Cassazione Penale, Sentenza n. 11477/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che confermava la condanna per tentata estorsione ai danni di Ferdinando Marsili. Denunciavano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e per la mancata assunzione in appello di una prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p. (testimonianza di Mirco Bagalini, inizialmente coimputato e poi assolto); (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, c.p.p., travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento alla valutazione della credibilità della persona offesa (uso della chiamata alla Polizia come elemento decisivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per tardività nell'impugnazione. La motivazione ricorda che i termini per il deposito della sentenza non sono sospesi per il periodo feriale; la sentenza di appello è stata depositata con motivazione il 23/07/2024, il termine per proporre ricorso (45 giorni + 15 giorni) è spirato l'08/11/2024 e il ricorso è stato depositato telematicamente il 22/11/2024, dunque oltre il termine. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il deposito tardivo del ricorso renda l'impugnazione inammissibile.
art. 603, comma 2, c.p.p.
Richiamata nella doglianza dei ricorrenti come base per l'assunzione di una prova sopravvenuta (testimonianza di Bagalini); la Corte non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità procedurale.
art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.
Invocata dai ricorrenti per censurare la valutazione della prova e la credibilità della persona offesa; anche questa doglianza non è stata esaminata nel merito per via dell'inammissibilità formale.
art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
Indica il termine ordinario di impugnazione (45 giorni) dalla notificazione o comunicazione; utilizzato nel calcolo del termine di proponimento del ricorso in Cassazione.
art. 585, comma 1-bis c.p.p.
Prevede l'aggiunta di ulteriori 15 giorni; la Corte lo ha sommato ai 45 giorni per determinare la scadenza del termine per proporre ricorso.
Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017 (D'Arcangelo)
Principio di diritto secondo cui i termini per la redazione e il deposito della motivazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione per il periodo feriale; la Corte di Cassazione lo ha confermato come diritto vivente e lo ha applicato nel calcolo dei termini.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha irrogato €3.000 a carico di ciascun ricorrente.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione devono essere calcolati a partire dal deposito della motivazione della sentenza e non sono sospesi per il periodo feriale: occorre attenzione rigorosa alle scadenze (45 giorni + eventuali 15 giorni aggiuntivi quando previsti).
- Il deposito telematico del ricorso deve avvenire entro il termine: il deposito effettuato anche con lieve ritardo determina l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dei termini.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, i motivi sostanziali (es. omissione di prova sopravvenuta, vizi di motivazione, travisamento della prova) non vengono esaminati nel merito.
- La richiesta di acquisizione di prove sopravvenute ex art. 603 c.p.p. deve essere tempestivamente formulata e motivata nell'impugnazione; in ogni caso non deve derivare da negligenza nei termini di impugnazione.
- La censura della valutazione della credibilità della persona offesa richiede un'articolazione chiara delle contraddizioni o del travisamento delle prove per poter essere esaminata, ma rimane subordinata alla regolarità formale dell'impugnazione.
- Il mancato rispetto dei termini può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se si ravvisano profili di colpa nella condotta del ricorrente o del suo difensore.
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