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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11477/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che confermava la condanna per tentata estorsione ai danni di Ferdinando Marsili. Denunciavano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e per la mancata assunzione in appello di una prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p. (testimonianza di Mirco Bagalini, inizialmente coimputato e poi assolto); (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, c.p.p., travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento alla valutazione della credibilità della persona offesa (uso della chiamata alla Polizia come elemento decisivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per tardività nell'impugnazione. La motivazione ricorda che i termini per il deposito della sentenza non sono sospesi per il periodo feriale; la sentenza di appello è stata depositata con motivazione il 23/07/2024, il termine per proporre ricorso (45 giorni + 15 giorni) è spirato l'08/11/2024 e il ricorso è stato depositato telematicamente il 22/11/2024, dunque oltre il termine. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il deposito tardivo del ricorso renda l'impugnazione inammissibile.

  • art. 603, comma 2, c.p.p.

    Richiamata nella doglianza dei ricorrenti come base per l'assunzione di una prova sopravvenuta (testimonianza di Bagalini); la Corte non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.

    Invocata dai ricorrenti per censurare la valutazione della prova e la credibilità della persona offesa; anche questa doglianza non è stata esaminata nel merito per via dell'inammissibilità formale.

  • art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Indica il termine ordinario di impugnazione (45 giorni) dalla notificazione o comunicazione; utilizzato nel calcolo del termine di proponimento del ricorso in Cassazione.

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    Prevede l'aggiunta di ulteriori 15 giorni; la Corte lo ha sommato ai 45 giorni per determinare la scadenza del termine per proporre ricorso.

  • Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017 (D'Arcangelo)

    Principio di diritto secondo cui i termini per la redazione e il deposito della motivazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione per il periodo feriale; la Corte di Cassazione lo ha confermato come diritto vivente e lo ha applicato nel calcolo dei termini.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha irrogato €3.000 a carico di ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso in Cassazione devono essere calcolati a partire dal deposito della motivazione della sentenza e non sono sospesi per il periodo feriale: occorre attenzione rigorosa alle scadenze (45 giorni + eventuali 15 giorni aggiuntivi quando previsti).
  • Il deposito telematico del ricorso deve avvenire entro il termine: il deposito effettuato anche con lieve ritardo determina l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dei termini.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, i motivi sostanziali (es. omissione di prova sopravvenuta, vizi di motivazione, travisamento della prova) non vengono esaminati nel merito.
  • La richiesta di acquisizione di prove sopravvenute ex art. 603 c.p.p. deve essere tempestivamente formulata e motivata nell'impugnazione; in ogni caso non deve derivare da negligenza nei termini di impugnazione.
  • La censura della valutazione della credibilità della persona offesa richiede un'articolazione chiara delle contraddizioni o del travisamento delle prove per poter essere esaminata, ma rimane subordinata alla regolarità formale dell'impugnazione.
  • Il mancato rispetto dei termini può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se si ravvisano profili di colpa nella condotta del ricorrente o del suo difensore.

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