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Sentenza

Sentenza del 17/03/2015 n. 569 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dichiarazione tributaria - errore - pregiudizio per l'erario - consegue - emendabilità - termine - art. 2 co. 8 bis d.P.R. 322/98 - si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente è stata respinta: l'errore dichiarativo commesso a danno dell'Erario poteva essere corretto soltanto entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. Decorso tale termine, non era possibile invocare il termine quadriennale previsto per le domande di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, neppure in sede processuale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'emendabilità di un errore contenuto nella dichiarazione dei redditi e commesso a danno dell'Erario, cioè tale da determinare un'imposta dichiarata inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Secondo la decisione, per correggere questo tipo di errore il contribuente deve utilizzare la procedura prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, rispettando il termine ivi stabilito, coincidente con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Non è applicabile il termine più ampio di quattro anni previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, poiché tale termine riguarda l'ipotesi diversa in cui un errore abbia comportato un maggior versamento o un maggior debito d'imposta e il contribuente chieda successivamente il rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Gli errori della dichiarazione dei redditi commessi a danno dell'Erario devono essere corretti mediante dichiarazione integrativa entro il termine previsto dalla norma, individuato nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

  • Art. 38, d.P.R. n. 602/1973

    Il termine quadriennale opera per la richiesta di rimborso di somme versate in eccesso o di un maggior debito d'imposta derivante da un errore che abbia penalizzato il contribuente; non si applica alla correzione tardiva di un errore che abbia invece arrecato pregiudizio all'Erario.

Massime di principio

  • La possibilità di correggere una dichiarazione dipende dalla direzione dell'errore: se l'errore riduce l'imposta dovuta e danneggia l'Erario, occorre rispettare il termine specifico per la dichiarazione integrativa previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998.
  • Il termine quadriennale per il rimborso non costituisce un termine generale per qualsiasi rettifica della dichiarazione, ma riguarda la situazione in cui il contribuente abbia versato più del dovuto e chieda la restituzione dell'eccedenza.
  • La qualificazione dell'errore come favorevole o sfavorevole al contribuente è decisiva per individuare la procedura e il termine applicabili.
  • La richiesta formulata in giudizio non consente, di per sé, di eludere i termini previsti per la correzione della dichiarazione o di trasformare una tardiva rettifica a danno dell'Erario in una domanda di rimborso.

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