Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16316/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Giustizia amministrativa202610055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AM12 nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario relativo alla classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del 23 giugno 2026 che ha approvato la graduatoria definitiva del concorso ordinario per la classe AM12 nel Lazio, contestando l’attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L’ordinanza non esamina nel merito tale censura: rileva che la procedura è relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che il giudizio è soggetto al rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022; inoltre, dato l’elevato numero di controinteressati, la ricorrente aveva chiesto di poter integrare il contraddittorio per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non decide la legittimità della graduatoria né la fondatezza della contestazione sul punteggio. Dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e ordina alla ricorrente di notificare il ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, parti necessarie, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, depositando la prova delle notifiche nei cinque giorni successivi. Autorizza inoltre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, secondo termini e modalità dell’ordinanza TAR Lazio n. 836/2019. Rinvia la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nei giudizi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR, le amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie; il rito previsto dalla disposizione comporta la conversione del rito e l’ordine di notifica nei loro confronti.

Massime di principio

  • Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
  • Nel giudizio soggetto all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a tali amministrazioni.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, fissando termini e modalità per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.