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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24166/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Firenze alla sola pena dell'ammenda per reati previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Ha proposto, tramite il difensore, un atto qualificato come appello alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo in via principale l'assoluzione; in via subordinata il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; inoltre ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte d'appello ha trasmesso l'atto alla Corte di cassazione come ricorso, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., poiché la sentenza era non appellabile. In cassazione è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto dal difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile perché recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Ha però dichiarato il ricorso inammissibile, poiché l'atto era sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    L'impugnazione va qualificata secondo la sostanza del provvedimento impugnato e del mezzo esperibile; l'atto proposto come appello contro sentenza non appellabile deve essere trattato come ricorso per cassazione.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda non è appellabile; il mezzo esperibile è il ricorso per cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato determina inammissibilità del ricorso, anche quando l'atto originario era un appello erroneamente proposto e poi convertito.

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa aveva chiesto, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma è richiamata nel testo per il passaggio dell'atto dalla Corte d'appello alla Corte di cassazione, in quanto non appellabile la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La sentenza che irroga la sola pena dell'ammenda è non appellabile; l'erronea proposizione dell'appello non impedisce la riqualificazione dell'atto come ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione, anche se derivante dalla conversione di un appello erroneamente proposto, è inammissibile quando sia sottoscritto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  • La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale integra una causa autonoma di inammissibilità, rilevabile anche se il gravame contenga censure sul merito della condanna o sul trattamento sanzionatorio.
  • In caso di inammissibilità non dovuta a causa non colpevole dell'impugnante, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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