Cassazione Civile, Sentenza n. 9370/2021 del 08/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione entro sei mesi dall'interruzione dovuta alla dichiarazione di fallimento (31/08/2010). L'INPS sosteneva che, benché l'apertura del fallimento provochi automaticamente l'interruzione del processo, il termine per la riassunzione decorre non dalla data dell'evento ma dalla data in cui la parte interessata ne ha avuto "conoscenza legale" (tramite dichiarazione, notificazione o certificazione), e non dalla mera conoscenza de facto o da un generico avviso del curatore ex art. 92 L.F.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Catania per nuovo esame. La Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo per fallimento ai sensi dell'art. 43 L.F., il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo ma dalla data della "conoscenza legale" dell'evento da parte della parte interessata (conoscenza acquisita tramite dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata). Ha inoltre precisato che la comunicazione del curatore ex art. 92 L.F. può essere idonea a far decorrere il termine se soddisfa requisiti specifici (indirizzata al difensore della parte, con riferimento esplicito al giudizio interrotto e corredata dalla copia autentica della sentenza di fallimento). Il giudice di rinvio dovrà verificare se, nei fatti, quella comunicazione avesse i requisiti richiesti.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 43
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo
La dichiarazione di fallimento produce automaticamente l'effetto interruttivo del processo; tuttavia ciò non determina automaticamente la decorrenza del termine per la riassunzione dalla data dell'evento, perché rileva la "conoscenza legale" dell'interruzione
Codice di procedura civile, art. 305
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue
Il termine per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, non automaticamente dalla data dell'evento stesso
Codice civile, art. 2697
In tema di onere della prova, la parte che eccepisce l'intempestività della riassunzione deve provare che la conoscenza legale dell'evento sia avvenuta anteriormente al termine; non si può imporre alla controparte di provare una mancata conoscenza
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 92
La comunicazione compiuta dal curatore ai sensi dell'art. 92 L.F. può, in linea di principio, costituire mezzo idoneo per la conoscenza legale dell'apertura del fallimento, purché sia indirizzata al difensore della parte, contenga riferimento esplicito al giudizio interrotto e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento
D.lgs. n. 82/2005, art. 48 (codice dell'amministrazione digitale)
La comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) è equiparata alla notificazione a mezzo posta e può quindi costituire prova della conoscenza legale dell'evento interruttivo se inviata correttamente
Codice di procedura civile, art. 300
Rilevato come riferimento normativo per le notificazioni: l'interruzione automatica prevista dall'art. 43 L.F. opera indipendentemente dalle notificazioni disciplinate dall'art. 300 c.p.c., ma la decorrenza del termine per la riassunzione richiede la conoscenza legale ai sensi di altri mezzi formali
Massime di principio
- L'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione del processo, ma il termine per la riassunzione decorre dalla "conoscenza legale" dell'evento e non dalla sola data del fallimento
- La "conoscenza legale" richiede una dichiarazione, notificazione o certificazione munita di fede privilegiata (es. notifica, PEC, copia autentica della sentenza), non basta la conoscenza di fatto o avvisi informali
- La comunicazione del curatore ex art. 92 L.F. può essere idonea a far decorrere il termine per la riassunzione solo se è indirizzata al difensore della parte interessata, specifica il giudizio interrotto e allega prova autentica dell'apertura del fallimento
- L'onere di provare che la conoscenza legale sia intervenuta in una data tale da rendere intempestiva la riassunzione grava sulla parte che eccepisce l'intempestività
- Per i creditori è prudente ottenere e conservare notifiche formali (PEC, notifiche a mezzo ufficiale, copia autentica della sentenza) e, se necessario, procedere tempestivamente alla riassunzione entro il termine decorrente dalla ricezione della comunicazione formale
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