L.R. Umbria 3/2019
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell' articolo 1 , commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge attua l’Intesa Stato-Regioni sui vitalizi e ridetermina, per l’Umbria, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso, sospesi o non ancora erogati, secondo un criterio contributivo con limiti minimi e massimi. Gli effetti decorrono dal 1 novembre 2019; da tale data sono abrogate parti della l.r. 3/2018 sui vitalizi temporaneamente ridotti.
Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali dell’Umbria
Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali
La legge regionale dell’Umbria attua le disposizioni statali in materia di rideterminazione dei vitalizi e si conforma all’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni. La disciplina riguarda gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e i trattamenti indiretti e di reversibilità, con effetti limitati al territorio dell’Umbria.
Ambito di applicazione
La normativa si applica agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità:
- in corso di erogazione;
- non ancora erogati;
- sospesi.
Il calcolo considera l’importo lordo dell’assegno, senza tener conto delle riduzioni temporanee introdotte dalla l.r. 3/2018.
Criterio di rideterminazione
La rideterminazione avviene secondo un metodo contributivo. L’importo dell’assegno è determinato moltiplicando:
- il montante contributivo individuale;
- per il coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella richiamata dall’Intesa,
in base all’età anagrafica del titolare alla data di decorrenza dell’assegno, secondo la definizione contenuta nella nota metodologica dell’Intesa.
Le frazioni di anno sono calcolate in misura proporzionale ai mesi, applicando un incremento pari a un dodicesimo della differenza tra il coefficiente dell’età immediatamente superiore e quello dell’età inferiore.
Montante contributivo
Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali di ciascun consigliere, come individuati dalla nota metodologica allegata all’Intesa.
Solo se tali dati non sono disponibili si utilizzano quelli della Tabella 1 della nota metodologica.
Limiti minimi dell’assegno rideterminato
L’assegno rideterminato non può essere inferiore a un importo minimo determinato applicando all’assegno originario le aliquote dell’Allegato A, calibrate sul differenziale percentuale tra assegno originario e assegno ricalcolato.
In ogni caso, l’assegno rideterminato:
- non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS;
- se l’assegno già in godimento era inferiore a tale soglia, non può comunque scendere sotto l’importo spettante secondo la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della legge, senza considerare la riduzione temporanea prevista dalla l.r. 3/2018.
Ulteriore clausola di salvaguardia e verifica del limite di spesa
Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva degli assegni rideterminati supera il limite di spesa previsto dall’Intesa, le aliquote base dell’Allegato A sono incrementate per parametri di 0,1 fino al raggiungimento del limite.
Tali aliquote restano poi applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione.
Se il ricalcolo contributivo puro, senza ricorso all’Allegato A, risulta più favorevole, prevale quest’ultimo metodo solo in quanto più sfavorevole non può essere applicato. In ogni caso l’assegno non può superare l’importo spettante secondo la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della legge, sempre senza considerare la riduzione temporanea della l.r. 3/2018.
Assegni indiretti e di reversibilità
Gli assegni indiretti e di reversibilità sono calcolati applicando all’assegno vitalizio rideterminato la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.
Rivalutazione successiva
Gli importi risultanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo a quello di applicazione della rideterminazione, in base all’indice ISTAT FOI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Abrogazioni
Dal 1 novembre 2019 sono abrogati gli articoli 1, 2 e 4 della l.r. 3/2018, che disciplinavano la riduzione temporanea dell’assegno vitalizio.
Decorrenza ed effetti finanziari
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ma gli effetti della rideterminazione decorrono dal 1 novembre 2019.
La legge contiene anche una clausola finanziaria che quantifica le variazioni di spesa sul bilancio regionale 2019-2021 e ne indica la copertura tramite riassestamento delle risorse dell’Assemblea legislativa.
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