Regolamento (UE) 2022/230
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/230 della Commissione del 18 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’elenco delle piante ad alto rischio per escludervi alcune piante da impianto di nocciolo originarie della Serbia. La decisione si fonda su una valutazione del rischio effettuata dall’EFSA, secondo la quale il rischio fitosanitario è accettabile se sono rispettate le prescrizioni di importazione già previste dal diritto UE. L’intervento consente quindi la ripresa dell’importazione di tali merci nel quadro delle regole fitosanitarie vigenti, con applicazione immediata dopo la pubblicazione.
Esclusione dall'elenco delle piante ad alto rischio delle piante da impianto di Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia, indipendentemente dall’età, dalla presenza di radici nude, dallo stato di riposo vegetativo o dalla presenza di foglie. Incide sul regime UE delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio disciplinato dal regolamento (UE) 2016/2031 e dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019, 2018/2018 e 2019/2072. Non rimuove gli obblighi fitosanitari d’importazione in generale, che restano subordinati alle prescrizioni particolari previste dall’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Esclusione di talune piante da impianto di Corylus originarie della Serbia dall’elenco delle piante ad alto rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/230 della Commissione interviene sul regime fitosanitario delle importazioni nell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. L’obiettivo è rimuovere dall’elenco delle piante ad alto rischio alcune piante da impianto di nocciolo originarie della Serbia, sulla base di una valutazione scientifica del rischio ritenuto accettabile alle condizioni già previste dal diritto UE.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il regolamento (UE) 2016/2031 costituisce il quadro generale delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. In attuazione dell’articolo 42, paragrafo 4, la Commissione aveva adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, contenente un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018, che disciplina la procedura di valutazione dei rischi.
A seguito di una richiesta presentata dalla Serbia il 29 maggio 2020 per l’esportazione nell’Unione di specifiche piante da impianto di Corylus avellana L. e Corylus colurna L., la Commissione ha acquisito il parere scientifico dell’EFSA del 25 marzo 2021. Tale parere ha individuato come organismo nocivo pertinente il Grapevine flavescence dorée phytoplasma.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia. La Commissione chiarisce che la valutazione positiva copre tutte le piante da impianto di tali specie, senza distinguere tra:
- piante a radice nuda;
- piante in riposo vegetativo;
- piante prive di foglie;
- piante di diversa età.
Presupposti fitosanitari e condizioni di importazione
La Commissione ritiene che il rischio fitosanitario connesso all’introduzione nell’Unione di tali merci sia accettabile solo se sono rispettate le prescrizioni particolari per l’importazione previste dall’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Il regolamento, quindi, non introduce un’autorizzazione incondizionata all’importazione, ma ricolloca le merci fuori dalla categoria delle "piante ad alto rischio", mantenendo fermo il rispetto delle regole fitosanitarie di dettaglio.
Modifica puntuale dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019
L’allegato del regolamento (UE) 2018/2019 viene modificato nella tabella del punto 1, alla seconda colonna "Descrizione". La voce "Corylus L." è sostituita con la seguente formulazione: "Corylus L., escluse le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia".
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama espressamente l’esigenza di favorire la ripresa delle importazioni nel più breve tempo possibile, in coerenza con gli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’accordo SPS dell’OMC.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene modificato: la voce relativa a "Corylus L." è sostituita con una formulazione che esclude le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia. Di conseguenza, tali piante non sono più considerate piante ad alto rischio ai fini del regime di cui al regolamento (UE) 2016/2031.
Base scientifica della modifica
La Commissione si fonda sul parere scientifico EFSA del 25 marzo 2021 relativo alle piante da impianto di Corylus avellana e Corylus colurna originarie della Serbia. L’organismo nocivo ritenuto pertinente è Grapevine flavescence dorée phytoplasma, incluso nell’allegato II, parte B, sezione F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo da quarantena rilevante per l’Unione notoriamente presente nel territorio dell’Unione.
Condizione per l’ammissione all’importazione
Il rischio fitosanitario è considerato accettabile purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La conclusione vale per tutte le piante da impianto delle specie interessate, a prescindere da età, radicazione, stato di riposo vegetativo o presenza di foglie.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È richiamata l’esigenza di consentire la ripresa delle importazioni nel più breve tempo possibile, anche in relazione agli obblighi UE derivanti dall’accordo SPS dell’Organizzazione mondiale del commercio.
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