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Provvedimento

Provvedimento del 25/09/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento introduce, dal periodo di riferimento gennaio 2018, significative semplificazioni degli obblighi Intrastat: elimina gli elenchi trimestrali per acquisti di beni e servizi, rende solo statistici i modelli mensili relativi agli acquisti, innalza le soglie che fanno scattare l’invio mensile per acquisti di beni e servizi e semplifica la compilazione del campo "Codice Servizio". Per le cessioni di beni, invece, il sistema resta in sostanza invariato, con sola facoltatività dei dati statistici sotto una certa soglia.

Semplificazioni Intrastat per acquisti e cessioni intracomunitarie

Semplificazioni degli obblighi comunicativi Intrastat

Il provvedimento dà attuazione alla disciplina introdotta dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. L’obiettivo è razionalizzare i flussi informativi Intrastat, ridurre le duplicazioni di adempimenti e limitare il numero dei soggetti obbligati, nel rispetto della normativa unionale e delle esigenze statistiche.

Ambito e finalità dell’intervento

Le misure riguardano gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, distinguendo tra:

  • acquisti di beni (Modello INTRA 2bis);
  • acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater);
  • cessioni di beni (Modello INTRA 1bis);
  • servizi resi (Modello INTRA 1quater).

La logica seguita è duplice: da un lato evitare duplicazioni tra Intrastat e altri adempimenti comunicativi; dall’altro assicurare la disponibilità dei dati statistici necessari alle amministrazioni interessate.

Acquisti intracomunitari di beni: Modello INTRA 2bis

Per gli acquisti di beni, gli elenchi riepilogativi presentati ai soli fini statistici devono essere mensili quando, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia pari o superiore a 200.000 euro.

Per i soggetti diversi da quelli che superano tale soglia:

  • i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate tramite gli adempimenti comunicativi di cui all’articolo 21 del d.l. n. 78/2010 oppure dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2015;
  • tali dati sono poi resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

La conseguenza pratica è l’eliminazione degli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni.

Acquisti intracomunitari di servizi: Modello INTRA 2quater

Per i servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, la periodicità mensile ai soli fini statistici si applica quando, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia pari o superiore a 100.000 euro.

Per gli altri soggetti:

  • i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante gli adempimenti di cui all’articolo 21 del d.l. n. 78/2010 oppure all’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2015;
  • tali dati sono resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

Anche in questo caso viene quindi eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di servizi.

Compilazione del campo "Codice Servizio"

Per gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari, sia acquisti sia servizi resi, il campo "Codice Servizio" deve essere compilato facendo riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Il provvedimento evidenzia che il passaggio da CPA a 6 cifre a CPA a 5 cifre riduce di circa il 50% i codici da selezionare.

Cessioni intracomunitarie di beni: Modello INTRA 1bis

Per le cessioni intracomunitarie di beni, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili è facoltativa per i soggetti che:

  • presentano gli elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto 22 febbraio 2010;
  • non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale pari o superiore a 100.000 euro.

Resta quindi in vigore il modello esistente, ma con un alleggerimento degli adempimenti statistici per i soggetti sotto soglia.

Servizi resi: Modello INTRA 1quater

Per i servizi intracomunitari resi, il provvedimento interviene soltanto sulla compilazione del campo "Codice Servizio", che deve anch’esso essere riferito al quinto livello della classificazione CPA.

Per il resto, il sistema dei modelli esistenti resta invariato.

Decorrenza e disciplina previgente

Le disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Resta ferma, ove compatibile, la Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del Direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con ISTAT. Restano inoltre applicabili, per quanto non derogato, le disposizioni del Decreto 22 febbraio 2010.

Motivazioni e assetto dei flussi informativi

Le motivazioni chiariscono che il provvedimento mira a:

  • ridurre la platea dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi;
  • evitare duplicazioni di adempimenti per i contribuenti IVA;
  • mantenere la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea.

Per i soggetti "trimestrali" che non devono più presentare Intrastat per acquisti di beni e servizi, le informazioni statisticamente rilevanti sono ricavate:

  • dalla "comunicazione dati fattura" prevista dall’art. 21 del d.l. n. 78/2010;
  • oppure dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2015.

L’Agenzia delle entrate mette tali informazioni a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, per fini statistici, dell’ISTAT e della Banca d’Italia con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni.

Regola sul superamento delle soglie

Il documento precisa che la verifica del superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni. Le soglie operano in modo indipendente:

  • il superamento della soglia per una categoria non incide sulla periodicità delle altre;
  • ad esempio, un soggetto che abbia superato la soglia sugli acquisti di beni ma non su quelli di servizi dovrà presentare mensilmente solo l’elenco relativo agli acquisti di beni.

Riferimenti normativi e atti richiamati

Tra i principali riferimenti normativi citati figurano:

  • il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2008/117/CE;
  • i regolamenti CE n. 638/2004, n. 1982/2004, n. 222/2009 e i regolamenti UE n. 91/2010 e n. 96/2010;
  • l’articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78;
  • l’articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
  • il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2010 sulle modalità e i termini di presentazione degli elenchi.

Sono inoltre richiamati:

  • la nota ISTAT prot. n. 921728 del 18 settembre 2017, con parere favorevole;
  • la Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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