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Circolare

Circolare numero 76 del 7-4-2000

1. Premessa. 2. Istruzioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni operative per gli enti pubblici soggetti al trattamento di fine rapporto, a seguito della soppressione di alcuni contributi dal 1° gennaio 1999. Per determinati enti rimane dovuto soltanto il contributo destinato al Fondo di garanzia per il TFR. Vengono quindi ripristinati il codice di autorizzazione 6D e il corrispondente codice tipo contribuzione 64, con precisazioni su esposizione dei dati contributivi, compatibilità con i c.s.c. e gestione delle eventuali esclusioni da malattia e maternità.

Ripristino del codice 6D e del codice tipo contribuzione 64 per il contributo al Fondo di garanzia TFR

Ripristino del codice 6D e del codice 64 per il Fondo di garanzia TFR

La circolare interviene sulle istruzioni operative già emanate per gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, alla luce della soppressione di alcuni contributi previdenziali disposta dalla legge n. 448 del 1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999. L'obiettivo è aggiornare la codifica contributiva per gli enti per i quali, dopo tali modifiche, permane soltanto il contributo destinato al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Contesto normativo

La circolare richiama la precedente circolare n. 79 del 1° aprile 1999 e le modifiche introdotte con la circolare n. 115 del 19 maggio 1999. Tali istruzioni erano state impartite per l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha soppresso, dal 1° gennaio 1999, i contributi per:

  • asili nido;
  • ex E.N.A.O.L.I.;
  • assicurazione contro la tubercolosi.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina riguarda alcuni enti pubblici, diversi:

  • dagli enti autarchici territoriali, cioè regioni, province e comuni;
  • dagli enti del parastato disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Si tratta di enti soggetti alla disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982. Per l'individuazione di tali enti, la circolare rinvia, a titolo esemplificativo, alle fattispecie descritte sotto i codici 6D e 6M nella Parte IV del manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996.

Contributo residuo dovuto

Per gli enti in questione, in particolare quando abbiano alle dipendenze lavoratori iscritti a forme sostitutive dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, attualmente gestite dall'I.N.P.D.A.P., e, in presenza di stabilità d'impiego, esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'unico contributo previdenziale rimasto in vigore è quello previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Tale contributo è destinato al finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di lavoro.

Ripristino dei codici contributivi

La circolare dispone il ripristino, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, dei seguenti codici:

  • codice di autorizzazione 6D, con il nuovo significato di ente pubblico soggetto alla disciplina del TFR ex articolo 2120 c.c., con lavoratori esclusi da altre forme assicurative previdenziali;
  • codice tipo contribuzione 64, riferito ai lavoratori esclusi da altre forme assicurative previdenziali per i quali è dovuto il contributo al Fondo di garanzia per il TFR.

In presenza del solo codice di autorizzazione 6D, i dati contributivi devono essere esposti al rigo 10 e/o 11.

Compatibilità con altri codici e coperture assistenziali

I codici 6D e 64 sono compatibili esclusivamente con i c.s.c. 2.01.01 e 2.01.02.

La circolare precisa inoltre che tali codici non comportano l'esclusione automatica dei contributi assistenziali destinati al finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità. Se l'ente intende escludere anche tali forme assicurative, deve utilizzare i consueti codici di autorizzazione 8G e 8H.

Punti principali

Contesto normativo e contributi soppressi

La circolare richiama la n. 79 del 1° aprile 1999 e la n. 115 del 19 maggio 1999, che avevano già fornito istruzioni operative in applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale norma ha soppresso, dal 1° gennaio 1999, i contributi per asili nido, ex E.N.A.O.L.I. e assicurazione contro la tubercolosi per gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.

Ambito dei soggetti interessati

Per alcuni enti pubblici, diversi dagli enti autarchici territoriali e dagli enti del parastato disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, resta in vigore il solo contributo previdenziale di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di lavoro. Si tratta di enti soggetti al regime del TFR ex articolo 2120 del codice civile, come sostituito dalla legge n. 297 del 1982, individuabili anche in base alle fattispecie richiamate sotto i codici 6D e 6M del manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996.

Ripristino del codice di autorizzazione 6D

Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 viene ripristinato il codice di autorizzazione 6D, con il nuovo significato di "Ente pubblico soggetto alla disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile, avente alle dipendenze lavoratori esclusi da altre forme assicurative previdenziali". In presenza del solo codice 6D, i dati contributivi devono essere esposti al rigo 10 e/o 11.

Ripristino del codice tipo contribuzione 64

In corrispondenza del codice di autorizzazione 6D viene ripristinato anche il codice tipo contribuzione 64, con il significato di "Lavoratori, esclusi da altre forme assicurative previdenziali, per i quali è dovuto il contributo destinato al Fondo di garanzia per il TFR".

Compatibilità con i c.s.c. e contributi assistenziali

I codici ripristinati sono compatibili esclusivamente con i c.s.c. 2.01.01 e 2.01.02. La circolare precisa inoltre che essi non escludono i contributi assistenziali per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e di maternità; l'eventuale esclusione di tali forme assicurative deve quindi essere indicata con i codici di autorizzazione 8G e 8H.

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