Sentenza del 17/03/2015 n. 569 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dichiarazione tributaria - errore - pregiudizio per l'erario - consegue - emendabilità - termine - art. 2 co. 8 bis d.P.R. 322/98 - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta: l'errore dichiarativo commesso a danno dell'Erario poteva essere corretto soltanto entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. Decorso tale termine, non era possibile invocare il termine quadriennale previsto per le domande di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, neppure in sede processuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'emendabilità di un errore contenuto nella dichiarazione dei redditi e commesso a danno dell'Erario, cioè tale da determinare un'imposta dichiarata inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Secondo la decisione, per correggere questo tipo di errore il contribuente deve utilizzare la procedura prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, rispettando il termine ivi stabilito, coincidente con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Non è applicabile il termine più ampio di quattro anni previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, poiché tale termine riguarda l'ipotesi diversa in cui un errore abbia comportato un maggior versamento o un maggior debito d'imposta e il contribuente chieda successivamente il rimborso.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Gli errori della dichiarazione dei redditi commessi a danno dell'Erario devono essere corretti mediante dichiarazione integrativa entro il termine previsto dalla norma, individuato nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Art. 38, d.P.R. n. 602/1973
Il termine quadriennale opera per la richiesta di rimborso di somme versate in eccesso o di un maggior debito d'imposta derivante da un errore che abbia penalizzato il contribuente; non si applica alla correzione tardiva di un errore che abbia invece arrecato pregiudizio all'Erario.
Massime di principio
- La possibilità di correggere una dichiarazione dipende dalla direzione dell'errore: se l'errore riduce l'imposta dovuta e danneggia l'Erario, occorre rispettare il termine specifico per la dichiarazione integrativa previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998.
- Il termine quadriennale per il rimborso non costituisce un termine generale per qualsiasi rettifica della dichiarazione, ma riguarda la situazione in cui il contribuente abbia versato più del dovuto e chieda la restituzione dell'eccedenza.
- La qualificazione dell'errore come favorevole o sfavorevole al contribuente è decisiva per individuare la procedura e il termine applicabili.
- La richiesta formulata in giudizio non consente, di per sé, di eludere i termini previsti per la correzione della dichiarazione o di trasformare una tardiva rettifica a danno dell'Erario in una domanda di rimborso.
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