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Legge

L.R. Marche 18/2004

Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE.

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Marche, le competenze amministrative, i procedimenti di istruttoria, pianificazione, informazione, controllo e sanzione relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione del d.lgs. 334/1999. Prevede piani di intervento e di emergenza esterna, consultazione della popolazione e sanzioni, con decorrenza subordinata all’accordo di programma Stato-Regione.

Controllo degli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose

Controllo del pericolo di incidenti rilevanti

La legge regionale delle Marche organizza le competenze amministrative e i procedimenti relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione del d.lgs. 334/1999 e dei principi comunitari richiamati. La disciplina mira a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze per le persone e per l’ambiente nel territorio regionale.

Riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni

La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo generale, tra cui l’adozione dei provvedimenti su alcuni procedimenti tecnici, l’individuazione e perimetrazione delle aree ad alta concentrazione di stabilimenti pericolosi, la definizione del programma regionale di controllo e l’assistenza tecnica a Province e Comuni. Le Province curano i piani di emergenza esterni, i profili di localizzazione negli strumenti provinciali e l’approvazione delle varianti urbanistiche collegate. I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica, diffondono le informazioni alla popolazione e gestiscono le emergenze di propria competenza.

Piano regionale di intervento per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti

La Giunta regionale perimetra le aree interessate entro 90 giorni dalla pubblicazione delle linee guida statali. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree devono trasmettere, entro 150 giorni dalla deliberazione regionale, uno studio di sicurezza integrato, anche tramite consorzio. Sulla base di tale studio, la Regione approva un piano di intervento sovraordinato per eliminare o ridurre i fattori di rischio. Il piano è riesaminato almeno ogni 3 anni. Per l’area di Ancona, Falconara e bassa valle dell’Esino il piano di intervento si integra nel piano di risanamento dell’area.

Piano di emergenza esterno

La Giunta regionale predispone l’elenco degli stabilimenti per i quali occorre il piano di emergenza esterno entro 90 giorni dalle linee guida statali. La Provincia elabora, approva e attua il piano, sentiti Regione, ARPAM, uffici statali, vigili del fuoco, Comune ed enti coinvolti nella gestione delle emergenze. Il piano deve considerare la quantità e pericolosità delle sostanze, la vulnerabilità del territorio e la concentrazione di più stabilimenti. È riesaminato almeno ogni 3 anni; i piani già approvati restano efficaci fino al primo riesame triennale.

Istruttoria tecnica e Commissione regionale

È istituita una Commissione tecnica regionale sui rischi di incidente rilevante, con rappresentanti dei vigili del fuoco, della Regione, dell’ARPAM, dell’ISPESL e, in integrazione, di ASL, Provincia e Comune competenti. La Commissione svolge le istruttorie tecniche sui rapporti di sicurezza e sui rapporti preliminari, supporta i procedimenti di nulla osta di fattibilità e determina, tramite relazione tecnica, le valutazioni che la Regione usa per i provvedimenti conclusivi. I costi dell’istruttoria gravano sui gestori, con applicazione del tariffario ARPAM fino al decreto ministeriale previsto dal d.lgs. 334/1999.

Stabilimenti esistenti, nuovi stabilimenti e modifiche

Per gli stabilimenti esistenti soggetti a rapporto di sicurezza, il gestore trasmette il rapporto e i successivi riesami agli organi competenti; la Commissione effettua l’istruttoria e la Regione adotta il provvedimento finale con eventuali prescrizioni integrative, fino al divieto o alla limitazione dell’esercizio se le misure sono insufficienti. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche che aggravano il rischio, il soggetto interessato presenta un rapporto preliminare di sicurezza; la Regione rilascia o nega il nulla osta di fattibilità, necessario anche per la concessione edilizia. Dopo il progetto esecutivo, il gestore presenta il rapporto definitivo di sicurezza e la Regione emette il provvedimento conclusivo; in caso di inadeguatezza o inadempienze può vietare l’inizio dell’attività.

Coordinamento con VIA e ulteriori autorizzazioni

I nuovi stabilimenti sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale solo dopo il rilascio del nulla osta di fattibilità. Per gli stabilimenti esistenti, le modifiche rilevanti devono essere comunicate alla struttura regionale competente in materia di VIA, che decide entro 60 giorni sull’assoggettabilità. La disciplina si coordina anche con le procedure relative agli stabilimenti soggetti alla direttiva IPPC, secondo l’autorità competente individuata dalla Regione.

Informazione al pubblico e consultazione della popolazione

Il Comune deve informare tempestivamente la popolazione interessata sulle misure di sicurezza e sui contenuti minimi delle schede informative previste dal decreto statale, rendendo tali informazioni permanentemente disponibili. La diffusione riguarda anche i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza esterni e le misure del piano regionale di intervento. La popolazione interessata deve poter esprimere il proprio parere sui nuovi stabilimenti, sulle modifiche, sui nuovi insediamenti e, prima dell’approvazione del piano di emergenza esterno, deve essere consultata preventivamente secondo le modalità regolamentari.

Controlli, ispezioni e vigilanza

L’ARPAM, in collaborazione con l’ispettorato regionale dei vigili del fuoco e con altri enti necessari, svolge le verifiche ispettive previste dalla normativa statale. I controlli possono avvenire anche indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza. Il personale incaricato può accedere agli stabilimenti e richiedere tutte le informazioni utili. La Regione definisce annualmente il programma di controllo, avvalendosi dell’ARPAM, e può disporre in ogni momento ulteriori controlli e ispezioni.

Sistema informativo regionale

Il SIRA è integrato dall’ARPAM con dati e informazioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e sugli elementi territoriali significativi per il controllo e la prevenzione del rischio.

Sanzioni e misure in caso di inadempimento

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata trasmissione dello studio di sicurezza integrato e per l’omessa comunicazione di informazioni dovute. La mancata presentazione del rapporto di sicurezza può comportare diffida, sospensione dell’attività e chiusura dello stabilimento o di singoli impianti. Anche la violazione delle misure di sicurezza o delle prescrizioni integrative può condurre a sospensione fino a 6 mesi e, in caso di reiterazione, alla chiusura.

Decorrenza, coordinamento e finanziamento

Le disposizioni della legge acquistano efficacia dalla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione previsto dal d.lgs. 112/1998, restando fermo quanto previsto dal relativo articolo 7. Per quanto non disciplinato o in caso di contrasto, si applica il d.lgs. 334/1999. Gli oneri finanziari decorrenti dal 2004 sono coperti con le risorse derivanti dall’accordo di programma e con le variazioni di bilancio autorizzate dalla Giunta regionale.

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