Deliberazione n. 375 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Threads, X e Grindr, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. Le piattaforme sono state ingiunte a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a conservarne eventuale acquisizione in chiaro per 12 mesi ai soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento è una ratifica ex post delle determinazioni dirigenziali, adottate in via d’urgenza e trasmesse ai gestori delle piattaforme il 19 giugno 2025.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland, Twitter International Company e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 19 giugno 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Twitter International Company e Grindr LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito, riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare provvedimenti d’urgenza da sottoporre a successiva ratifica.
Segnalazione e istruttoria urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Threads, X e Grindr. Dopo la verifica della compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente ha disposto misure immediate per prevenire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Misure adottate nei confronti delle piattaforme
Con le determinazioni nn. 205/2025, 206/2025 e 207/2025 è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Twitter International Company e Grindr LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme;
- conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione secondo le modalità richieste.
Ratifica finale
Il Garante, nella riunione del 23 giugno 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non dà conto di sanzioni pecuniarie, ma esclusivamente della conferma degli ordini di blocco/contenimento e della prescrizione di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione è stata esaminata nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di c.d. revenge porn.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 205, 206 e 207 del 19 giugno 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Twitter International Company e Grindr LLC di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
Le medesime società sono state altresì prescritte di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 23 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente nei confronti dei quattro gestori delle piattaforme. Il testo non contiene ulteriori valutazioni istruttorie, contestazioni sanzionatorie o misure correttive diverse dalla ratifica delle determinazioni già assunte.
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