitorie: la Consulta in carica resta operativa fino alla fine della legislatura e l’albo va rivisto entro 180 giorni dall’entrata in vigore, verificando i requisiti degli iscritti.
Modifiche alla disciplina marchigiana sugli interventi a favore dei marchigiani all’estero
Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi a favore dei marchigiani all’estero
La legge regionale delle Marche 4 ottobre 2004, n. 19 interviene sulla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, che disciplina gli interventi a favore dei marchigiani all’estero. Il testo consolidato risultante aggiorna vari profili della materia, senza riprodurre nel dettaglio il contenuto delle singole sostituzioni e modifiche.
Oggetto dell’intervento normativo
L’atto ha natura prevalentemente modificativa e riguarda la disciplina regionale dei rapporti con le comunità marchigiane all’estero. Le modifiche incidono su più disposizioni della l.r. 39/1997, in particolare sugli articoli relativi all’assetto organizzativo, ai criteri applicativi e alla disciplina dell’albo e degli organi collegati.
Contenuto delle modifiche apportate
La legge:
- modifica i commi 3 e 4 dell’articolo 3 della l.r. 39/1997;
- sostituisce integralmente gli articoli 4, 5 e 6;
- modifica l’articolo 7, sostituendone il comma 1, modificando il comma 3 e abrogando i commi 2 e 5;
- modifica l’articolo 10, sostituendo la lettera a) del comma 2 e intervenendo sulla lettera f) del medesimo comma;
- modifica l’articolo 12, sostituendo il comma 3 e aggiungendo i commi 3-bis, 3-ter, 4-bis e 4-ter.
Poiché il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle nuove disposizioni, il riassunto si limita alla portata delle modifiche risultanti nel testo consolidato.
Norme transitorie
La legge contiene due previsioni transitorie di rilievo pratico:
- la Consulta regionale per l’emigrazione già in carica alla data di entrata in vigore della legge continua a operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso;
- entro 180 giorni dall’entrata in vigore, il dirigente della struttura regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all’estero deve procedere alla revisione straordinaria dell’albo, verificando per ciascun iscritto la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 12 della l.r. 39/1997, come modificato.
Ambito temporale e utilità applicativa
L’atto è rilevante come legge di modifica della disciplina marchigiana sugli interventi a favore dei marchigiani all’estero, ma la sua funzione principale è quella di coordinamento e aggiornamento della normativa regionale previgente. Le disposizioni transitorie hanno efficacia limitata nel tempo e risultano ormai esaurite; per questo, nel presente non presentano autonomia applicativa se non come dato storico del testo consolidato.
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