Circolare numero 18 del 06-04-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’elevazione al 32% dell’aliquota di finanziamento prevista dalla legge n. 335/1995 per il FPLD incorpora anche l’incremento dello 0,50% già previsto dalla legge n. 297/1982 a carico dei datori di lavoro. Per il settore ENPALS, in seguito ai decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997, il processo di armonizzazione delle aliquote con l’AGO è stato attuato gradualmente. Ne consegue che, mantenuta ferma l’invarianza delle aliquote in vigore, i datori di lavoro obbligati al TFR possono procedere allo scorporo dello 0,50% dalla quota TFR relativa al periodo di riferimento, purché l’aliquota di finanziamento dovuta al FPLS sia pari a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria (32,70%).
Scorporo dello 0,50% dal TFR per i datori di lavoro del FPLS/ENPALS in relazione all’aliquota di finanziamento al 32%
Scorporo dello 0,50% dal TFR e coordinamento con l’aliquota di finanziamento
La circolare interviene per chiarire il rapporto tra l’innalzamento dell’aliquota di finanziamento previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e la disciplina, già vigente, relativa allo scorporo dello 0,50% dalla quota di trattamento di fine rapporto. Il chiarimento riguarda in particolare i datori di lavoro e il regime ENPALS/FPLS, nell’ambito del progressivo processo di armonizzazione con l’assicurazione generale obbligatoria.
Riferimenti normativi richiamati
Viene richiamato l’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha destinato una parte delle quote contributive dovute per il finanziamento della gestione per le prestazioni temporanee e parte del contributo ex Gescal alla gestione previdenziale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prevedendo dal 1 gennaio 1996 l’elevazione dell’aliquota di finanziamento al 32%.
La circolare richiama anche l’art. 2, comma 22, della medesima legge n. 335/1995, che ha delegato il Governo ad adottare decreti delegati di armonizzazione per i regimi pensionistici sostitutivi dell’AGO. Per l’ENPALS tale armonizzazione è stata attuata con i decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997, che hanno ridefinito le aliquote in una prospettiva di graduale omogeneizzazione con quelle del regime generale.
Significato dell’incremento dell’aliquota
La circolare precisa che la rimodulazione dell’aliquota di finanziamento al 32% comprende già l’incremento dello 0,50% delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro previsto dall’art. 3, penultimo comma, della legge n. 297/1982. In tale prospettiva viene confermata la disciplina prevista dall’art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 297/1982.
Scorporo dello 0,50% dalla quota TFR
In applicazione di tali principi, e ferma restando l’invarianza delle aliquote di finanziamento in vigore, i datori di lavoro obbligati alla corresponsione del trattamento di fine rapporto possono effettuare lo scorporo dello 0,50% dall’ammontare della quota destinata al TFR relativa al periodo di riferimento. La possibilità di scorporo è dunque riconosciuta come effetto coerente con l’assetto contributivo delineato dalla normativa richiamata.
Condizione per poter applicare lo scorporo
La circolare pone una condizione precisa: lo scorporo può essere effettuato solo se l’aliquota di finanziamento dovuta al FPLS corrisponde a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. Il testo indica tale aliquota nel valore del 32,70%. In presenza di questa corrispondenza, il datore di lavoro può ridurre della misura dello 0,50% la quota TFR di riferimento, nei limiti e secondo i principi richiamati dalla circolare.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che destina parte delle quote contributive e del contributo ex Gescal al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e prevede, dal 1 gennaio 1996, l’elevazione dell’aliquota di finanziamento al 32%. Richiama inoltre l’art. 2, comma 22, della medesima legge, che ha delegato il Governo ad adottare decreti di armonizzazione per i regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Armonizzazione del regime ENPALS
Per l’ENPALS la disciplina di armonizzazione è stata attuata con i decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997, che hanno rideterminato le aliquote di finanziamento prevedendone la graduale omogeneizzazione con quelle del regime generale. La circolare colloca quindi il chiarimento nel quadro di tale progressivo allineamento ai criteri dell’AGO.
Effetto dell’aliquota al 32% e incremento dello 0,50%
Si precisa che la rimodulazione dell’aliquota di finanziamento al 32% comprende anche l’incremento dello 0,50% delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro già previsto dall’art. 3, penultimo comma, della legge n. 297/1982. Di conseguenza viene confermata la disciplina dell’art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 297/1982.
Scorporo della quota TFR
A parità di aliquote di finanziamento vigenti, i datori di lavoro tenuti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto possono effettuare lo scorporo dello 0,50% dall’ammontare della quota destinata al TFR relativa al periodo di riferimento. Tale operazione è ammessa in coerenza con i principi dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995.
Condizione per l’applicazione
Lo scorporo è consentito solo a condizione che l’aliquota di finanziamento dovuta al FPLS corrisponda all’aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, indicata nella circolare nel valore del 32,70%.
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