Sentenza del 07/06/2019 n. 15434 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'assoggettamento autonomo a ICI del nuovo impianto realizzato all'interno della centrale, sostenendo che il relativo valore dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale e del valore imponibile dell'intero complesso industriale, anziché costituire una distinta base imponibile. In via subordinata, ha contestato anche la decorrenza dell'imposta, ritenendola dovuta solo dalla messa a regime dell'impianto, e la legittimità delle sanzioni per l'esistenza di cause di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la tassazione autonoma del nuovo impianto. Ha stabilito che la turbina o il manufatto inserito nella centrale e funzionalmente destinato ad accrescerne la capacità produttiva non costituisce un bene autonomamente imponibile, ma concorre alla determinazione della rendita catastale dell'intero complesso industriale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché ridetermini l'imposta e le eventuali sanzioni considerando l'incremento della rendita catastale della centrale. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti; al giudice del rinvio spetta anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata e quella che ne costituisce pertinenza.
La nozione di fabbricato deve essere valutata in relazione all'unità immobiliare catastale e alla sua funzione, evitando di considerare autonomamente componenti che strutturalmente e funzionalmente costituiscono un unico complesso produttivo.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
Costituisce una distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenti, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.
L'autonoma imponibilità presuppone che il bene sia un cespite indipendente; non ricorre tale autonomia quando il manufatto è parte integrante di un più ampio complesso industriale e ne accresce stabilmente la capacità funzionale e reddituale.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
Limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Concorrono alla rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale anche se fisicamente non incorporati nel suolo.
Nelle centrali elettriche devono essere considerate nella rendita catastale anche le componenti produttive, come turbine e impianti, quando realizzano con il fabbricato un unico bene complesso e contribuiscono alla sua autonomia funzionale e reddituale.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
La disposizione sull'inquadramento catastale delle centrali elettriche è stata qualificata come norma di interpretazione autentica, volta a chiarire il significato della disciplina applicabile.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4 e 5
Sono immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili; l'unità immobiliare urbana è ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, sia di per sé utile e idonea a produrre un reddito proprio.
La rilevanza catastale dipende dalla stabilità, utilità e capacità reddituale del bene, ma tali elementi devono essere valutati considerando l'integrazione funzionale del bene nel complesso industriale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6
La questione relativa al momento di decorrenza dell'obbligazione ICI è stata assorbita dall'accoglimento del motivo principale e dovrà eventualmente essere riesaminata dal giudice del rinvio dopo la corretta determinazione della base imponibile.
Massime di principio
- Quando un impianto o un manufatto è inserito in una centrale o in un complesso industriale e ne accresce stabilmente la capacità produttiva, non deve essere automaticamente tassato come bene autonomo.
- Per stabilire se esista una distinta unità immobiliare occorre verificare se il bene sia un cespite indipendente, autonomamente utilizzabile e produttivo di reddito, oppure una componente funzionale di un unico complesso.
- Nelle centrali elettriche, ai fini catastali e ICI, possono rilevare anche componenti non fisicamente incorporate al suolo, purché siano strutturalmente o funzionalmente connesse alla realizzazione di un unico bene complesso.
- La corretta conseguenza fiscale può consistere nell'aggiornamento della rendita catastale dell'intero complesso, non nell'applicazione di una nuova imposizione autonoma sul singolo impianto.
- Se l'atto impositivo è errato per ragioni sostanziali, il giudice tributario deve, ove possibile, rideterminare nel merito la pretesa fiscale e non limitarsi al semplice annullamento formale dell'atto.
- Le questioni sulla decorrenza dell'imposta e sulle sanzioni possono diventare assorbite quando viene accolta la censura principale relativa all'errata individuazione della base imponibile; dovranno quindi essere rivalutate dopo la ricostruzione corretta della rendita e dell'imposta.
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