Ordinanza n. 214/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dallo stesso candidato alla prova preselettiva, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorché non conosciuti, - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, successivo elenco integrativo, punteggio della prova preselettiva e quesiti di logica della prova preselettiva, nella parte in cui la candidata non è stata ammessa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nonché il punteggio conseguito nella prova preselettiva e i quesiti di logica utilizzati, chiedendo anche l'eventuale annullamento degli atti preparatori relativi alla predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz. Ha domandato la sospensione cautelare degli atti e il risarcimento del danno in forma specifica, mediante rettifica del punteggio e/o altra misura idonea a consentire l'ammissione alla prova scritta. Il ricorso evidenziava la prossimità del punteggio conseguito rispetto alla soglia di superamento e contestava la peculiarità dei quesiti, essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella peculiarità dei quesiti contestati, essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica, e nell'assenza, allo stato, di puntuali controargomentazioni dell'Amministrazione. Il periculum in mora è stato riconosciuto in ragione dell'imminenza della prova scritta, fissata per il 19 e 20 gennaio 2026, e della necessità di evitare il consolidarsi di situazioni non facilmente reversibili. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto che l'ammissione con riserva non arrecasse all'Amministrazione pregiudizi prevalenti. L'accoglimento è quindi limitato alla misura cautelare dell'ammissione con riserva e non comporta la definizione del merito delle censure né l'accertamento definitivo del diritto della ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata per il 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la valutazione e la concessione della tutela cautelare richiesta in via incidentale.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, senza che l'ordinanza definisca tale domanda nel merito.
art. 419 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
È richiamato quale disposizione relativa al ruolo nel quale sarebbero stati inquadrati i dirigenti tecnici oggetto del concorso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prossimità del punteggio del candidato alla soglia di superamento può concorrere a fondare il periculum in mora quando la prova successiva sia imminente e l'esclusione rischi di determinare una situazione non facilmente reversibile.
- La peculiarità di quesiti concorsuali essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica, unita all'assenza di puntuali controargomentazioni dell'amministrazione, può integrare un apprezzamento positivo del fumus boni iuris ai fini cautelari, senza anticipare la decisione sul merito.
- L'ammissione con riserva a una prova concorsuale imminente costituisce una misura cautelare proporzionata quando consente di preservare l'utilità del giudizio e non produce, nel bilanciamento degli interessi, pregiudizi per l'amministrazione prevalenti rispetto a quelli del candidato escluso.
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