Provvedimento del 11/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come richiedere e ottenere il rimborso di imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro o di bollo già versate per successioni aperte prima del 13 agosto 2017, riferite a immobili demoliti o dichiarati inagibili nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La domanda va presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente sulla dichiarazione di successione; i rimborsi sono eseguiti con procedure automatizzate e senza interessi.
Modalità di rimborso di imposte già versate per successioni relative a immobili danneggiati dal sisma del 2016
Modalità di rimborso delle imposte versate su successioni relative a immobili danneggiati dal sisma
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplina le modalità di rimborso delle imposte già versate in relazione a successioni di persone fisiche aperte prima del 13 agosto 2017, quando la successione riguarda immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La disciplina attua quanto previsto dall’articolo 48, commi 7-bis, 7-ter e 7-quinquies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il rimborso riguarda somme già versate a titolo di:
- imposta di successione;
- imposte e tasse ipotecarie e catastali;
- imposta di registro;
- imposta di bollo.
L’agevolazione si applica alle successioni che:
- siano state aperte in data anteriore al 13 agosto 2017;
- riguardino immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici dal 24 agosto 2016;
- soddisfino i requisiti previsti dai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Il provvedimento richiama inoltre il comma 7-quater, secondo cui l’esenzione non si applica se, al momento dell’apertura della successione, l’immobile risulta già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
Presentazione della richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso deve essere presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.
Sono considerate valide anche le richieste di rimborso già presentate prima della data di pubblicazione del provvedimento.
Modalità di esecuzione dei rimborsi
I rimborsi derivanti dalla rideterminazione delle imposte sono disposti con le modalità automatizzate previste dal decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.
L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente all’erogazione degli importi validamente liquidati mediante tali procedure.
Interessi sulle somme rimborsate
Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi, in applicazione del comma 7-quinquies dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Base normativa richiamata
Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate e per la disciplina di riferimento, le principali fonti normative relative a:
- organizzazione dell’Agenzia delle entrate e relativi atti statutari e regolamentari;
- imposta di bollo, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale;
- decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito;
- decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito.
Pubblicazione ed efficacia
Il documento è datato Roma, 11/10/2017. È precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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