Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 130 del 11-7-2000

Modalità operative per le operazioni di conguaglio relative allo sgravio triennale ex art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448 a seguito delle istruzioni fornite con la circolare n. 122/2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare detta le modalità operative per le imprese che, a seguito dei chiarimenti già forniti sulla legge n. 448/1998, rientrano tra i beneficiari degli incentivi contributivi. Vengono indicati i termini per effettuare il conguaglio dello sgravio spettante tramite DM10/2, distinguendo tra sgravio per periodi pregressi e sgravio corrente, con i relativi codici e diciture da utilizzare. La circolare disciplina anche la restituzione degli sgravi indebitamente fruiti, con applicazione degli interessi legali, e precisa un regime specifico per le imprese di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia.

Istruzioni operative per il conguaglio e la restituzione degli sgravi contributivi ex legge n. 448/1998

Istruzioni operative per il conguaglio e la restituzione degli sgravi ex legge n. 448/1998

La circolare fornisce alle imprese le indicazioni operative da seguire per il conguaglio degli sgravi contributivi riconosciuti ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla luce dei chiarimenti già resi con la circolare n. 122 del 27 giugno 2000. Vengono inoltre disciplinate le modalità di restituzione degli sgravi fruiti indebitamente, con specifiche istruzioni di compilazione del mod. DM10/2.

Imprese destinatarie e termine per il conguaglio

Le imprese che, per effetto delle precisazioni contenute nella circolare n. 122/2000, rientrano nella sfera di applicazione della legge n. 448/1998 possono effettuare le operazioni di conguaglio dello sgravio spettante con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Sono comprese anche le aziende ubicate nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, limitatamente alle assunzioni comunque effettuate entro il 10 agosto 2000.

Modalità di esposizione dello sgravio nel mod. DM10/2

Per il recupero dello sgravio, la circolare distingue tra:

  • sgravio relativo a periodi pregressi, da indicare in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 con la dicitura "SGR. ARR. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e il codice "L381";
  • sgravio corrente, da indicare in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 con la dicitura "SGR. TOT. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e uno dei codici "L380", "L390" o "L410", secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 188 del 14 ottobre 1999, punto 10.

Restituzione degli sgravi indebitamente fruiti

Le aziende che abbiano fruito degli sgravi in modo difforme dalle precisazioni della circolare n. 122/2000 devono procedere alla restituzione entro il termine di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione delle presenti istruzioni, aggiungendo gli interessi al tasso legale.

L'importo degli sgravi indebiti va esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con la dicitura "REST. SGR. TOT. INDEBITO" e il codice "M203". La circolare precisa che non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Regime specifico per Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia

Per le imprese ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, escluse dallo sgravio capitario e triennale in quanto appartenenti a settori non ammessi alla disciplina del "de minimis", la restituzione segue una disciplina particolare.

In questi casi occorre indicare:

  • lo sgravio totale da restituire nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con la dicitura "REST. SGR. TOT. INDEBITO" e il codice "M203";
  • lo sgravio capitario da restituire con la dicitura "REST.SGRAVIO L 499/97" e il codice "M195".

Anche per queste aziende non devono essere compilate le caselle relative a "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Oneri accessori

Gli interessi dovuti sulla restituzione devono essere esposti in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900".

Punti principali

Ambito soggettivo e termine per il conguaglio

Possono effettuare il conguaglio le aziende che, per effetto dei chiarimenti della circolare n. 122/2000, rientrano nell'ambito di applicazione degli incentivi della legge n. 448/1998. Sono incluse anche le imprese ubicate nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, limitatamente alle assunzioni comunque effettuate entro il 10 agosto 2000. Il conguaglio va eseguito con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.

Modalità di esposizione dello sgravio spettante

Per lo sgravio relativo a periodi pregressi, l'importo va indicato in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "SGR. ARR. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e il codice "L381". Per lo sgravio corrente, l'importo va riportato in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "SGR. TOT. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e uno dei codici "L380", "L390" o "L410", secondo le istruzioni della circolare n. 188/1999.

Restituzione degli sgravi indebitamente fruiti

Le aziende che abbiano operato sgravi in difformità dalle precisazioni della circolare n. 122/2000 devono restituirli entro il termine di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione delle presenti istruzioni, maggiorando l'importo degli interessi al tasso legale. L'importo da restituire va esposto nei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "REST. SGR. TOT. INDEBITO" e il codice "M203". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Disciplina specifica per Venezia e Chioggia

Per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, escluse dallo sgravio capitario e triennale perché operanti in settori non rientranti nella regola del "de minimis", la restituzione deve seguire modalità distinte. Lo sgravio totale indebito va indicato nei quadri B-C con la dicitura "REST. SGR. TOT. INDEBITO" e il codice "M203"; lo sgravio capitario da restituire va indicato con la dicitura "REST.SGRAVIO L 499/97" e il codice "M195". Anche in questo caso non vanno compilate le caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Indicazione degli oneri accessori

Gli interessi dovuti sulla restituzione devono essere esposti in un rigo in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.